Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20851 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 20851 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso 17610-2009 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA C.F.
01874230343, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO
GIUFFRE’, che la rappresenta e difende unitamente
2015
2992

all’avvocato EUGENIA MONEGATTI, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

AGNETTI FRANCESCO C. F. GNTFNC49R20G535D, CAVAZZINI

Data pubblicazione: 15/10/2015

STEFANO C.F. CVZSFN47M20G337H, TRAPANI BELLOTTI FABIO
TRPFBA57C12H703X,

TRIPODI

TRPDMN57S26H224K,

BELLINI

BLLGCR63E15D150P,

DAMIANO

C.F.

GIANCARLO

C.F.

PELECH

MILENA

C.F.

PLCMLN58T47Z114J,

NOGHERA

LUIGI

C.F.

NGHLGU59D11D653T,

TONDELLONI

DIOGENE

C.F.

TNDDGN51S26F473G, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELLA NOCETTA 75, presso lo studio
dell’avvocato PIERO BIASIOTTI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIA ANGELA SEEBER,
giusta procura speciale notarile in atti;
– resistenti con procura

avverso la sentenza n. 861/2008 della CORTE D’APPELLO
di

BOLOGNA,

depositata

il

11/02/2009

R.G.N.

1080/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato GIUFFRE’ FRANCESCA per delega
GIUFFRE’ ADRIANO;
udito l’Avvocato BIASIOTTI PIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso.
4

C.F.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
Svolgimento del processo

.

1.- La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Parma, ha dichiarato che la ASL di Parma era tenuta ad erogare agli
appellati, tutti medici veterinari dalla stessa dipendenti, l’indennità “Ufficiale di
Polizia Giudiziaria” prevista dall’art. 52 c.c.n.l. del 3 novembre 2005 e l’ha
condannata al pagamento delle somme con tale decorrenza maggiorate di

respinto le ulteriori domande contenute nell’originario ricorso proposto dai
dipendenti.
La Corte ha ritenuto che le censure proposte dall’Azienda fossero fondate per
il periodo antecedente l’entrata in vigore dell’art. 52 del c.c.n.l. 3.11.2005, in
quanto, analizzata la normativa collettiva applicabile al personale sanitario che
svolge anche funzioni di Polizia Giudiziaria ha escluso che l’indennità fosse dovuta
anche al personale dell’area medica-veterinaria. La Corte d’appello ha tuttavia
evidenziato che lo scenario normativo descritto era mutato per effetto dell’entrata
in vigore del c.c.n.l. 3.11.2005 che all’art. 52 ha previsto in favore dei dirigenti
medici e veterinari l’erogazione di una indennità mensile, subordinata allo
svolgimento effettivo delle funzioni ispettive e di controllo previste dal D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, art. 27 e dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 3. In sostanza il
giudice d’appello ha accertato che a seguito di tale disposizione contrattuale,
entrata in vigore dal gennaio 2002, come previsto dall’art. 2 del c.c.n.l. citato,
l’indennità introdotta dalla norma collettiva dovesse essere erogata per effetto
dell’attribuzione in concreto delle funzioni ispettive e di controllo di polizia
giudiziaria al personale appartenente alla dirigenza medico veterinaria.
In particolare – per quanto qui ancora interessa – il giudice distrettuale ha
escluso che la domanda di erogazione dell’indennità a norma del citato art. 52
c.c.n.l. 2005, formulata in via subordinata solo nell’atto di appello, potesse essere
ritenuta inammissibile perché nuova.
Con ricorso del 14 luglio 2009 la ASL ha domandato la cassazione della
sentenza per tre motivi, illustrati da memoria. Gli intimati hanno depositato
procura speciale.
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

2.— I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

R.G. n. 17610/2009
Udienza 10 luglio 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

interessi legali dal trentunesimo giorno successivo al 3 novembre 2005; ha

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Sezione Lavoro
con il primo si denuncia violazione degli artt. 434, 437, 342, 345 e 112 c.p.c.
oltre che il vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio: in particolare
viene chiesto alla Corte di accertare se “la Corte d’appello abbia violato le norme
processuali richiamate esaminando, istruendo e decidendo la domanda
subordinata per la prima volta proposta dagli appellati nella memoria di
costituzione nel giudizio di appello in data 17.4.2008 in quanto idonea ad
introdurre un nuovo tema di indagine nell’ambito del giudizio impugnatorio, che

dai lavoratori • nel rispetto della procedura conciliativa i del doppio grado del
giudizio e del diritto di difesa delle parti come eccepito all’udienza di discussione
dell’8.5.2008 dalla difesa dell’ Azienda appellante”;
con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 52 e dell’art. 2,
comma 2, del c.c.n.l. comparto sanità pubblica area della dirigenza medica
veterinaria 3.11.2005 anche sotto il profilo del vizio di motivazione per violazione
dei canoni di ermeneutica in ordine alle norme contrattuali collettive interpretate;
con il terzo mezzo di gravame si denuncia vizio di motivazione per erronea
valutazione delle risultanze probatorie su di un punto decisivo della controversia.

3.— Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni già esposte da questa
Corte in controversie analoghe (v. Cass. n. 9767, 9465 e 8842 del 2013) che il
Collegio condivide e che qui brevemente si riassumono.
A norma dell’art. 345 c.p.c. non è possibile dedurre ed allegare in appello
circostanze nuove cui siano connesse domande, mai prima formulate, e avanzate,
sia pure, in via meramente subordinata al mancato accoglimento della domanda
principale. Costituisce infatti mutamento della causa petendi che implica una
modifica della domanda, possibile solo in primo grado e unicamente previa
autorizzazione del giudice a norma dell’art. 420 c.p.c., l’invocare, a sostegno
della domanda, una regolamentazione di fonte pattizia non dedotta nell’atto
introduttivo del giudizio. In tal caso viene alterato il fatto che giustifica la pretesa
nei suoi elementi materiali. Non si è in presenza di una mera diversa
qualificazione giuridica dei fatti, ma piuttosto di una nuova causa petendi e di una
nuova domanda inammissibile in appello (cfr. Cass. n. 12460/2003 ed ivi cit.
Cass. n. 6794 del 2002, n. 2938 del 2001, n. 9401 del 2001, n. 4008 del 1998).
In sostanza, quando la pretesa risulti fondata su elementi e circostanze non
prospettati in precedenza, che comportano il mutamento dei fatti costitutivi del
diritto azionato ed introducano nel processo un nuovo tema di indagine, si viene
ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia. In tal
caso, infatti, non viene in questione solamente una diversa qualificazione

R.G. n. 17610/2009
Udienza 1° luglio 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

avrebbe invece dovuto e potuto agevolmente essere azionata autonomamente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

s

giuridica del fatto allegato ma, una vera e propria modificazione del tema
d’indagine (cfr. anche Cass. n. 20265/2005). Ove si configuri il caso di deduzioni
fatte per la prima volta in appello, queste devono essere dichiarate, anche
d’ufficio, inammissibili dal giudice del gravame (cfr. Cass. n. 21760 del 2010).
È proprio questa la situazione che si è verificata nel caso in esame.
La domanda di applicazione dell’art. 52 del c.c.n.l. 2005, ed il conseguente
riconoscimento della indennità di U.P.G. da tale norma prevista per il personale
dell’area medica veterinaria, è stata formulata solo in appello. Erra dunque la
Corte territoriale nel ritenere che tale domanda, stante l’identità dei soggetti
attivi e passivi e del fatto che oggetto della richiesta è la remunerazione specifica
dell’attività di polizia giudiziaria svolta, non debba essere qualificata come
domanda nuova.
La Corte territoriale non considera che le norme che prevedono le due
indennità (il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 55 e l’art. 52 c.c.n.l. 3.11.2005)
presentano sostanziali elementi differenziali che non consentono di ritenere che i
presupposti di fatto delle due indennità siano i medesimi e dunque che ci si trovi
in presenza di una mera interpretazione di fatti già allegati in relazione alla
medesima indennità semplicemente estesa ad una categoria più ampia di
destinatari. La norma collettiva che riconosce al personale dell’area medica
l’indennità di U.P.G., diversamente da quella del D.P.R. n. 270 del 1970, prevede
infatti diverse modalità di acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria ed inoltre la disposizione collettiva contiene un esplicito richiamo alla
L. n. 283 del 1962, art. 3 (assente nel testo del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 55).
La norma collettiva privilegia l’aspetto sostanziale dell’attribuzione dell’incarico
ispettivo e di controllo e, diversamente dalla disciplina del D.P.R. n. 270 del
1987, non prevede alcun particolare meccanismo per il formale conferimento
della qualifica. In sostanza per i dirigenti medici e veterinari assume rilievo
decisivo ed esclusivo, ai fini dell’insorgenza del diritto all’indennità prevista
dall’art. 52 del CCNL del 2005, il concreto esercizio delle funzioni ispettive e di
controllo previste sia dal D.P.R. n. 616 del 1977, art. 27 sia dalla L. n. 283 del
1962, art. 3. Per contro, nel vigore della precedente normativa, il diritto
all’indennità era subordinato ad un meccanismo di formale nomina prefettizia
stabilito, dal citato D.P.R. n. 616 del 1977, art. 27. Solo il personale addetto alla
materia infortunistica e di igiene del lavoro ne poteva beneficiare. Nel vigore della
nuova disciplina collettiva, secondo il disposto della L. n. 283 del 1962, art. 3,
viene affiancata un’attività, del tutto diversa ed ulteriore, di ispezione e di
prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si

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Presidente MAcioce Relatore Amendola

,

4,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché
sugli scali e sui mezzi di trasporto.
In definitiva, una lettura comparata delle due disposizioni fa emergere con
evidenza che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, ci si trova
in presenza di indennità erogate non solo a soggetti diversi ma anche sulla base
di presupposti di fatto differenti e subordinata allo svolgimento effettivo
dell’attività e non alla mera attribuzione della qualifica.

inammissibile mutatio libelli.

Ed infatti si introduce nel processo una

causa

petendi fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate prima e si
pone al giudice un nuovo tema d’indagine spostando, in parte, i termini della
controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il
regolare funzionamento del processo.

4.— In conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato e, poiché è stata
accolta una censura pregiudiziale rispetto agli altri motivi, questi ultimi vanno
dichiarati assorbiti; in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve
essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa

Gt. &Attilitovt
1. actutati5U rit

va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, co. 2, ult. parte, con il riaettoldelle
domande proposte dagli odierni intimati. Si ritiene ricorrano le condizioni per
compensare le spese del giudizio di merito, mentre vanno poste a carico dei
soccombenti, in solido, quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come
da dispositivo.

P.Q.M.

2)
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; in relazione al
motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,4igetta le
domande proposte nel corso del giudizio. Compensa le spese della fase di merito.
Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità liquidate in euro 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre
accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2015
Il re atore est.

Depositata in Cancelleria

Il Presiente

Non v’è dubbio, allora, che nel caso in esame si sia in presenza di una

dt&coR .

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