Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20851 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15875-2015 proposto da:

IBI INIZIATIVE BERGAMASCHE IMMOBILIARI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.G. BELLI 27 presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ALLEGRO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6767/66/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 1/12/2014,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si lamenta “nullità della sentenza per violazione, falsa ed erronea applicazione della legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione a: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1, ed L. n. 212 del 2000, art. 7 e conseguente insussistenza giuridica dell’avviso di accertamento a fondamento dell’odierna contesa per carenza della qualifica dirigenziale del soggetto che ha sottoscritto l’atto”, ossia il “funzionario dott. P.G., Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Controlli”, in quanto “semplicemente incaricato di funzioni dirigenziali ” e non “dirigente a seguito di concorso pubblico”, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale delle “norme che consentivano all’Agenzia delle entrate di coprire posizioni dirigenziali mediante il ricorro a contratti individuali di lavoro a termine con funzionari interni” (Corte Cass. sent. n. 37/2015).

1.1. Il motivo è palesemente infondato.

1.2. Invero, con riguardo agli effetti del richiamato intervento del Giudice delle Leggi, si è già affermato l’indirizzo di questa Corte per cui “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli atti di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio (OMISSIS), di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24 convertito nella L. n. 44 del 2012” (Cass. Sez. 5, n. 22810/15; conf. n. 22800/15).

2. Con il secondo mezzo si deduce altresì la “nullità della sentenza per violazione, falsa ed erronea applicazione della legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione a: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39”, in quanto applicate con riferimento ai “dati bancari relativi ai soci, non alla società”, essendo del tutto illogica la presunzione che i conti bancari di essi siano riferibili alla società in assenza di contestazione dell’Ufficio sulla erogazione “in nero di ricavi occulti ai soci”, poi riversati nella società, ed avendo erroneamente la C.T.R. “addossato al contribuente la c.d. prova diabolica”.

2.1. Anche questo motivo appare palesemente infondato.

2.2. Invero il giudice d’appello – nel dare conto della “serie di vizi connotati da gravità, precisione e concordanza idonei a per configurare una fattispecie di omessa dichiarazione di ricavi, da parte della società ricorrente”, e della conseguente riferibilità delle movimentazioni bancarie dei soci, tutti familiari, alla società – ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di accertamenti fiscali, tanto in materia di imposte sui redditi (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1: “I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili”), quanto in materia di Iva (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2: “I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non SDI riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata”), “lo stretto rapporto familiare con il contribuente del soggetto terzo titolare di conto corrente bancario, ovvero la ristretta base personale (nucleo familiare) della partecipazione sociale delle società di capitali, è a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari del familiare o dei soci” (Cass. n. 4788/16; cfr. nn. 1728/99, 8683/02, 13391/03, 20199/10, 20688/14, 26829/14, 428/15, 122276/15, 1898/16, con riferimento a società di capitali; nn. 6743/07, 18868/07, 27032/07, 374/09, 27947/09, 18083/10, 6595/13, 1161/16, con riferimento a società di persone).

2.3. In particolare, sotto il profilo dell’onere probatorio, questa Corte ha ripetutamente chiarito che l’Amministrazione finanziaria può fornire anche in via presuntiva la prova che determinati movimenti dei conti bancari personali dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società, “tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente, idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e e societari, nonchè ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci” (Cass. nn. 6595/13, 1464/16), dal momento che eventuali “rapporti di contiguità (familiare, collaborativa, associativa ecc.) rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale” (Cass. n. 20668/14; conf. Cass. n. 26829/14), specificando al riguardo che “non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell’affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse all’attività d’impresa” (cfr. ex multis Cass. n. 21303/13, 26829/14, 12276/15), risultando “del tutto pacifica in dottrina e giurisprudenza (Corte Cass. n. 260 del 2000 e n. 225 del 2005; Cass. n. 23142 e n. 24933 del 2009 e molte altre) che le disposizioni in questione realizzino un duplice ordine di presunzioni legali relative, ovverosia di presunzioni che invertono l’onere dalla prova a favore del fisco, il quale è perciò legittimato a emettere un atto impositivo sulla scorta dei soli risultati delle indagini bancarie, senza necessità di cercare altrove ulteriori riscontri” (Cass. n. 26855/14; conf. Cass. nn. 428/15, 4788/16).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’amministrazione ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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