Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2085 del 05/02/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2085 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 24354-2011 proposto da:
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 00290560374, in persona
del proprio legale rappresentante pro tempore dr.
LUCA CERONI, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio
dell’avvocato UGO RUFFOLO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

VITALONE WILFREDO VTLWFR32S24H224K, VOLPINI MARIA

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Data pubblicazione: 05/02/2015

GIUSTINA, RIZZI FILIPPO;
– intimati –

Nonché da:
VITALONE WILFREDO VTLWFR32S24H224K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo

sè medesimo unitamente all’avvocato MAURILIO
PRIORESCHI giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 00290560374, RIZZI FILIPPO
RZZFPP73B11H501Q, VOLPINI MARIA GIUSTINA
VLPNGS36H47B293M, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio
dell’avvocato UGO RUFFOLO, che li rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso
principale;
– controricorrenti all’incidentale –

Nonché da:
RIZZI

FILIPPO

RZZFPP73B11H501Q,

VOLPINI

MARIA

GIUSTINA VLPNGS36H47B293M, quali eredi del signor
RIZZI LINO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio
dell’avvocato UGO RUFFOLO, che li rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del

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studio dell’avvocato VITALONE WILFREDO, difensore di

ricorso;
– ricorrenti contro

VITALONE WILFREDO, POLIGRAFICI EDITORIALE SPA;
– intimati-

VITALONE WILFREDO VTLWFR32S24H224K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo
studio dell’avvocato VITALONE WILFREDO, difensore di
sè medesimo unitamente all’avvocato MAURILIO
PRIORESCHI giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale nonchè contro

POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 00290560374, RIZZI FILIPPO
RZZFPP73B11H501Q, VOLPINI MARIA GIUSTINA
VLPNGS36H47B293M, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio
dell’avvocato UGO RUFFOLO, che li rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso
principale;
– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 712/2010 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 09/07/2010, R.G.N.
600/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

nonchè da

udienza del 07/11/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI per delega;
udito l’Avvocato MAURILIO PRIORESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il rigetto di tutti i ricorsi;

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Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso

R.G. 24354\2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia trae origine dalla pubblicazione, negli anni 1975 e 1976, sul

notizia che un personaggio presentatosi come emissario dell’avv. Wilfredo Vitalone ad
un assessore del Comune di Roma, all’epoca coinvolto in una inchiesta penale, gli
avrebbe consigliato di versare una somma di denaro affinché il Vitalone potesse influire
in modo determinante sulle decisioni del magistrato che conduceva l’inchiesta, in virtù
della sua relazione di stretta parentela con un noto P.M. romano. Seguiva un lungo
procedimento penale che si concludeva con sentenza definitiva con cui nel 1999 il dott.
Lino Rizzi, direttore responsabile de Il Giornale d’Italia, ed altri direttori di quotidiani
che ugualmente avevano riportato la notizia, venivano ritenuti penalmente responsabili
del reato di diffamazione a mezzo stampa e condannati a risarcire i danni al Vitalone, da
liquidarsi in sede civile.
Nel 2000 l’avv. Wilfredo Vitalone conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma,
sezione distaccata di Fidenza, il Rizzi per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.
Il giudizio si interrompeva per morte del convenuto e veniva riassunto dal Vitalone nei
confronti degli eredi del Rizzi.
Gli eredi del Rizzi, Maria Giustina Volpini, ved. Rizzi e Filippo Rizzi, si costituivano,
eccependo in primo luogo l’avvenuta estinzione del giudizio, ex art. 303 c.p.c. non
avendo il Vitalone provveduto a notificare loro il ricorso in riassunzione nel termine
fissato dal giudice.
In primo grado, rigettata l’eccezione di estinzione, gli eredi Rizzi venivano condannati
a risarcire al Vitalone il danno morale, quantificato dal tribunale in euro 40.000,00 oltre
interessi e rivalutazione dal 4.1.1976 al saldo.
Gli eredi Rizzi proponevano appello, ed il Vitalone proponeva appello incidentale
lamentando la quantificazione inferiore alla domanda del risarcimento dovuto per i danni

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quotidiano Il Giornale d’Italia, di quattro articoli aventi ad oggetto la diffusione della

morali subiti e contestando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni
patrimoniali
Pendente il giudizio di appello, nel corso del quale i beni degli eredi Rizzi erano nel
frattempo stati sottoposti ad esecuzione mobiliare ed immobiliare dal Vitalone la
Poligrafici Editoriale s.p.a. proprietaria del quotidiano Il Giornale d’Italia provvedeva a
corrispondere all’avv. Wilfredo Vitalone la somma di euro 665.669,76 per evitare l’azione

corso di accertamento.
Alla udienza di precisazione delle conclusioni in appello si costituiva la Poligrafici
Editoriali s.p.a., chiedendo di essere autorizzata ad intervenire in ragione
dell’intervenuto versamento da parte sua della somma su menzionata, surrogandosi nei
diritti degli eredi Rizzi nei confronti del Vitalone.
La Corte d’Appello di Bologna rigettava integralmente sia l’appello dei sig. Volpini e
Rizzi, che l’appello incidentale del Vitalone rigettando l’eccezione preliminare di
estinzione riproposta dai Rizzi e Volpini, attesa la natura ordinatoria del termine ex art.
303 c.p.c., puntualizzando che l’accertamento in ordine alla responsabilità risarcitoria
degli appellanti fosse ormai coperto dal giudicato e confermando sul quantum la
valutazione effettuata dal primo giudice, con la precisazione che l’importo originario di
euro 40.000,00 era lievitato a seguito della dovuta attualizzazione ad una somma ben più
cospicua soltanto perché il pagamento era avvenuto dopo quasi trentacinque anni dai
fatti.
Maria Giustina Volpini, ved. Rizzi e Filippo Rizzi, propongono ricorso per cassazione
articolato in quattro motivi contro l’avv. Wilfredo Vitalone e nei confronti della
Poligrafici Editoriale s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 712\2010 resa inter partes
dalla Corte d’appello di Bologna.
La Poligrafici Editoriale s.p.a. propone autonomo ricorso avverso la medesima sentenza,
anch’esso articolato in quattro motivi, di contenuto del tutto analogo al ricorso degli
eredi Rizzi.
Resiste con controricorso l’avv. Wilfredo Vitalone, che propone a sua volta ricorso
incidentale.

esecutiva, che il Vitalone accettava solo a parziale soddisfo del suo maggior credito in

I ricorrenti hanno depositato controricorso in relazione al ricorso incidentale del
Vitalone e memoria illustrativa.

I motivi esposti dai ricorrenti Volpini e Rizzi, da una parte, e Poligrafici Editoriale s.p.a.,
dall’altra, benché contenuti in autonomi ricorsi, sono del tutto identici e possono essere
quindi riportati ed esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo essi denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 360,
primo comma n.3 c.p.c. in relazione all’art. 291 c.p.c. nonché l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Ritengono che la corte
territoriale abbia errato laddove non ha riformato la sentenza impugnata, dichiarando
l’estinzione del giudizio a causa della mancata notifica del ricorso in riassunzione e del
decreto di fissazione udienza da parte del Vitalone agli eredi del Rizzi nel termine
originariamente fissato dal giudice. In particolare, rilevano che fosse stata erronea da
parte del giudice di merito l’applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c. mediante la quale
era stato concesso al Vitalone, che non aveva neppure tentato di notificare il ricorso in
riassunzione nei termini, un nuovo termine per effettuare la notifica, perché l’art. 291
c.p.c. presuppone pur sempre lo svolgimento di una attività, da parte dell’attore, benché
produttiva di una notifica nulla, mentre nel caso di specie nessuna attività vi era stata e la
notifica era quindi da ritenersi del tutto inesistente. A fronte di questa situazione,
sostengono i ricorrenti, il giudice avrebbe soltanto potuto e dovuto accertare e dichiarare
l’intervenuta estinzione del giudizio.
Il motivo è infondato.
Come già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. S.U. n.
14854 del 2006 e numerose altre, tra le quali Cass. n. 13863 del 2012), mentre il termine
di sei mesi per la riassunzione del processo interrotto previsto dall’ art. 305 c.p.c. nella
formulazione vigente all’epoca dei fatti è perentorio, il termine previsto dall’art. 303

MOTIVI DELLA DECISIONE

c.p.c., ovvero il termine fissato dal giudice entro il quale notificare ricorso e decreto di
fissazione udienza ha valore soltanto ordinatorio ed il suo mancato rispetto da parte del
ricorrente non produce la grave conseguenza della estinzione del giudizio (Cass. n. 14353
del 2009, Cass. n. 27183 del 2007).
Inoltre, ad evitare che il decorso del termine perentorio produca l’effetto estintivo è
sufficiente che il deposito in cancelleria del ricorso in riassunzione avvenga prima della

Tali principi sono stati di recente richiamati come principi consolidati da Cass VI (I) n.
21869 del 2013 : “La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed
integralmente pedkionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare
giudkio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto
dall’art. 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla modifica apportata
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di
fissazione dell’udierka, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per
erronea od incerta individmnione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnova

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