Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20850 del 21/08/2018

Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 21/08/2018), n.20850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5188-2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VIMINALE 38, presso lo studio dell’avvocato M.V.,

difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

B.F., titolare della Ditta ARGIGIANPOZZI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO GIAMPAOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SEBASTIANO GUIDO STRANGIO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 245/2014 ha dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’appello proposto in proprio dall’avv. M.V. avverso la sentenza n. 810/2012 con la quale il Tribunale di Locri aveva dichiarato tardiva l’opposizione, che era stata proposta dal M. avverso al decreto ingiuntivo n. 123/2007 (concesso dal Tribunale in data 30 ottobre 2007 su ricorso del B.).

Nell’ottobre 2007 il B. aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Locri decreto ingiuntivo nei confronti del M. adducendo di aver eseguito nella realizzazione di un pozzo artesiano opere maggiori di quelle pagate sulla base di un originario preventivo.

Il M. aveva proposto davanti al Tribunale di Roma:

a) opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) e/o all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) in relazione all’atto di precetto (che gli era stato notificato il 17 giugno 2010); tale opposizione si è conclusa con sentenza n. 24708 del 3/12/2011;

b) opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo che lo stesso era stato reso esecutivo in data 15 maggio 2008, nonostante l’inesistenza della notifica.

Il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente a conoscere dell’opposizione a decreto ingiuntivo, indicando quale giudice competente il Tribunale di Locri; e in motivazione aveva anche affermato che: “a) risulta documentalmente provato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo del servizio postale, regolarmente nelle mani del portiere per come si evince dalla relata di notifica la cui autenticità non è stata mai contestata con querela di falso; b) la notifica non può considerarsi inesistente atteso che l’avv. M. ha riconosciuto che in (OMISSIS) aveva il proprio domicilio; c) nel caso di specie non si può più proporre nè opposizione all’esecuzione nè ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c.”.

Il M. aveva quindi trasferito l’azione davanti al Tribunale di Locri, chiedendo in via principale dichiararsi la inefficacia del decreto opposto, essendo inesistente la notificazione di quest’ultimo, e, in via subordinata, la revoca del decreto.

Il Tribunale di Locri aveva dichiarato inammissibile l’opposizione e la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal M. avverso la sentenza di primo grado.

2. Il M. ricorre ora avverso la sentenza della Corte territoriale.

Il B. resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di appello di Reggio Calabria nella sentenza impugnata – dopo aver dato atto che l’avv. M. non era tenuto a riproporre davanti alla Corte tutte le ragioni per le quali il decreto ingiuntivo era da ritenere privo di fondamento – ha tuttavia rilevato che: “la disamina dell’atto di gravame dà contezza del fatto che l’appellante (cioè l’avv. M.) ha del tutto omesso di proporre persino la domanda non esaminata dal primo giudice”.

Ciò in quanto, prosegue la Corte territoriale, l’allora appellante (ed odierno ricorrente) – pur avendo censurato l’omesso esame e risoluzione delle questioni attinenti alla domanda principale, lamentando che l’espressione adoperata in sentenza (“prescindendo dalle censure effettuate in relazione alla notifica”) dà misura di non volere affrontare e, quindi, di non aver affrontato) la questione della ritualità di tale notifica; e chiarendo che non vi è stato da parte del Tribunale un compiuto esame della domanda di parte attrice che quindi dovrebbe concorrere ad inficiare la sentenza – “non ha effettivamente riproposto le conclusioni prese nel giudizio di primo grado, concernenti le critiche mosse alla condanna adottata in sede monitoria, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini del rispetto delle condizioni di legittimità, il generico riferimento alla pretesa irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, in quanto privo di ogni rinvio alle difese ed agli articolati contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo”.

3. Con l’unico motivo di ricorso M.V. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 366 c.p.c.

Si duole che la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. senza considerare che detta norma sancisce l’inammissibilità del gravame soltanto in caso di omessa esposizione dei fatti e di mancanza di specifici motivi dell’impugnazione o di mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 c.p.c., mentre dall’insieme dei tre motivi di appello da lui formulati erano facilmente individuabili sia il petitum che la causa petendi.

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, lui con i tre motivi di appello (nei quali aveva rispettivamente dedotto omesso esame e risoluzione delle questioni attinenti alla domanda principale, erronea individuazione delle situazioni che avrebbero determinato l’inammissibilità dell’opposizione nonchè l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e comunque l’inefficacia dello stesso e l’ammissibilità dell’opposizione) e con le conseguenti richieste conclusive aveva proposto conclusioni “in linea” con quelle, “minormente esplicite”, rassegnate nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (dove aveva concluso, chiedendo: “in via preliminare, sul presupposto verificato della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, stabilisca applicabile l’art. 644 c.p.c. e quindi ne statuisca l’inefficacia; in via subordinata, dato ingresso alla causa di opposizione ex art. 645 c.p.c….esperite le necessarie attività, revochi il decreto ingiuntivo n. 123/07 emesso dal Tribunale di Locri”).

Le conclusioni dell’atto di appello, secondo il ricorrente, sono “la proiezione, addirittura migliorata” di quelle proposte al Tribunale.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. E’ jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l’esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: “Solo nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo grado è, invece, necessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello. (Sez. L, Sentenza n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618 – 01)”

Tanto non si è verificato nel caso di specie, nel quale: la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello, avendo l’avv. M. “del tutto omesso di proporre persino la domanda non esaminata dal primo giudice”; il ricorrente non si confronta con questa motivazione laddove nel ricorso non indica specificamente i motivi di doglianza che aveva sottoposto al giudice del gravame.

4.2. D’altra parte, il Tribunale di Locri ha correttamente dichiarato tardiva l’opposizione dell’avv. M. al decreto ingiuntivo. E la doglianza del ricorrente è sul punto manifestamente infondata.

E’ jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (cfr., sent. nn. 11550/13 e 10386/12) il principio per cui “Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Sez. 1, Sentenza n. 10386 del 21/06/2012, Rv. 623169 – 01).

Tale principio è stato correttamente applicato nel caso di specie nel quale, per come si evince dalla sentenza impugnata (p.3), il Tribunale di Locri ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva (proposta dall’avv. M.) avverso il decreto ingiuntivo n. 123 (emesso dal Presidente di quel Tribunale in data 30 ottobre 2017, su richiesta del B.), in quanto lo stesso opponente aveva ammesso di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo opposto nell’anno 2008, mentre l’opposizione era stata proposta con atto notificato in data 8 aprile 2011.

In definitiva, il giudice di primo grado, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che nella specie non soltanto non era stato provato che il destinatario del decreto ingiuntivo non aveva avuto conoscenza dello stesso sino al momento della notifica dell’atto di precetto (e cioè sino al 17/6/2010), ma ha al contrario ritenuto positivamente provato che lo stesso era a conoscenza del decreto già dal giugno 2008.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, in favore della controparte, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 2500, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA