Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20848 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2500-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/27/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 21/05/2012, depositata il 28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore PAOLA VELLA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 11-15/1/2013, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 33/27/12 del 28/5/2012, con cui la C.T.R. del Piemonte ha rigettato l’appello dell’Ufficio, riconoscendo il diritto del contribuente, ing. P.A., al rimborso dell’Irap versata negli anni di imposta (OMISSIS).

L’intimato non ha svolto difese.

All’esito della trattazione in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., comma 1, la causa è stata rinvia alla pubblica udienza, in considerazione dell’importanza della questione trattata, tenuto conto del prospettato utilizzo di personale dipendente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., anche in combinato disposto tra loro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. trascurato la decisività della circostanza che l’ing. P. “si era avvalso, per tutti gli anni in esame, di lavoro altrui” – erogando compensi a terzi per Euro 8.975,00 nel (OMISSIS), Euro 17.828,00 nel (OMISSIS), Euro 936,00 nel (OMISSIS) ed Euro 40.894,00 nel (OMISSIS) – finendo per riversare sull’amministrazione l’onere della prova dell’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

2. La stessa ricorrente dà atto come nei precedenti gradi di merito il contribuente avesse sottolineato: che “i compensi corrisposti a terzi variavano notevolmente di anno in anno”, escludendo “la costanti delle collaborazioni”; che la media dei compensi era coerente con il volume d’affari dichiarato; che non vi erano lavoratori subordinati; che i compensi corrisposti a terzi non erano relativi a prestazioni continuative svolte da parte di collaboratori, ma preestazioni spot effettuate da geometri o ingegneri dotati specifiche competenze tecniche, che collaboravano alla realizzazione di particolari progetti commissionati al contribuente, il quale non aveva, da solo, le competente tecniche necessarie per portare a compimento l’opera”.

3. Il motivo n on può trovare accoglimento.

4. Invero, con un recente approdo nomofilattivo (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9151) questa Corte ha fissato, in materia di irap, i seguenti principi: 1) “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lettera e), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 31/12/2003), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”; 2) “il requisito della autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”; 3) quest’ultimo presupposto si intende integrato qualora il lavoro altrui “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; 4) “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assolta delle condizioni sopraelencate”; 5) il relativo accertamento “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato”.

5. Nel caso di specie, il giudice d’appello ha accertato l’inesistenza della prova che l’ing. P. avesse “esercitato la propria attività professionale avvalendosi effettivamente di un’autonoma organizzazione” valorizzando il fatto che “egli operava in locali di modestissima dimensione, senza avvalersi di alcun dipendente” di beni strumentali di una qualche consulenza” ed escludendo che a tal fine fosse sufficiente la sola, corresponsione di vari emolumenti a terzi, agevolmente spiegabile proprio a causa delle limitate attrezzature tecniche di cui lo stesso era dotato”.

6. Tale accertamento di fatto del giudice di secondo grado peraltro conforme a quello di prime cure – non integra la denunziata violazione del criterio di ripartizione dell’onere probatorio, e risulta altresì congruamente motivato, sì da risultare insindacabile in questa sede.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato, senza necessità (stante la mancata costituzione dell’intimato) di apposite statuizione sulle spese, le quali restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese irripetibili.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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