Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20850 del 06/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 02/02/2017, dep.06/09/2017),  n. 20850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15950/2015 proposto da:

DUISSE MARKET SNC di S.C. E M.D., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE DEL GALLO 55, presso lo studio dell’avvocato ALDO

MARIA BREDA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SUNSERVICE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO UNALI,

GIOVANNI BATTISTA LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2014 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,

depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La corte d’appello di Sassari, con sentenza depositata il 16 dicembre 2014, a modifica della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalla Duesse Market s.a.s. nei confronti della Sunservice s.r.l., volta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della Sunservice per avere la medesima, nell’esecuzione di un contratto intercorso fra le parti per l’acquisto e la messa in opera di un impianto fotovoltaico omesso di presentare tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, la domanda alla Regione Sarda per la concessione del contributo da questa erogato per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, così precludendo l’erogazione del contributo in favore della Duesse Market s.a.s..

Avverso questa decisione propone ricorso la Duesse Market con un unico motivo.

Resiste con controricorso Sunservice s.r.l..

La ricorrente deposita memoria.

La causa è stata trattata nella Camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità formulata dal relatore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo viene dedotta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132, n. 4 – nullità della sentenza per motivazione meramente apparente.

2. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto che il fallimento del tentativo di ottenere anche il contributo regionale, incompatibile con quello di accedere alle tariffe del Quadro conto Energia, che comportava l’allaccio entro la fine dell’anno 2011, non è attribuibile alla Sunservice, ma alle scelte della Duesse Market dimostrate proprio dall’acquisto e dal consenso all’allaccio prima del termine di scadenza del bando regionale.

La motivazione, inserita in un contesto argomentativo più ampio, non è apparente ed il motivo formulato in realtà censura vizio di motivazione della sentenza, censura inammissibile in quanto non formulata secondo il nuovo modello legale di cui all’art. 360, n. 5 vigente in virtù della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

A fronte di motivazione adeguata, la ricorrente non ha indicato il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la Corte dell’impugnazione avrebbe omesso di valutare, richiedendo nella sostanza una inammissibile valutazione di merito.

Conclusivamente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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