Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20850 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 10/10/2011), n.20850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10957-2009 proposto da:
C.A. (OMISSIS), CA.VI.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO
ROVETTI 170, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CAVALLARO,
rappresentati e difesi dall’avvocato CARANDENTE TARTAGLIA LEOPOLDO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
CONTRO
CA.GI. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1055/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D1ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità della rinuncia;
in subordine la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
Il Collegio:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con atto notificato il 29 aprile 2009, Ca.Vi. e C.A. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Napoli il 17 marzo 2008; che i resistenti non hanno svolto attività difensiva;
rilevato che con atto datato 10 marzo 2011, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;
ritenuto che l’istanza del PG non è meritevole di accoglimento, posto che questa Corte ha statuito, anche a Sezioni Unite, che ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. (Cass 19514/08; SU 19051/10) ritenuto che vi è quindi motivo per dichiarare l’estinzione conseguente alla rinuncia, senza che vi sia luogo a provvedere sulle spese di lite;
Visto l’art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011