Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20847 del 11/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 20847 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 8478-2007 proposto da:
MARROCCO GIUSEPPE DITTA IN PERSONA DEL SUO OMONIMO
TITOLARE P.I.0459990759 , elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE PASTEUR 46, presso lo studio dell’avvocato
LAZZARI GIUSEPPE, rappresentaté e difesgp dall’avvocato
LAZZARI MARINO;
– ricorrente –

2013
1760

contro

IMP EDILE BARELLA PASQUALE C..F.BRLPQL41C27I396W, IN
PERSONA DEL SUO OMONIMO TITOLARE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo

Data pubblicazione: 11/09/2013

studio dell’avvocato TERESA SARDELLI, rappresentata e
difesé dall’avvocato CARRIERO GAETANO;
– controricorrente nonchè contro

TADDEO GIUSEPPE;

£6
avverso la sentenza n. 26/2006 del TRIBUNALE SEDE

DISTACCATA DI di MAGLIE, depositata il 06/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato Carriero Gaetano difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 3/9/1986 Marrocco Giuseppe conveniva
in giudizio Barella Pasquale chiedendone la condanna al
pagamento della somma di lire 3.443.310 quale prezzo
della vendita di materiale in pietra leccese.

di avere pagato il prezzo a Taddeo Giuseppe,
rappresentante di zona dell’attore, che chiamava in
causa per essere tenuto indenne dalle pretese
avversarie.
Con sentenza del 5/10/2002 il Giudice di Pace rigettava
la domanda nei confronti del Barella e condannava il
terzo chiamato a pagare all’attore la somma che aveva
ricevuto dal Barella.
Il Marocco proponeva appello lamentando che non poteva
ritenersi estinto il debito con il pagamento al Taddeo,
rappresentante di zona, perché il Taddeo non era
autorizzato a riceverlo.
Il Barella si costituiva e chiedeva il rigetto
dell’appello; il Taddeo non si costituiva.
Il Tribunale di Lecce con sentenza del 6/2/2006
rigettava l’appello ritenendo di condividere la
motivazione e le conclusioni del giudice di primo grado
che aveva riconosciuto efficacia liberatoria, ai sensi

3

Il Barella chiedeva il rigetto della domanda eccependo

dell’art. 1189 c.c., al pagamento effettuato al Taddei,
rappresentante di zona e aggiungeva che sarebbe stato
onere dell’attore dimostrare il contenuto e i limiti
del potere conferito al rappresentante.
Il Marrocco propone ricorso affidato ad un unico

Resiste con controricorso Barella Pasquale.
Motivi della decisione
Il presente ricorso riguarda solo la domanda di
accertamento e condanna formulata dal Marocco nei
confronti Barella.
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce
la violazione di norme di diritto e, in particolare, la
mancata applicazione dell’art. 1744 c.c. e l’erronea
applicazione dell’art. 1189 c.c..
Il ricorrente, riportando stralci delle dichiarazioni
rese dalle parti nell’interrogatorio libero e uno
stralcio della testimonianza di Lanciano Salvatore,
afferma che il Taddeo (il quale ha ammesso di avere
dichiarato di essere stato incaricato della riscossione
e di avere ricevuto il pagamento senza riversarlo al
Marocco) era un procacciatore di affari; sulla base di
quest’ultimo assunto lamenta che non è stato applicato

4

motivo.

l’art.

1744 c.c.

che esclude che l’agente possa

riscuotere crediti se non autorizzato.
Il ricorrente lamenta inoltre
dell’art.

l’erronea applicazione

1189 c.c. in quanto applicato in assenza del

presupposto di un comportamento colposo del creditore

presunzione sull’effettività dei poteri apparenti
dell’acciplens.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Occorre premettere che l’art. 1189 c.c. è applicabile,
per identità di

ratio,

anche al pagamento al soggetto

che appare autorizzato a riceverlo per conto del
creditore effettivo, ma è sempre necessario che il
creditore effettivo, il quale abbia determinato o
concorso a determinare l’errore del

“solvens”,

abbia

fatto sorgere in quest’ultimo in buona fede una
ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà
dei poteri rappresentativi dell’

“accipiens”

(Cass.

3/9/2005 n. 17442; Cass. 9/8/2007 n. 17484; Cass.
13/9/2012 n. 15339; Cass. 4/6/2013 n. 14028).
La norma in esame deroga al principio generale
stabilito dall’art. 1188 c.c. per il quale il pagamento
è liberatorio solo se effettuato al creditore o al suo
rappresentante.

5

ìL

che abbia fatto sorgere nel debitore una ragionevole

Siccome l’effetto liberatorio di cui all’art. 1189 c.c.
è collegato al principio dell’apparenza giuridica che
ne costituisce il fondamento e siccome l’apparenza deve
essere ricondotta ad un comportamento del creditore
(non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dal
dell’accipiens),

l’art.

1189 c.c.

applicabile solo se l’apparenza risulti giustificata da
circostanze univoche e concludenti riferibili al
creditore,
ragionevole
effettiva

sì da

far sorgere nel debitore un

affidamento,
sussistenza

esente
della

da

colpa,

facoltà

sulla

apparente

dell’accipiens di ricevere il pagamento.
In presenza di tale prova, incombe sul creditore
l’onere di provare che il debitore non ignorasse la
reale situazione ovvero che l’affidamento di
quest’ultimo fosse determinato da colpa (cfr. Cass.
30/10/2008 n. 26052).
Con la sentenza impugnata il giudice di appello ha
affermato che la dedotta mancanza di autorizzazione
all’incasso non era idonea a contrastare il
convincimento del compratore di avere pagato il prezzo
al rappresentante di zona del venditore e che sarebbe
stato onere dell’attore dimostrare il contenuto e i
limiti del potere conferito al rappresentante

6

comportamento

Così decidendo il giudice del merito ha erroneamente

derogatoria

in quanto norma

1189 c.c. che,

applicato l’art.

all’art.

rispetto

1188

c.c.,

pone

espressamente a carico del debitore l’onere di provare
la propria buona fede, prova che, come detto, può dirsi

creditore

solvens

tale da far sorgere nel

in buona

fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla
realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens.
Nella sentenza impugnata non è dato rinvenire alcun
accertamento in merito al presupposto di applicazione
della norma, ossia la creazione di una apparenza
riconducibile al comportamento del creditore, ma, al
contrario, viene affermato che il creditore sarebbe
onerato della prova che l’accipiens non aveva il potere
di

rappresentanza,

all’applicazione

ma

tale
1189

dell’art.

prova
c.c.

non
che

attiene
invece

presuppone, appunto, l’assenza di potere
rappresentativo; se

racciplens avesse avuto il potere

di rappresentanza avrebbe dovuto applicarsi l’art. 1188
c.c., ma è lo stesso giudice di appello ad escludere
che fosse provato il potere di rappresentanza quando
afferma che non risulta l’esatto rapporto contrattuale
intercorso tra il Taddeo e il Marrocco.

7

raggiunta solo in presenza di un comportamento del

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la
cassazione della sentenza impugnata (con riferimento al
rapporto processuale tra Marrocco Giuseppe e Barella
Pasquale) con rinvio, anche per le spese di questo
giudizio di cassazione, ad altro giudice del Tribunale

diritto:
nell’ipotesi di pagamento al creditore apparente ex
art. 1189 c.c. il pagamento fatto al rappresentante
apparente, al pari di quello fatto al creditore
apparente, libera il debitore di buona fede, al sensi
dell’art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore,
il quale invoca il principio dell’apparenza giuridica,
fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua
colpa nella situazione apparente, ma, altresì, che il
proprio erroneo convincimento sia stato determinato da
un comportamento colposo del creditore che abbia fatto
sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole
presunzione sulla rispondenza alla realtà del poteri
rappresentativi dell’accipiens.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese di questo

8

iL

di Lecce che si atterrà al seguente principio di

giudizio di cassazione, ad altro giudice del Tribunale
di Lecce.

Così deciso in Roma, il 26/6/2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA