Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20849 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 02/02/2017, dep.06/09/2017),  n. 20849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15546/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO MODE’;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VENEZIA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 80, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA RINAURO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA CESARE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2776/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata l’11 dicembre 2014, ha confermato il rigetto della domanda proposta da P.A. nei confronti del comune di Venezia volta ad ottenere il risarcimento danni per essere caduto attraversando una strada a causa del cattivo stato del sedime stradale.

Avverso questa decisione propone ricorso P.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso il comune di Venezia

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità formulata dal relatore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Venezia ha ritenuto che non fosse stato provato il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2051 c.c., art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1227 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico-giuridica che li lega e sono inammissibili.

Il ricorrente solo formalmente denunzia vizio di violazione di legge,ma in realtà richiede una, nuova valutazione dell’accertamento in fatto operato della Corte di appello.

Viene censurata la decisione assunta senza alcun elemento fattuale prescindendo dai risultati della deposizione testimoniale, dall’attitudine lesiva del deficit manutentivo del manto stradale, con motivazione disancorata dalla fattispecie fattuale ed “inconciliabile perplessa ed incomprensibile”.

3. Si ricorda che il vizio di motivazione oggi denunciabile in sede di legittimità,in virtù dell’applicazione al procedimento del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza, ha limiti ben precisi che il ricorrente non ha rispettato. A fronte di motivazione adeguata,non ha indicato il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la Corte dell’impugnazione avrebbe omesso di valutare, richiedendo nella sostanza una inammissibile valutazione di merito

Conclusivamente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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