Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20850 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15714-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO LAME INDUSTRIALI SPA, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 165,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SCARPATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GRAZIA PASOTTI, giusta procura speciale in

calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6801/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 13/11/2014, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Marco Scarpetti per delega dell’Avvocato Grazia

Pasotti difensore del resistente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto “sufficiente, ai fini dell’erogazione del rimborso richiesto, il semplice dato formale della esposizione in dichiarazione dell’importo richiesto a rimborso, negando in partenza all’Amministrazione finanziaria la possibilità di indagare circa le ragioni e l’effettività del credito”, e non “ostativa, sia al riporto del credito all’annualità successiva, sia all’accesso al rimborso”, l’omessa presentazione da parte della Curatela Fallimentare delle dichiarazioni relative agli anni (OMISSIS) e l’esposizione del credito Iva (maturato sin dal 1989, anno di apertura del fallimento) a partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2008.

2. Con il secondo mezzo si deduce altresì la “violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto “carente di motivazione, e perciò illegittimo, il provvedimento di diniego di rimborso, nonchè addirittura gravata l’Amministrazione finanziaria dall’onere di provare i fatti da cui risulta la pretesa di non effettuare il rimborso richiesto”.

3. I motivi – esaminabili congiuntamente in quanto connessi – sono inammissibili in quanto, oltre a risultare alquanto confusi nel tessuto argomentativo, non sembrano cogliere la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale risulta peraltro conforme ai consolidati principi affermati da questa Corte in tema di rimborso del credito Iva.

4. I giudici d’appello, invero, sulla scorta della documentazione versata in atti, hanno rilevato: a) che “la contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva (OMISSIS) per l’anno (OMISSIS) esponendo nel quadro VR un credito Iva a rimborso pari ad Euro 91.872,00” con causale “indicata ai righi VR3 e VR4, individuata nella minor eccedenza detraibile del triennio (OMISSIS) ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30”; b) che il diniego di rimborso era stato motivato: in primo luogo con l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 30, commi 2 e 3 D.P.R. cit., mentre nel caso di specie era stata fatta corretta applicazione dell’art. 30, comma 3, avendo il contribuente “prodotto le dichiarazioni Iva dei due anni precedenti che evidenziavano un’eccedenza Iva pari ad Euro 91.872,00”; in secondo luogo con la presenza di “errori maledetti o di calcolo della dichiarazione”, “senza però specificarne la tipologia ed impedendo così alla contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa sul punto”; in terzo luogo con le “omesse dichiarazioni Iva dall’anno d’imposta dal (OMISSIS), anni però “estranei alla richiesta di rimborso”, essendo ininfluenti – “ai fini dell’esistenza del presupposto per il rimborso richiesto ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3” – “i periodi di imposta antecedenti al triennio (OMISSIS)”; c) che invece il provvedimento di diniego non conteneva alcun riferimento “alla presunta omessa dichiarazione Iva (OMISSIS) per l’anno (OMISSIS)” ed al conseguente “avviso di irregolarità”, che peraltro “non riguardava il credito di che trattasi (cioè il rimborso del credito IVA anno (OMISSIS))”, ed aveva dato origine ad una cartella di pagamento separatamente impugnata, e ritenuta illegittima tanto dalla C.T.P. di Varese quanto dalla stessa C.T.R.; d) che “il giudice di prime cure aveva valutato “erroneamente la documentazione prodotta in atti”, considerandola “insufficiente a giustificare guanto richiesto”.

5. In altri termini, e contrariamente alla interpretazione datane in ricorso, il giudice d’appello ha ritenuto che del rimborso Iva richiesto dalla Curatela sussistessero sia il presupposto formale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, sia il presupposto sostanziale della documentata esistenza del credito. Il riscontro documentale del credito Iva – su cui vi è ampio ragguaglio in controricorso (v. pagg. 10-14) – risulta oggetto di una valutazione del giudice di secondo grado il cui merito non è sindacabile in questa sede, altrimenti risolvendosi in una sostanziale riformulazione del giudizio di fatto che è incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 959, 961 e 14233 del 2015), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr. Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015).

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’amministrazione ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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