Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20848 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15198/2018 proposto da:

P.L.G., P.C., P.G.,

P.G.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

SANTA COSTANZA, 2, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE FAVARA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELA PINNA NOSSAI, e

dall’avvocato MARCO SINI;

– ricorrenti –

contro

PA.GI., e PA.GR., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 123, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO

DETTORI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO ANGELO GIUA;

– controricorrenti –

e contro

P.M.L., C.C., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 93/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

i fratelli P.G.B., L.G., G. e C. proposero opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza n. 1231/2005 con cui il Tribunale di Sassari aveva condannato P.P. e M.L. (rispettivamente, padre e fratello degli opponenti) al rilascio di un terreno già oggetto di un preliminare di vendita intercorso fra i proprietari Pa.Gr. e Gi. e P.F. (anch’egli fratello degli opponenti), poi deceduto;

gli attori, dedotta la loro qualità eredi del fratello F., lamentarono di essere stati illegittimamente pretermessi nel giudizio promosso dai Pa. per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del terreno e chiesero al Tribunale di dichiarare la nullità della sentenza impugnata;

con sentenza n. 1675/2011, il Tribunale di Sassari accolse la domanda e dichiarò la nullità della sentenza n. 1231/2005;

pronunciando sul gravame dei Pa., la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato l’opposizione di terzo;

la Corte ha affermato, in primo luogo, di non condividere il presupposto – ossia la qualità di litisconsorti necessari degli opponenti – su cui si fondava il percorso argomentativo – decisionale della sentenza impugnata, giacché:

nel giudizio definito con la sentenza n. 1231/2005, i Pa. avevano agito “spendendo esclusivamente la loro qualità di proprietari del fondo” e chiedendone “il rilascio nei confronti dell’unico soggetto che a loro dire lo occupava, citando in giudizio esclusivamente P.P. ed agendo sostanzialmente in rivendica. Soltanto su iniziativa del convenuto il processo veniva esteso a P.M.L. (figlio di P.P. e fratello di P.F.), secondo la prospettazione del convenuto unico legittimo detentore/possessore del bene in quanto subentrato nella posizione di P.F. nella totalità dei rapporti ed anche in quello avente titolo dal contratto preliminare”;

“dunque gli attori, proprietari del terreno, avevano correttamente agito in rivendica nei confronti di chi ne aveva la materiale disponibilità senza averne titolo, mentre il titolo contrattuale del preliminare intercorso con P.F. veniva speso esclusivamente dal terzo chiamato P.M.L. che, assumendo di essere erede universale del fratello e dunque unico legittimato passivo, agiva ex contractu per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.”;

“un problema di necessità del litisconsorzio” si poneva quindi soltanto dal lato attivo e rispetto alla domanda di adempimento in forma specifica (rispetto alla quale, peraltro, lo stesso terzo chiamato aveva dichiarato di essere erede universale del fratello e, dunque, unico subentrato nella sua posizione contrattuale); doveva considerarsi, inoltre, che la Corte di legittimità (Cass. n. 24467/2017) aveva escluso “l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra più promissari acquirenti”;

la Corte ha rilevato, altresì, che:

anche dal tenore dei motivi dell’opposizione, “palesemente finalizzata soltanto ad impedire l’esecuzione della sentenza”, emergeva come “non ricorresse alcuna pretermissione di litisconsorti necessari”;

per di più, “l’opposizione di terzo proposta da un litisconsorte necessario pretermesso non può arrestarsi alla sola declaratoria di nullità del giudizio celebrato senza la sua partecipazione (…), ma deve investire il merito delle questioni dibattute e trattate in quel giudizio”, giacché “l’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione della questione giuridica”;

“che gli opponenti non avessero alcun interesse ad ottenere un nuovo accertamento del rapporto contrattuale sorto con il loro dante causa P.F. in forza del preliminare di vendita è evidente anche alla luce dell’ulteriore motivo di opposizione, con il quale, contraddicendosi rispetto alla loro pretermissione dal giudizio, hanno fatto valere un diritto autonomo incompatibile con quello fondato sull’esistenza di un rapporto obbligatorio, assumendo viceversa di aver posseduto il bene come proprietari da oltre vent’anni”, come da domanda di usucapione proposta in separato giudizio (poi definito con accertamento di insussistenza del possesso ventennale);

hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo illustrato da memoria, P.G.B., L.G., G. e C.; ad esso hanno resistito i Pa.;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo deduce “errata applicazione dell’art. 404 c.p.c. e dell’art. 102 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello di Sassari ha ritenuto che ai fini dell’accoglibilità dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., l’opponente litisconsorte pretermesso debba anche dare la prova del suo interesse ad agire e che detto interesse ad agire debba essere rinvenuto nel merito delle questioni che egli avrebbe potuto proporre nell’ambito del giudizio definito con sentenza avverso la quale propone opposizione. Interpretazione che esclude che la sola esclusione dal giudizio non integri, di per sé, un danno tale da legittimare la proposizione dell’opposizione, dovendo invece dimostrare l’opponente anche il fondamento del diritto che verrebbe fatto valere nel corso del giudizio al quale non ha partecipato”;

i ricorrenti rilevano che “l’art. 102 c.p.c., prevede che il processo debba essere esteso a tutti i litisconsorti necessari, tra i quali evidentemente sono ricompresi gli eredi della parte, succeduti in universum ius alla stessa”; assumono che “essi erano quindi litisconsorti necessari nella causa promossa da Pa. volta ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell’immobile” e che dunque “avevano diritto a partecipare al giudizio in cui si è discusso del rilascio del terreno, che si assumeva essi detenessero senza titolo”; evidenziano che “il giudice dell’opposizione doveva (…) limitarsi ad accertare se i P. fossero litisconsorti necessari o meno. Una volta accertato che essi erano litisconsorti necessari, qualsiasi ulteriore indagine circa la fondatezza delle ragioni che avrebbero potuto proporre nell’ambito del giudizio è superflua ed inutile”;

il motivo investe solo una parte della motivazione della sentenza impugnata, ossia quella che -facendo leva su Cass., n. 5656/2012 e richiamando anche Cass. n. 17/2011- evidenzia che l’art. 404 c.p.c., comma 1, nel prevedere che il rimedio è esperibile dall’opponente “quando la decisione pregiudica i suoi diritti”, postula non solo la fase rescindente, tesa all’accertamento del vizio, ma anche la fase rescissoria, che, rimossa quella causa, introduca l’indagine sulla questione destinata a ripercuotersi su quella sfera soggettiva asseritamente pregiudicata;

non si preoccupa, invece, di contestare in alcun modo la ratio principale della decisione, ossia quella che esclude – a monte – che gli odierni opponenti avessero la veste di litisconsorti necessari nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1231/05; ratio basata sulla qualificazione (in termini di rivendica nei confronti di chi aveva la materiale disponibilità del bene) dell’azione svolta dai Pa. ed avvalorata – secondo il percorso argomentativo della Corte di Appello – anche dal tenore dei motivi dell’opposizione, che evidenzierebbe come “gli opponenti non avessero alcun interesse ad ottenere un nuovo accertamento del rapporto contrattuale con il dante causa P.F. in forza del preliminare di vendita”, avendo gli stessi “fatto valere un diritto autonomo incompatibile con quello fondato sull’esistenza di un rapporto obbligatorio, assumendo viceversa di aver posseduto il bene come proprietari da oltre vent’anni”;

tale ratio non criticata era da sola decisiva, ossia idonea a giustificare il rigetto dell’opposizione, e la sua mancata impugnazione comporta il venir meno dello stesso presupposto (della pretermissione di litisconsorti necessari) sulla cui base è articolata la censura, determinando – a cascata – il venir meno dell’interesse all’esame di ogni altro profilo del motivo;

il ricorso va pertanto dichiarato, in limine, inammissibile;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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