Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20847 del 02/08/2019
Cassazione civile sez. lav., 02/08/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 02/08/2019), n.20847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12238-2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;
– ricorrente –
contro
M.C.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/11/2013
r.g.n. 41946/2012.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il tribunale di Roma con decreto ex art. 445 bis c.p.c. omologava l’accertamento del requisito sanitario in capo a M.C. della permanente inabilità lavorativa dal 30/3/2011, ai fini della reversibilità del trattamento pensionistico L. n. 903 del 1965, ex art. 22.
2. Per la cassazione del decreto di omologa l’Inps ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Csot.;
M.C. è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. a fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c. in relazione al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, alla L. n. 903 del 1965, art. 22 alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41, all’art. 414 c.p.c. Ribadisce l’inammissibilità del ricorso proposto in relazione alla provvidenza che ne è oggetto. Sostiene che il dato letterale dell’art. 445 bis c.p.c. non lascerebbe dubbi nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi prestazione previdenziale diversa dall’assegno ordinario di invalidità e dalla pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2 essendone la pensione di reversibilità diversa nei presupposti, nella natura e nella funzione, e disciplinata da leggi diverse.
4. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 4365 del 20/02/2017) che il decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito.
5. In assenza della dichiarazione di dissenso, inoltre, il Tribunale non può non omologare l’accertamento di sanitario, poichè le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti nel termine fissato dal giudice ai sensi del comma 4 cit. art., in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo.
6. La dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 citato articolo – può avere dunque ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicchè, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il provvedimento ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 22721 del 09/11/2016, n. 8878 del 04/05/2015).
7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019