Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2085 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2085 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero
16039 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto
da
CORRADO Linda (C.F.: CRR LDN 69146 D612F)
rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Ruzzetta (C.F.:
RZZ FNC 78M70 D969D)
-ricorrentenei confronti di
BOTTARI Laura
LOMBARDI Paola Elena Luisa
BOTTARI Elena
BOTTARI Isabella
BOTTARI Giovanni
PRODROMO Fernando
-resistentiavverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze emessa
all’udienza del 16 maggio 2017 nel procedimento civile iscritto
al n. 11358/2016 del R.G.;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Mauro
Vitiello, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
del 4 dicembre 2017 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.
Ric. n. 16039/2017 – Sez. M3 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 4

cE)

L

CYLk_
_

Data pubblicazione: 29/01/2018

Fatti di causa
Secondo quanto riferito nel ricorso, in un procedimento civile
pendente davanti alla prima sezione civile del Tribunale di Firenze ed avente ad oggetto “querela di falso”, l’istruttore, con
provvedimento emesso all’udienza del 16 maggio 2017, ha
fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Avverso tale ordinanza l’attrice Linda Corrado propone rego-

rela di falso” non rientrerebbe tra quelle tabellarmente assegnate alla sezione cui è assegnato l’istruttore.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-ter,
comma 2, c.p.c..
Ragioni della decisione
1. L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile,
sotto molteplici profili.
In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (che il
ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere), infatti, la ripartizione di funzioni tra le sezioni ordinarie del medesimo ufficio
giudiziario non può mai implicare l’insorgenza di una questione di competenza, riguardando esclusivamente la distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio (cfr., in proposito,
ex multis, anche con riguardo alle sezioni specializzate del lavoro, alle sezioni distaccate e alle sezioni stralcio: Cass., Sez.
6 – 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015, Rv. 635212 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016, Rv. 640707 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 12388 del 21/05/2013, Rv. 626403 – 01;
Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19411 del 11/09/2010, Rv. 614537 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20494 del 23/09/2009, Rv. 609471 01; Sez. L, Ordinanza n. 2154 del 31/01/2007, Rv. 594726 01), e comunque «anche dopo l’innovazione introdotta dalla
novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla
forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con
Ric. n. 16039/2017 – Sez. M3 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 4

lamento di competenza, sostenendo che la materia della “que-

ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice
adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove
non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal
previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali con-

dendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di
assoluta e oggettiva inequivocità ed incontro vertibilità,
l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (cfr. Cass., Sez.
U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01;
conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv.
637566 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016,
Rv. 641564 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del
20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14223
del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01).
Nella specie, con l’ordinanza impugnata non risulta essere stata decisa alcuna questione di competenza, essendosi
l’istruttore limitato a fissare l’udienza di precisazione delle
conclusioni, senza rimessione della causa in decisione e senza
previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito.
In ogni caso, anche in astratto la questione prospettata non è
qualificabile come questione di competenza, riguardando esclusivamente la distribuzione degli affari all’interno dello
stesso ufficio giudiziario.
Manca, dunque, un provvedimento decisorio definitivo in ordine ad una questione di competenza suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza.
2. L’istanza di regolamento di competenza è dichiarata inammissibile.
Ric. n. 16039/2017 – Sez. M3 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 3 di 4

clusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così proce-

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:
dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza;

nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2017.
Il presidente
Adelaide AMEN DOLA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA