Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2085 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.I., nato in Bangladesh il (OMISSIS), domiciliato in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso, per mandato in calce al ricorso, dall’avv. Ennio Cerio,

(p.e.c. avvenniocerio.cnfpec.it; fax (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione

distaccata di Campobasso, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi

uffici in Roma in via dei Portoghesi 12 (con 2019 indicazione per le

comunicazioni relative al processo dell’indirizzo p.e.c.

ags.rmmaiicert.avvocaturastato.it) e del fax 06/96514000;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1285/2018 del Tribunale di Campobasso,

depositato in data 26.6.2018 R.G. n. 214/2018;

sentito in camera di consiglio il relatore Dott. Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. M.I., cittadino bangladese, nato il (OMISSIS), ha chiesto alla competente Commissione territoriale di Salerno il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria.

2. La Commissione adita ha respinto la domanda.

3. Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso avverso il diniego della Commissione. Il Tribunale, con specifico riferimento ai motivi posti a base della impugnazione del diniego da parte della C.T. di Salerno (sez. Campobasso) ha ritenuto correttamente che la omessa traduzione del provvedimento emesso dalla Commissione in una lingua conosciuta o accessibile al richiedente asilo non determina nè l’obbligo nè la possibilità per il giudice del ricorso di limitare la propria pronuncia al rilievo della invalidità del provvedimento dovendo egli pervenire a una decisione sulla spettanza o meno del diritto alla protezione internazionale o umanitaria. Nel merito ha ritenuto che non sono emerse dal colloquio con il richiedente asilo elementi che attestino un fondato timore di persecuzione nel caso di rientro in patria dato che le motivazioni dell’espatrio addotte dall’istante risultano essere sostanzialmente economiche. Il Tribunale ha anche rilevato che il Bangladesh non presenta una situazione di violenza indiscriminata e di precaria stabilità sociale e politica tale comportare un rischio grave per la vita e la incolumità dei civili che vi risiedono. Ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria rilevando per un verso l’astrattezza e la congetturalità, rispetto alla situazione personale del ricorrente, dei timori di persecuzione personale e di privazione dei diritti fondamentali in Bangladesh, per altro verso la pressochè inesistente integrazione lavorativa nel nostro paese. Infine il Tribunale molisano ha rimarcato anche la mancata deduzione e dimostrazione di un grave stato di salute non curabile adeguatamente nel paese di provenienza.

4. Ricorre per cassazione il sig. M.I. con un unico motivo di ricorso.

5. Si difende con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nella sua attuale formulazione modificata dalla L. n. 119 del 2014 che prevede che ciascuna domanda di protezione internazionale sia esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine.

7. Il ricorso è inammissibile perchè non muove una censura specifica, e conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. I n. 24298 del 29.11.2016), quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ma esclusivamente ripropone considerazioni astratte circa l’adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, attribuito dal legislatore al giudice della protezione internazionale, al fine di una corretta ed esaustiva rappresentazione della situazione generale del paese di provenienza. Il ricorrente non prospetta alcuna argomentazione specifica intesa a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nel decreto impugnato debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo in tal modo impossibile l’adempimento del compito istituzionale del giudizio di legittimità di verificare il fondamento delle dedotte violazioni di legge. In sostanza il ricorrente ritiene di non condividere il giudizio del Tribunale sulla inesistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta ma, anche sotto questo profilo, non prospetta alcuna argomentazione critica specifica relativa alla situazione del Bangladesh che, nell’unico assertivo riferimento, addirittura confonde con il Delta State nigeriano. Nè una tale prospettazione critica è rinvenibile rispetto alla situazione personale del richiedente asilo, che ha determinato la sua decisione di espatriare, mancando completamente nel ricorso ogni riferimento alle ragioni personali della richiesta di protezione internazionale e umanitaria.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e la presa d’atto nel dispositivo della applicabilità dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100 oltre s.p.a.d..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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