Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20851 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 30/09/2020), n.20851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5889/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Dref Srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 7497/2/15, depositata il 23

luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto infondato – salvo che per l’importo di Euro 4.344,61 la cui erronea indicazione era riconosciuta dalla contribuente – il recupero, effettuato a seguito di controllo automatizzato, del credito d’imposta per l’anno 2007 (Modello Unico 2008) derivante da cessione di ramo d’azienda e trasferimento del pertinente credito Iva per l’anno 2006.

La CTR, in particolare, riteneva provata l’esistenza del credito effettivamente vantato dal contribuente, che era stato correttamente evidenziato sia dal cedente che dal cessionario.

Dref Srl è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, identificato nella carenza dichiarativa della contribuente e del suo dante causa, tale da aver generato l’emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato.

2. Il secondo motivo denuncia nuovamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, identificato nell’esser stato il credito già stato utilizzato, in gran parte, in compensazione dalla cedente Dri Srl.

3. I motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che non consente più la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel caso vi sia stato un doppio accertamento conforme da parte dei giudici di merito sulle medesime questioni di fatto, circostanza che risulta dalla stessa motivazione della decisione impugnata, secondo la quale “dalle evenienze processuali in atti è dato rilevare l’esistenza del credito Iva maturato dalla Dri Srl e ceduto alla neocostituita Dref Srl 2007”.

4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR statuito extra petita sulla ritualità della procedura ex art. 36 bis in assenza di eccezione della parte.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La censura, in primo luogo, difetta di autosufficienza non avendo l’Ufficio riprodotto nè l’originale ricorso, nè la memoria d’appello della contribuente.

Va rilevato, in ogni caso, che il profilo, per come contestato, è estraneo alla ratio della decisione, che ha un duplice fondamento: da un lato il credito vantato era effettivo ed esistente; dall’altro, le dichiarazioni, del cedente e del cessionario, contenevano tutti gli elementi e i dati di riferimento che permettevano di verificare l’esistenza e l’ammontare del credito e il collegamento tra quanto maturato dalla Dri Srl e quanto ceduto alla Dref Srl.

L’affermazione della CTR (“l’Ufficio impositore, in sostanza, era stato posto in grado di effettuare i relativi controlli e di esercitare le eventuali riprese con rituale procedura di accertamento”), dunque, non escludeva il ricorso alla procedura automatizzata ma mirava solo ad evidenziare che, alla luce delle stesse dichiarazioni, la ripresa era correttamente operabile per il maggior importo erroneamente dichiarato dalla contribuente.

5. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto fondato il credito pur non avendo la parte prodotto documentazione idonea a dimostrare l’esistenza e l’ammontare dello stesso.

5. Pure tale doglianza è inammissibile.

La censura, pur formulata come violazione di legge, si duole in realtà della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, non più consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, o, anche, la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

L’Ufficio, infatti, si limita a contestare l’idoneità probatoria della documentazione valutata dal giudice d’appello e a riproporre le asserite carenze delle dichiarazioni rese dai contribuenti.

Giova solo sottolineare, quanto al primo profilo, che la CTR ha valutato tutte le emergenze processuali, fermo restando, in particolare, che le dichiarazioni rese da terzi rilevano come elementi indiziari, che non trovano ostacolo nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, mentre, quanto al secondo aspetto, che gli eventuali errori della dichiarazione reddituale, per la parte che ha valore di dichiarazione di scienza, sono emendabili e ritrattabili e il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente (v. Sez. U., n. 13378 del 30/06/2016), onere della prova che la CTR ha, con accertamento in fatto, valutato come pienamente assolto.

6. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Nulla per le spese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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