Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20848 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 02/08/2019), n.20848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7050-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA alla PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCELLA LOIZZI;

– ricorrente –

contro

W.C., elettivamente domiciliata in ROMA, al VIALE DELLE

MILIZIE n. 1, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO GHERA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO GAROFALO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3017/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/01/2015 R.G.N. 294/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato MARCELLA LOIZZI;

udito l’Avvocato PATRIZIA SCAPPATURA per delega verbale Avvocato

DOMENICO GAROFALO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bari ha respinto l’appello proposto dall’Università degli Studi di Bari avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto parzialmente le domande formulate da W.C. e, dichiarato il diritto dell’originaria ricorrente a percepire un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, aveva condannato l’Ateneo al pagamento delle differenze “fra quanto corrisposto e quanto spettante per il periodo successivo a quello regolato dalla transazione intervenuta tra le parti il 30 novembre 1998, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo”.

2. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il primo motivo di gravame perchè l’Università appellante si era limitata a richiamare le tesi sostenute in altri giudizi, senza prendere in esame e contrastare le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento della riconosciuta fondatezza della domanda. Ha precisato che la difesa dell’Ateneo, pur ritenendo inapplicabile alla controversia il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 4011/2008, richiamata e condivisa dal giudice di prime cure, non aveva in alcun modo giustificato l’asserita inapplicabilità, sicchè la censura, per la sua genericità, doveva ritenersi inidonea ad incrinare il fondamento logico giuridico della motivazione contenuta nella decisione gravata.

3. Analoghe considerazioni il giudice d’appello ha espresso in relazione al secondo motivo, in ordine al quale ha osservato che l’appellante aveva trascritto nel ricorso il testo della L. n. 240 del 2010, art. 26 senza chiarire quale censura avesse voluto muovere all’impugnata sentenza, attraverso l’invocazione della norma di interpretazione autentica. Ha aggiunto che, in ogni caso, la disposizione doveva ritenersi inapplicabile, in quanto il diritto della ricorrente traeva origine dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2001 e non si fondava sulla norma di legge, oggetto di interpretazione, riguardante i soli collaboratori delle università indicate nella disposizione.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale W.C. ha replicato con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Università ricorrente denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) – violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla legge n. 240 del 2010, art. 26, comma 3”. Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il “particolarissimo andamento del giudizio di primo grado” nonchè il tenore della pronuncia conclusiva, con la quale il Tribunale si era limitato a “riportare e genericamente condividere” la motivazione della sentenza n. 4011/2008, pronunciata da questa Corte in un giudizio similare. Era pertanto sufficiente contestare “l’impianto per relationem” ed invocare il diverso orientamento espresso in precedenza dal giudice d’appello, il quale aveva sempre escluso il diritto degli ex lettori a percepire un trattamento superiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva. Aggiunge la ricorrente che la legge di interpretazione autentica era stata appena pubblicata alla data di deposito dell’impugnazione e della stessa la Corte territoriale, nel rispetto del principio iura novit curia, non poteva non tenere conto. L’Università, inoltre, evidenzia che contraddittoriamente la Corte barese, da un lato ha ritenuto che il trattamento retributivo spettante alla W. dovesse essere quello riconosciuto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici dal D.L. n. 2 del 2004, dall’altro ha affermato l’inapplicabilità della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, con il quale il legislatore ha dettato l’interpretazione autentica del richiamato D.L. n. 2 del 2004, art. 1 prevedendo l’estinzione del giudizio che, pertanto, andava dichiarata d’ufficio anche nella fattispecie.

2. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

Il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dalla L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 16.1.2015), concerne solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. fra le più recenti Cass. n. 27415/2018). Non integra il vizio denunciato l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017) nè, tantomeno, la mancata considerazione “del particolarissimo andamento del giudizio di primo grado” e della natura seriale della controversia che, ad avviso della ricorrente, andavano apprezzati nell’esprimere il giudizio sull’ammissibilità del gravame.

2.1. Anche qualora si volesse prescindere dall’errata formulazione della rubrica e dalla mancata espressa individuazione delle norme processuali rilevanti nella fattispecie, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, perchè le censure risultano formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che, qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012).

La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010).

Dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata solo a condizione che vengano riportati nel ricorso la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello, indispensabili per verificare ex actis la sussistenza della necessaria correlazione fra statuizione e motivo di censura (cfr. fra le più recenti Cass. n. 3194/2019).

A tanto l’Università ricorrente non ha provveduto, non essendo sufficienti i minimi stralci della decisione del Tribunale che si leggono nell’esposizione sommaria dei fatti di causa alle pagine 7, 13 e 17.

2.2. A soli fini di completezza osserva il Collegio che la valida impugnazione di un capo di sentenza presuppone non solo la manifestazione in tal senso della volontà, ma anche l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. n. 12280/2016; Cass. n. 18704/2015; Cass. S.U. n. 23299/2011).

Al richiamato orientamento giurisprudenziale si è correttamente attenuta la Corte territoriale nel rilevare che l’Università non poteva limitarsi ad affermare l’inapplicabilità del principio di diritto enunciato da Cass. n. 4011/2008, ma avrebbe dovuto precisare le ragioni della censura e, quindi, o sottolineare le diversità fra le due fattispecie, o chiarire i motivi per i quali, a suo avviso, il giudice del merito avrebbe dovuto discostarsi dalla pronuncia di questa Corte.

3. Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte vanno espresse quanto al motivo d’appello inerente l’invocata applicazione della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, in relazione al quale la Corte barese ha evidenziato che l’Università appellante si era limitata a riportare il testo della disposizione, senza precisare quale censura avesse voluto muovere alla sentenza impugnata, quali correttivi erano attesi, in quali termini lo ius superveniens avrebbe potuto incidere sull’esito del giudizio. Ha ritenuto, pertanto, che il motivo di gravame difettasse di specificità (pag. 6) e solo a fini di completezza (“ad ogni buon fine”, si legge nella motivazione della sentenza qui gravata) ha aggiunto che la L. n. 240 del 2010 non poteva essere utilmente invocata perchè riferibile, al pari della norma interpretata, alle sole Università elencate nel D.L. n. 2 del 2004, art. 1.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 24469/2013 che richiama Cass. S.U. n. 3840/2007) hanno affermato che il giudice, il quale emetta una pronuncia d’inammissibilità della domanda o dell’appello, si spoglia della propria potestas iudicandi, sicchè, qualora lo stesso giudice si soffermi anche a motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam. Ne hanno tratto la conseguenza che è inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso per cassazione formulato avverso detta motivazione ad abundantiam (in tal senso anche fra le più recenti Cass. n. 30393/2017).

Sulla base del richiamato principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità, non può essere scrutinata la censura relativa all’interpretazione della L. n. 240 del 2010, art. 26 con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella sua interezza.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Università ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto alla ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Università ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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