Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20847 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 20847 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA
sul ricorso 18302-2011 proposto da:
LAMBRAIO DOMENICO C.F. LMBDNC48B10F158L, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI FABBRI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
GIOVANNI DEL MANZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
2’701

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. 01585570581, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI

Data pubblicazione: 15/10/2015

22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4770/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/07/201 r.g.n. 9013/2007;

udienza del 11/06/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale
MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R. Gen. N. 18302/2011
Udienza 11.6.2015

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 4770 del 2010, la Corte d’Appello di Roma, riformando la
sentenza del locale Tribunale, revocava il decreto ingiuntivo con il quale il
sig. Domenico Lambraio intimava a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. il
pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte nell’intervallo di
annullamento del licenziamento con applicazione della tutela ex art. 18 della
L. n. 300 del 1970, nella formulazione operante

ratione temporis

aveva

esercitato il diritto di opzione previsto dal V comma e la data in cui era stata
corrisposta l’indennità sostitutiva di conseguenza dovuta.
2. La Corte richiamava la sentenza n. 3775/2009 di questa Corte di legittimità e
riteneva che il rapporto di lavoro fosse venuto a cessare con la dichiarazione
negoziale di opzione, per cui non era configurabile un danno a titolo di
mancate retribuzioni per il periodo successivo.
3. La sentenza è stata gravata da ricorso per cassazione da parte di Domenico
Lambraio, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito RFI con controricorso.
4. La causa, dapprima chiamata all’udienza del 27.3.2014, è stata rinviata a
nuovo ruolo al fine di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla
questione di diritto trattata, sottopostale con ordinanza interlocutoria n.
18369/2013, ed infine chiamata all’udienza del 11.6.2015.

s.p. a. ha

depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce “Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1218,1285,1286 1287 c.c., nonché dell’art. 18 della
L. n. 300 del 1970”. Sostiene che l’obbligazione del datore di lavoro a seguito
della pronuncia di illegittimità del licenziamento deve essere configurata
come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la
reintegrazione nel posto di lavoro, obbligazione che si estingue solo con il
pagamento dell’indennità sostitutiva per la quale il lavoratore licenziato abbia
eventualmente optato.
6. Il ricorso non è fondato.

Paola G no , estensore

jtir

3

tempo tra la data in cui il lavoratore – che aveva ottenuto una pronuncia di

R. Gen. N. 18302/2011
Udienza 11.6.2015

Sulla specifica questione proposta sono intervenute le Sezioni Unite di questa
Corte con le sentenze n. 18353 e n. 18354 del 27/08/2014, che, a
composizione del precedente contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il
seguente principio di diritto : “In caso di licenziamento illegittimo, ove il
lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello,
1970, n. 300, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28
giugno 2012, n. 92), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, quinto comma, cit., il rapporto
di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue
senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che
permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è
dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro – alcun
obbligo retributivo. Ne consegue che l’obbligo avente ad oggetto il
pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della “mora
debendi” in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle
obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429,
terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di
un danno ulteriore”.
7. La vincolatività dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, in difetto di
valide ragioni di dissenso che richiederebbero una nuova valutazione del
Supremo Collegio ex art.374 III comma c.p.c., determina il rigetto del
ricorso, avendo fatto la Corte territoriale corretta applicazione della
normativa in questione.
8. Il recente superamento del contrasto interno alla Sezione lavoro consiglia la
compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11.6.2015

applicabile “ratione temporis”, previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio

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