Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20851 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.06/09/2017),  n. 20851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28841/2015 proposto da:

D.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 295 (ST. CARLA OLIVIERI), presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO PADULA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27

(ST SRUBEK TOMASSY CARLO), presso lo studio dell’avvocato VITO

TAFFAREL, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

C.A., C.M., C.V.A.,

N.A., NA.AN., na.an., NA.GI.,

N.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 210/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

– La Corte di appello di Potenza Sezione specializzata agraria, con sentenza 24.8.2015 n. 210 ha confermato la decisione di prime cure e rigettato l’appello proposto da D.S.A., rilevando che la domanda di retratto agrario esercitata in relazione al fondo agricolo dallo stesso coltivato ed oggetto di atto di alienazione stipulato, in data 7.1.2002, tra il proprietario C.A. e l’acquirente V.A. in violazione del diritto di prelazione legale spettante all’affittuario coltivatore diretto, doveva ritenersi infondata, avendo fatto il Giudice di prime cure corretta amministrazione del materiale probatorio e essendo “ininfluenti” i capitoli di prova orale, vertenti sulla coltivazione del fondo, dichiarati inammissibile dal primo giudice e riproposti nuovamente dall’appellante con i motivi di gravame.

– La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con tre motivi dal D. che ha depositato memoria illustrativa depositata in Cancelleria in data 28.3.2017.

– Resiste con controricorso la V..

– Non hanno svolto difese gli altri intimati.

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO

Non risulta perfezionata la notifica del ricorso per cassazione nei confronti degli intimati C.A., C.V.A., N.A., N.A..

Il Collegio in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 276 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., dovendo la tutela giurisdizionale risultare effettiva e spedita per le parti in giudizio), ritiene che la causa possa essere comunque decisa con la pronuncia di manifesta infondatezza dei motivi, in quanto questione di più agevole soluzione senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti indicate, cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).

In via preliminare occorre disporre lo stralcio della memoria illustrativa depositata dal ricorrente oltre il termine consentito dall’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso deve essere rigettato.

Primo motivo: violazione artt. 115,116,183 c.p.c.; art. 2721 c.c.; art. 111 Cost..

Il ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova orale dichiarati inammissibili, riproposti in grado di appello e ritenuti “ininfluenti” dal Giudice di seconde cure. Il motivo è inammissibile quanto alla prospettata violazione dell’art. 2721 c.c., non avendo il Giudice di appello fatto applicazione del limite alla prova orale dipendente dal “valore dell’oggetto” della causa. Il motivo è poi infondato nella parete in cui introduce un vizio di motivazione avendo esaustivamente motivato la Corte territoriale in ordine alla irrilevanza dei capitoli di prova orale: 1) il Giudice di appello ha infatti rilevato che il primo giudice – diversamente da quanto sostenuto dall’appellante – non aveva attribuito efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c., alla ordinanza ed alla sentenza possessoria pronunciata “inter partes”, e dunque risultava infondata la doglianza del D. secondo cui il Tribunale aveva ravvisato una preclusione alla ammissione della prova orale determinata dalla efficacia di giudicato della sentenza, sfavorevole al D., resa nel giudizio di merito possessorio; 2) la Corte territoriale ha, comunque, rivalutato la predetta richiesta istruttoria, ritenendo i capitoli di prova “ininfluenti” (recte irrilevanti) ai fini del decidere, in quanto i fatti in essi dedotti erano inidonei a rappresentare che tra le parti fosse stato concluso un contratto di affittanza agraria. Rimane quindi priva di fondamento la censura di violazione delle norme che regolano i limiti di ammissione delle prove orali, vertendo il giudizio istruttorio della Corte territoriale sulla oggettiva rilevanza-concludenza dei fatti da provare (attività che risponde a criteri normativi e si traduce nella sussunzione del fatto che si chiede di provare – astrattamente considerato – agli elementi della fattispecie normativa astratta applicabile al caso, non involgendo alcuna valutazione prognostica in ordine alla incertezza dell’esito della assunzione del mezzo probatorio, valutazione non consentita al Giudice in fase di ammissione dei mezzi probatori) e non sulla ammissibilità del mezzo di prova orale (è appena il caso osservare, peraltro, come i capitoli di prova, riprodotti alla pag. 7-8 del ricorso presentino anche profili di inammissibilità – capitoli 1 e 2-, laddove richiedono al teste di riferire non su “fatti” ma su “qualificazioni giuridiche” – conduzione in affitto – degli stessi, ed appaiono inoltre del tutto generici, sia nella individuazione delle attività in concreto svolte sul fondo, sia in relazione all’elemento cronologico), essendo argomentato il giudizio di irrilevanza: a) sul dato oggettivo ed estrinseco della identità dei testi indicati dal D., con quelli già escussi nel corso del giudizio possessorio, le cui dichiarazioni (secondo cui il D. aveva coltivato il fondo a fieno e seminativo nell’anno 1995 e nel 1996) erano state già vagliate e ritenute non conducenti a dimostrare la esistenza di un rapporto obbligatorio riferibile al contratto di affitto agrario; b) sul dato intrinseco del “fatto-coltivazione” che, quando anche provato e valutato alla stregua della unitaria considerazione di tutti gli altri elementi probatori (discussi dalla Corte territoriale analiticamente e ritenuti destituiti di efficacia probatoria), risultava inidoneo a fornire “ex se” la prova che al momento della compravendita del fondo (anno 2002) questo fosse condotto dal D. in base ad un “contratto di affitto agrario”

Secondo motivo: violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, artt. 115,116,183 c.p.c. e degli artt. 2712 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, “in relazione alla ammissione e valutazione delle prove atipiche”.

Il motivo è inammissibile, non essendo dato enucleare dalla esposizione le ragioni in diritto riferibili a ciascuno dei distinti vizi di legittimità cumulati nelle plurime censure che involgono vizi di “error in judicando”, vizi di nullità processuale, vizi di motivazione (in tale categoria rifluendo le censure prospettate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e non essendo compito del Giudice di legittimità operare una indebita scelta tra le singole censure teoricamente proponibili e riconducibili ai diversi mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., non potendo sostituirsi la Corte al difensore per dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013), trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla parte interessata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 28/11/2003id. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012).

Il motivo, quando anche si ritenga prevalente il profilo del vizio motivazione va incontro egualmente alla inammissibilità, in quanto: a) il ricorrente viene a richiedere una – non consentita in sede di legittimità – diversa rivalutazione del materiale probatorio (ed in specie delle prove atipiche quali gli atti del procedimento possessorio “inter partes”, atti di altri procedimenti possessori che hanno visto coinvolto il D., sentenza di assoluzione del D. dal reato di cui all’art. 316 ter c.p.); b) tutti gli elementi di prova che vengono indicati nel motivo come omessi nella motivazione della sentenza, sono stati invece presi in esame e valutati dal Giudice di appello (cfr. sentenza in motiv. pag. 9-11), non trovando riscontro la omessa considerazione di un “fatto decisivo” che – soltanto – consente l’accesso al sindacato di legittimità del vizio di motivazione come riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014); b) la questione concernente la trasformazione “ex lege” in “contratto di affitto agrario” del precedente “contratto di pascipascolo”, oltre ad apparire una difesa “nuova”, in quanto non risulta essere stata sollevata in primo nè in secondo grado, si fonda sul presupposto – indimostrato – della esistenza di un valido titolo contrattuale che legittimasse la detenzione del fondo al tempo della compravendita (2002), mentre alcun elemento fattuale dirimente, omesso dal Giudice di appello, è stato indicato dal D. a sostegno della tesi difensiva (al riguardo si osserva che la Corte appello – sentenza, pag. 10 – si è limitata a richiamare la sentenza possessoria n. 154/2000 che aveva accertato che soltanto uno dei vaglia postali emessi a distanzi di anni dal D. era stata accettato da uno dei coeredi proprietari del fondo “a titolo di controprestazione del contratto di pascipascolo…. concluso nel 1994 “, circostanza che delimita alla durata di un anno il precedente contratto, peraltro riferita al solo anno 1994)

Terzo motivo: violazione degli artt. 2722,2723 e 2724 c.c. “per effetto della violazione dell’obbligo di ammissione della prova per testi” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il ricorrente censura la statuizione di “inammissibilità” della prova orale in quanto la stessa avrebbe dovuto essere comunque ammessa, sussistendo un principio di prova scritta fornito dalla accettazione da parte di uno dei comproprietari del vaglia postale a titolo di corrispettivo del contratto di pascipascolo. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la “ratto decidendi”: come già osservato nell’esame del primo motivo, la statuizione della Corte territoriale ha avuto ad oggetto la irrilevanza e non il divieto legale della prova orale richiesta dal D., e dunque non sussiste alcuna violazione delle norme indicate in rubrica.

In conclusione il ricorso va rigettato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Il giudizio di competenza delle sezioni specializzate agrarie è esente dal contributo unificato ai sensi della L. 12 giugno 1962, n. 567, art. 15, comma 5 e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10 comma 1.

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente V.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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