Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2085 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2085 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

– SENTENZA
sul ricorso 25658-2012 proposto da:
SALKANOVIC LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LIO
SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BOGNANNI
GIUSEPPE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
QUESTURA di MILANO, PREFETTURA di MILANO;

– intimate avverso l’ordinanza n. R.G. 30796/12 del GIUDICE DI PACE di
MILANO, depositata il 04/07/2012;

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso per la cassazione con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SALKANOVIC, di nazionalità croata, avverso l’espulsione intimatagli
dal Prefetto della stessa città con decreto del 9 aprile 2012 perché (si
legge nel provvedimento del giudice) “lo straniero — ritenuta persona
pericolosa per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica — non aveva
ottemperato ad un precedente ordine di espulsione emesso dal
Questore di Milano in data 01.10.2003”.
Il sig. Salkanovic ha proposto ricorso per cassazione con due
motivi di censura, cui non ha resistito l’autorità intimata.
Il ricorso, già assegnato alla camera di consiglio su relazione ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato poi rimesso alla pubblica udienza
con ordinanza del Collegio, che non ha ritenuto sussistenti i
presupposti della procedura camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Repubblica di Croazia, di cui il ricorrente risulta essere
cittadino, ha aderito all’Unione Europea, a decorrere dal 10 luglio
2013, per effetto del trattato stipulato a Bruxelles il 9 dicembre 2011,
ratificato e reso esecutivo in Italia con 1. 29 febbraio 2012, n. 17.
Il sopravvenire dell’appartenenza dell’espulso all’Unione
Europea determina la caducazione ex nunc degli effetti di una pur
legittima espulsione amministrativa del medesimo, adottata per ragioni
diverse da quelle che consentono l’allontanamento del cittadino di uno
Stato dell’Unione — com’è avvenuto nel caso in esame, in cui
l’espulsione è stata disposta, in definitiva, per inottemperanza a
Ric. 2012 n. 25658 sez. M1 – ud. 22-10-2013
-2-

Il Giudice di pace di Milano ha respinto il ricorso del sig. Luigi

precedente provvedimento espulsivo — e la conseguente cessazione
della materia del contendere (cfr. Cass. 2869/2005, 6072/2005).
Va Pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza d’interesse.
Considerate le ragioni della decisione, si dichiarano irripetibili le

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta
carenza d’interesse alla decisione e dichiara irripetibili le spese
processuali.
Così deciso in Roma 11 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali sostenute dal ricorrente.

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