Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20849 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31556/2018 proposto da:

CARROZZERIA AURORA CAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ETIOPIA, 12, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SANGUINETTI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11581/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

pronunciando sull’appello proposto dalla Carrozzeria Aurora Car s.r.l. avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma nella controversia promossa dalla stessa Carrozzeria nei confronti della Vittoria Ass.ni s.p.a., il Tribunale di Roma ha dichiarato l’appello improcedibile “in difetto di produzione della sentenza impugnata”; ha rilevato che la sentenza gravata non era presente in atti, né poteva ritenersi che la stessa fosse andata smarrita per causa non imputabile all’appellante, giacché “la copia della sentenza di primo grado non risulta(va) tra i documenti prodotti (cfr. l'”indice documenti” del fascicolo di parte appellante di questo grado)”; ha aggiunto che il Tribunale non era in grado di conoscere aliunde il contenuto della sentenza impugnata, dato che essa non era nemmeno stata depositata dalla società appellata, ne era reperibile nel fascicolo processuale una copia informe della stessa;

ha proposto ricorso per cassazione la Carrozzeria Aurora Car s.r.l., affidandosi ad un unico motivo; ha resistito la Vittoria Assicurazioni s.p.a. con controricorso la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

la resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5)”: la ricorrente assume che “il Tribunale ha errato ove ha affermato che parte appellante non abbia depositato la sentenza e che il mancato deposito della sentenza impugnata sia causa di improcedibilità”;

rileva, infatti, che “in calce all’atto di citazione in appello si legge “si allegano e producono i seguenti documenti: 1) copia autentica della sentenza del G.d.P. di Roma n. 14616/13; 2) fascicolo di primo grado”, dal che emerge che l’appellante aveva provveduto, in fase di costituzione, a depositare la sentenza oggetto di impugnazione;

aggiunge che “il Giudice dell’appello avrebbe dovuto invitare l’appellante, se effettivamente (…) mancava la copia della sentenza, ad effettuare il deposito della stessa” e conclude che ciò non era avvenuto “perché la copia della sentenza era presente nel fascicolo: vuoi perché, all’atto della costituzione in cancelleria, chi riceve il fascicolo è tenuto a verificare la corrispondenza di ciò che materialmente si deposita, ivi compresa la copia del provvedimento; vuoi perché anche in sede di comparizione delle parti il Giudice evidentemente non ha constatato la presunta assenza del provvedimento”;

sotto altro profilo, evidenzia che “la “sanzione” della improcedibilità, che il Tribunale ha fatto discendere dal presunto (e non provato) mancato deposito della sentenza impugnata, si pone in evidente violazione dell’art. 348 c.p.c., che nel disciplinare espressamente le cause di “improcedibilità dell’appello” non annovera il deposito della sentenza impugnata”;

non ricorre l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 3, eccepita dalla controricorrente, atteso che l’atto di impugnazione contiene una idonea “esposizione sommaria dei fatti di causa”, tale da consentire a questa Corte di avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti;

la dedotta inosservanza del Protocollo d’intesa del dicembre 2015 fra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense non integra una causa di inammissibilità del ricorso, atteso che le sue previsioni hanno il valore di consigli nella redazione degli atti di parte del giudizio di legittimità;

il motivo, inammissibile nella parte in cui contesta l’affermazione della mancata produzione della sentenza, è fondato per il resto, nei termini di seguito illustrati;

la contestazione del mancato deposito della sentenza, sviluppata con argomenti volti a sostenere che, in realtà, “la copia della sentenza era presente nel fascicolo” mira ad evidenziare un errore percettivo del Tribunale (che, per “abbaglio” o svista, non si sarebbe reso conto dell’esistenza in atti del documento) e, come tale, avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria (cfr. Cass. n. 2473/1985);

peraltro, se si volesse escludere la ricorrenza di un errore revocatorio dando rilievo alla circostanza che la sentenza fa riferimento alla mancanza della copia della sentenza “tra i documenti prodotti”, ma aggiungendo immediatamente di seguito la seguente precisazione fra parentesi “(cfr. l'”indice documenti” del fascicolo di parte appellante di questo grado)”, e considerando che la ricorrente assume a sostegno del motivo l’esistenza della indicazione della produzione “in calce all’atto di citazione in appello” dell’affermazione “si allegano e producono i seguenti documenti: 1) copia autentica della sentenza del G.d.P. di Roma n. 14616/13; 2) fascicolo di primo grado”, si dovrebbe comunque rilevare che nel motivo non è svolta alcuna attività espressamente diretta ad evidenziare come e perché tale emergenza dell’atto di appello dovrebbe contrapporsi a quella fatta dal Tribunale, sicché difetterebbe una critica idonea a censurare l’impugnata sentenza;

inoltre, se anche una critica si volesse intravedere nelle deduzioni concernenti l’avvenuta indicazione della sentenza tra i documenti prodotti e nell’assunto dell’onere del Cancelliere di “verificare la corrispondenza di ciò che materialmente si deposita”, si dovrebbe reputare che esse sono formulate in modo generico e non risultano idonee ad integrare una specifica censura volta a contestare l’affermazione generica del Tribunale circa il mancato deposito della sentenza appellata, là dove esso preliminarmente ha enunciato che “nel caso di specie la sentenza gravata non è presente in atti (cartacei o telematici che siano)”;

si rammenta, d’altro canto, che l’art. 347 c.p.c., comma 2, prevede che la parte appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata e che dell’art. 74 disp. att. c.p.c., u.c., richiamato dall’art. 132 disp., per il giudizio di appello, prevede che il cancelliere sottoscriva l’indice delle produzioni;

in relazione ai profili indicati, il motivo risulta pertanto inammissibile;

e’ invece fondata la censura con cui si contesta che la mancata produzione della sentenza impugnata determini senz’altro la “sanzione” della improcedibilità dell’appello, non consentendo di pervenire ad una decisione nel merito;

deve infatti considerarsi, secondo l’ormai consolidato orientamento di legittimità, che “l’art. 347 c.p.c., comma 2, stabilisce che l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell’improcedibilità come previsto, invece, dall’art. 348 c.p.c., per la mancata costituzione nei termini o per l’omessa comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva all’uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (Cass. n. 23713/2016; conforme a Cass. n. 27536/2013 e a Cass. n. 24461/2020);

alla luce di tale principio – cui il Collegio intende dare continuità deve ritenersi che il Tribunale di Roma abbia errato nel far conseguire senz’altro e in modo automatico l’improcedibilità dell’appello al mancato deposito della sentenza impugnata, mentre avrebbe dovuto verificare la possibilità di decidere nel merito laddove, sulla base degli atti, avesse disposto di elementi sufficienti allo scopo;

la sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio al Tribunale (in persona di altro decidente) perché verifichi se, sulla base degli atti, sussistano elementi sufficienti per una decisione nel merito; fermo restando che, ove tale possibilità non sussista, “ovvero se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall’atto di appello”, l’esito del giudizio non potrà essere quello dell’improcedibilità, bensì quello della “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. n. 238/2010; conforme Cass. n., 2728/2004);

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA