Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20847 del 14/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27988 – 2015 R.G. proposto da:

T.L., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, al Lungotevere Marzio, n. 1, presso lo studio dell’avvocato

professor Luca Vianello, che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato professor Andrea D’Angelo lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

S.G., – c.f. (OMISSIS) – (titolare dell’impresa

individuale “Azienda Agricola La Scolca” e socio de “La Scolca”

società semplice), S.C. – c.f. (OMISSIS) – LA SCOLCA

società semplice – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante, S.C., P.L. – (OMISSIS) –

rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dall’avvocato Mauro Ferrando ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Banco di Santo Spirito, n. 48, presso

lo studio dell’avvocato Augusto D’Ottavi;

– resistenti –

Avverso l’ordinanza assunta in data 21.10.2015 dal g.i. del tribunale

di Alessandria nell’ambito del procedimento iscritto al n. 4797/2014

R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 24 giugno

2016 del consigliere doti. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

annullarsi l’ordinanza impugnata.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto ritualmente notificato T.L. citava a comparire innanzi al tribunale di Alessandria S.G. (titolare dell’impresa individuale “Azienda Agricola La Scolca”), S.C., la società semplice “La Scolca” e P.L..

Esponeva che in virtù di donazione con riserva di usufrutto in suo favore disposta da Pa.Fe. con atto in data 9.4.2008 per notar To. (atto successivamente modificato limitatamente agli oneri posti a carico del donatario con atto del 24.2.2011, parimenti per notar To.) era divenuto, dapprima, nudo proprietario e, dipoi, a seguito del decesso della donante, pieno proprietario dei beni immobili analiticamente descritti in citazione; che i medesimi immobili erano occupati senza titolo dai convenuti.

Chiedeva – tra l’altro – che fosse accertato il suo diritto di proprietà e che i convenuti fossero condannati a rilasciargli i cespiti immediatamente.

Si costituivano i convenuti.

Deducevano che nei confronti dell’attore S.G. aveva promosso altro giudizio, pendente innanzi al tribunale di Genova, nell’ambito del quale, in veste di erede legittimo di Pa.Fe., aveva chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità o l’inefficacia ovvero pronunciarsi l’annullamento dell’atto di donazione in data 9.4.2008 e del successivo atto del 24.2.2011 e condannarsi T.L. alla restituzione dei cespiti immobiliari con ogni accessorio.

Chiedevano quindi in via preliminare disporsi la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza da pronunciarsi nel giudizio pendente innanzi al tribunale di Genova.

Celebrata, il 22.9.2015, l’udienza di prima comparizione e trattazione, a conclusione della quale il g.i. si riservava in ordine alle istanze delle parti, l’attore, Luca T., attendeva in data 7.10.2015, all’esito della pronuncia in pari data della sentenza n. 2775 con cui il tribunale di Genova provvedeva al rigetto delle domande tutte esperite da S.G., al deposito telematico di copia conforme della sentenza n. 2775 agli atti del giudizio (pendente innanzi al tribunale di Alessandria).

Indi, con ordinanza del 21.10.2015 il g.i. cosi statuiva: “dichiara l’inammissibilità dei documenti depositati da parte attrice in data 7.10.2015 e ne ordina l’espunzione dal presente fascicolo; sospende il presente giudizio”.

Evidenziava – il g.i. – che parte attrice, “non autorizzata e quindi al di fuori del contraddittorio tra le parti” (così ordinanza impugnata), aveva depositato telematicamente il 7.10.2015 e, dunque, successivamente alla celebrazione dell’udienza del 22.9.2015, all’esito della quale il medesimo g.i. si era riservato la decisione in ordine alle istanze dall’una e dall’altra parte formulate, “una serie di documenti da considerarsi allo stato inammissibili” (cosi ordinanza impugnata).

Evidenziava altresì che il riscontro della validità del titolo vantato dall’attore, nell’ambito del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Genova, aveva valenza pregiudiziale rispetto alle domande di rilascio esperite dallo stesso T.L., sicchè doveva disporsi la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza T.L.; ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata e disporsi la prosecuzione del giudizio pendente innanzi al tribunale di Alessandria con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.

S.G. (titolare dell’impresa individuale “Azienda Agricola La Scolca”), S.C., la società semplice “La Scolca” e P.L. hanno depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

I resistenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.” (così ricorso, pag. 35).

Adduce che, allorchè il tribunale di Alessandria ha pronunciato l’ordinanza del 21.10.2015, era già stata depositata la sentenza n. 2775 del 7.10.2015 del tribunale di Genova, sicchè “la situazione processuale precludeva radicalmente l’applicazione del disposto dell’art. 295 c.p.c.” (così ricorso, pag. 36) ed era possibile la sospensione del giudizio unicamente ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2; che, conseguentemente, la sospensione disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c. è per tale sola ragione illegittima.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.” (così ricorso, pag. 35).

Adduce che siffatto motivo di impugnazione viene formulato per l’ipotesi in cui le ragioni di censura esperite con il motivo precedente “non si dovessero ritenere integranti errore procedimentale sussumibile al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (così ricorso, pag. 39).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 295 c.p.c. anche in relazione all’art. 183 c.p.c.” (così ricorso, pag. 40).

Adduce, subordinatamente al rigetto dei precedenti motivi di impugnazione, che nel giudizio pendente dinanzi al tribunale di Alessandria alla data del 7.10.2015 non era maturata alcuna preclusione, giacchè non erano ancora stati concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, sicchè non abbisognava di alcuna autorizzazione per procedere al deposito della sopravvenuta sentenza del tribunale di Genova, attestante “per di più fatti dirimenti per la decisione e sopravvenuti all’udienza di prima comparizione trattazione del 22.9.2015” (così ricorso, pag. 43); che, del resto, nessuna disposizione processuale o sostanziale preclude la produzione di documenti antecedentemente al decorso del termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2); che, pertanto, il g.i. avrebbe dovuto reputar ammissibile il deposito del documento sopravvenuto ed, ancor prima, avrebbe dovuto in ossequio al disposto dell’art. 101 c.p.c. provocare al riguardo il contraddittorio tra le parti.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., anche in relazione all’art. 183 c.p.c.” (così ricorso, pag. 46).

Adduce che siffatto motivo di impugnazione viene formulato per l’ipotesi in cui le ragioni di censura esperite con il motivo precedente “non si dovessero ritenere integranti errore procedimentale sussumibile al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (così ricorso, pag. 36).

Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 295 c.p.c. anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ” (così ricorso, pag. 48).

Adduce che integra violazione del principio dispositivo l’affermata “inammissibilità della produzione (…) della sentenza del Tribunale di Genova n. 2775/2015” (così ricorso, pag. 98); che, invero, alla data del 21.10.2015 il giudizio non era sospeso nè era maturata alcuna preclusione istruttoria; che d’altra parte “la sola circostanza che il Giudice si fosse riservato di decidere sulle istanze formulate dalle parti all’udienza del 22.9.2015 non può certamente implicare un divieto in capo alle parti di procedere medio tempore al deposito di documenti, per di più sopravvenuti e dirimenti (…) sull’istanza di sospensione” (così ricorso, pag. 49). Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.” (così ricorso, pag. 50).

Adduce che siffatto motivo di impugnazione viene formulato per l’ipotesi in cui le ragioni di censura esperite con il motivo precedente “non si dovessero ritenere integranti errore procedimentale sussumibile al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (così ricorso, pag. 50).

Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa motivazione su fatto decisivo e controverso” (così ricorso, pag. 50).

Adduce che il tribunale non ha enunciato a quale autorizzazione ha inteso riferirsi nè ha individuato “alcuna- invero inesistente – disposizione di legge in contestata tesi impositiva di tale, non identificata, autorizzazione” (così ricorso, pag. 52); il tribunale “non ha in alcuna maniera motivato la declaratoria di inammissibilità della produzione dell’esponente” (così ricorso, pag. 53).

Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 134 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.” (così ricorso, pag. 59).

Adduce, subordinatamente al rigetto del settimo motivo, che l’affermata inammissibilità della produzione telematica della sentenza del tribunale di Genova n. 2775/2015, in quanto affetta da assoluta pretermissione di motivazione, si traduce altresì nella violazione dell’art. 134 c.p.c., nella parte in cui impone di motivare seppur succintamente le ordinanze.

Con il nono motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c.” (così ricorso, pag. 55).

Adduce, subordinatamente al rigetto dei precedenti motivi, che all’udienza del 22.9.2015 egli ricorrente e le convenute Chiara S. e Luisa Poloni avevano formulato istanza di concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6; che, conseguentemente, il tribunale “avrebbe, necessariamente, dovuto concedere alle parti i termini dalle stesse richiesti (…), assumendo solo all’esito del decorso dei predetti termini (…) l’eventuale provvedimento di sospensione” (così ricorso, pag. 56).

Con il decimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 183 c.p.c.” (così ricorso, pag 57).

Adduce che siffatto motivo di impugnazione viene formulato per l’ipotesi in cui le ragioni di censura esperite con il motivo precedente “non si dovessero ritenere integranti violazione dell’art. 183 c.p.c. censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (così ricorso, pag 57).

Il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. (ord.) 20.1.2015, n. 798; Cass. (ord.) 18.3.2014, n. 6207, secondo cui, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato – salvo nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato – soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c. e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia lautorità della sentenza di primo grado; Cass. (ord) 19.9.2013, n. 21505).

Ebbene, nel caso di specie, è indubitabile, per un verso, che, allorquando il tribunale di Alessandria ha pronunciato l’ordinanza del 21.10.2015, il giudizio pendente innanzi al tribunale di Genova era già stato definito con sentenza n. 2775 del 7.10.2015 non passata in giudicato; per altro verso, che il g.i. del tribunale di Alessandria ha sospeso il giudizio innanzi a sè pendente non già ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sibbene ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (“ritenuto quindi che debba procedersi alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.”: così ordinanza impugnata; “visto l’art. 295 c.p.c.”: così ordinanza impugnata).

Conseguentemente, siccome opina il ricorrente, la sospensione del processo n. 4797/2014 r.g. pendente dinanzi al tribunale di Alessandria, in quanto disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è per tale sola ragione illegittima.

Il buon esito del primo motivo del ricorso assorbe e rende vana la disamina dei successivi.

Più esattamente il secondo, il quarto, il sesto ed il decimo motivo risultano espressamente formulati per l’ipotesi di disconoscimento delle ragioni di censura esperite, rispettivamente, con il primo, con il terzo, con il quinto e con il nono motivo.

Al contempo il terzo motivo risulta esplicitamente proposto in via subordinata (“fermo l’assorbente rilievo dei precedenti motivi di ricorso, in via di subordine, si denuncia con il presente mezzo di impugnazione”: così ricorso, pag. 40).

A loro volta il quinto ed il settimo motivo restano comunque assorbiti nel buon esito del primo.

Ciò, ben vero, al di là del seguente duplice rilievo.

Ovvero del rilievo, specificamente addotto con il quinto motivo, per cui effettivamente alla data del 21.10.2015 non era maturata alcuna preclusione istruttoria, giacchè i termini ex art. 183 c.p.c., già richiesti, non erano stati ancora concessi (al riguardo cfr. ricorso, pag. 18. Cfr. Cass. 24.2.2011, n. 4497, secondo cui la concessione del termine di cui all’art. 184 c.p. c. – nel testo modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 18 – non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato).

Ovvero del rilievo, specificamente addotto con il settimo motivo, per cui ferma la salvaguardia delle ragioni correlate alla garanzia prioritaria del contraddittorio, il tribunale neppure ha “enunciato a quale autorizzazione abbia inteso riferirsi” (così ricorso, pag. 52), atteso che “non sussiste alcuna norma, sostanziale o processuale, impositiva dell’obbligo per la parte di essere autorizzata al deposito di documenti anteriormente alla maturazione delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 183 c.p.c.” (così ricorso, pag. 52).

Infine l’ottavo motivo risulta espressamente esperito “in via di subordine rispetto al settimo motivo che precede” (così ricorso, pag. 54) ed il nono motivo analogamente risulta spiegato “in via di subordine rispetto ai mezzi di impugnazione che precedono” (così ricorso, pag. 55).

In accoglimento del ricorso va cassata l’ordinanza del 21.10.2015 con cui il giudice del procedimento iscritto al n. 4797/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di Alessandria ha disposto la sospensione del medesimo procedimento.

Le parti vanno, conseguentemente, rimesse dinanzi al tribunale di Alessandria nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorsoò cassa l’ordinanza del 21.10.2015 con cui il giudice del procedimento iscritto al n. 4797/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di Alessandria ha disposto la sospensione del medesimo procedimento; rimette le parti nel termine di legge dinanzi al tribunale di Alessandria anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA