Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20849 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 02/08/2019), n.20849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 22686-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

CORENA S.R.L., in persona del legate rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso STUDIO

TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO

ZUCCHINALI, SALVATORE TRIEIRO’, ANNA MARIA CORNA;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., (già EQUITALIA – ESATRI);

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/03/2015 R.G.N. 1391/2011.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Il Tribunale giudice del lavoro di Milano accolse l’opposizione proposta da Corena s.r.l. alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata su richiesta dell’INPS ed avente ad oggetto il pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29dei contributi evasi dalla Cooperativa Orizzonte, associata al Consorzio Aurora, ed appaltatrice di Corena s.r.l., riferiti ai periodi: novembre 2007, primo gennaio – 31 dicembre 2008 e gennaio 2009;

la pretesa dell’Inps aveva riguardato sia i contributi non pagati riferiti ai modelli DM 10 presentati dalla Cooperativa Orizzonte per il periodo aprile 2008- gennaio 2009 (versati da Corena s.r.l. subito dopo la notifica della cartella) che la contribuzione ritenuta dovuta a seguito di accertamento ispettivo, relativo al periodo novembre 2007 – febbraio 2009, che si riferiva al recupero ” mobilità indebita”;

la motivazione riportata in cartella relativa a tale parte della pretesa è stata ritenuta generica e quindi tale da non supportare adeguatamente la cartella opposta;

inoltre, ad avviso del primo giudice, il fatto che la opponente avesse pagato immediatamente i contributi non versati dalla appaltatrice, in virtù della responsabilità solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29 la rendeva non soggetta al pagamento delle sanzioni civili per evasione L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, non potendosi ritenere che l’inadempimento della obbligata principale fosse noto;

su impugnazione dell’INPS, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 98 del 2015, ha rigettato l’appello confermando la sentenza impugnata e ritenendo infondato il capo dell’appello relativo alla condanna della società al pagamento delle sanzioni civili correlate ai contributi pagati dalla Coreno s.p.a. per l’inadempimento non contestato dell’appaltatrice, dovuti in ragione del vincolo di solidarietà D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29; ciò in quanto il contenuto di tale norma, ad avviso della Corte territoriale, doveva ritenersi tale da escludere che l’estensione dell’obbligo dell’appaltante comprendesse anche il pagamento delle sanzioni;

avverso tale sentenza, l’INPS propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo illustrato da memoria;

resiste Corena s.p.a. con controricorso pure illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, così come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, del D.L. n. 5 del 2012, art. 21 conv. in L. n. 35 del 2012 e dell’art. 11 preleggi, comma 1;

in particolare, si deduce che la s.p.a. Corena avrebbe dovuto essere condannata al pagamento anche delle sanzioni civili in ragione del fatto che il D.L. n. 5 del 2012, art. 21 conv. con modificazioni nella L. n. 35 del 2012, laddove esclude che l’obbligo dell’appaltatore di versare i contributi in via di solidarietà si estenda anche alle sanzioni civili, non è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva;

il ricorrente giunge a tale conclusione confrontando le formulazioni del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 succedutesi nell’arco temporale rilevante nel caso di specie;

il motivo è fondato, essendo evidente che il ricorso per cassazione ha investito la sentenza impugnata solo nella parte relativa all’affermazione della inapplicabilità dell’obbligo del pagamento delle sanzioni da omesso versamento dei contributi non versati derivanti dai DM 10 ed non essendo, quindi, stata impugnata la parte della sentenza che ha negato la sussistenza dell’ipotesi della evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b);

questa Corte di cassazione ha già riconosciuto che il disposto dell’art. 21 sopra citato non ha natura interpretativa nè effetti retroattivi (Cass. n. 18259 del 2018) ed a tale orientamento va assicurata continuità;

si è detto, infatti, che al fine di contrastare l’evasione dei contributi previdenziali, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35,comma 28, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

la tesi secondo la quale la responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non è inclusa nella detta responsabilità solidale trascura di considerare, innanzitutto, la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 10 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del 2014; sull’identità di natura giuridica per inferirne il medesimo regime prescrizionale cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194);

anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione;

vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato – pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”;

l’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili;

inoltre, l’obbligazione solidale sulla quale è incentrato il ricorso all’esame ricade, ratione temporis, nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella formulazione sostituita dalla L. 7 dicembre 2006, n. 296 del 2006, in vigore dal 1 gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, non rilevante, in questa sede, ratione temporis);

non risulta applicabile, nella specie, ratione temporis, l’esclusiva responsabilità, in capo all’inadempiente, sancita dal citato D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla richiamata L. n. 35 del 2012 che, disciplinando nuovamente la responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione contributiva, solo il responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l’interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull’efficacia innovativa e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte Cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 24 del 2009 e 170 del 2008);

non induce, per altro, a diversa opinione l’osservazione che assume che l’interpretazione nel senso della natura innovativa della predetta disposizione condurrebbe all’irragionevole risultato della responsabilità solidale, per le sanzioni civili, secondo la collocazione temporale dell’inadempimento dell’appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della legittimità costituzionale della precedente versione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2;

vale richiamare, al riguardo, i principi più volte ribaditi dal Giudice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2014 che, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, e nel solco della costante giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto non contrastare, di per sè, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poichè il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte Cost. n. 254 del 2014 cit. e i precedenti ivi richiamati);

dunque, già è stata ritenuta non lesiva del canone di ragionevolezza la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, dettata dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2012, art. 1, comma 1, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo;

in conclusione, va accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza va cassata e, per essere necessario un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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