Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20846 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 30/09/2020), n.20846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianlu – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4785/12 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

CEMP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata a

margine del controricorso dall’Avv. Giuseppe Marini ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n.

9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/6/11 della Commissione tributaria regionale

della Lombardia, depositata il 19 gennaio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la Cemp s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) recante l’iscrizione a ruolo, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, di una somma corrispondente a un minor credito Iva relativo all’anno d’imposta 2004, nonchè delle relative sanzioni e interessi di legge per un totale pari ad Euro 37.398,13. In particolare, l’Ufficio aveva ritenuto che la contribuente avesse effettuato compensazioni con altre imposte a debito eccedenti, per Euro 27.125,00, rispetto al credito Iva spettante riportato nella dichiarazione (quadro RX) relativa all’anno precedente. La società contribuente riteneva non dovuta tale somma in quanto, con dichiarazione integrativa del modello UNICO/2004 relativo al periodo d’imposta 2003, presentata in data 19 dicembre 2007, aveva provveduto a correggere un errore materiale commesso in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi originariamente presentata. A seguito di istanza di autotutela, l’Ufficio aveva accolto parzialmente tale richiesta, disponendo lo sgravio dell’importo di Euro 6.382,00, oltre a sanzioni e interessi, versato dalla società a seguito della prima comunicazione di irregolarità con modello F24 del 27 settembre 2006, mentre aveva confermato la differenza, ritenendo nulla la dichiarazione integrativa del 19 dicembre 2007 in quanto presentata oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis;

– la Commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso, osservando che, in assenza di una precisa normativa, il termine per poter emendare la dichiarazione andava individuato in quello quadriennale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, a pena di decadenza per l’Amministrazione finanziaria per effettuare la propria azione accertatrice. Secondo quanto deciso dal giudice di prime cure, il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, consentiva comunque la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria a prescindere dal fatto che le correzioni apportate potessero essere in melius o in pejus per il contribuente;

– la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado;

– l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;

– la società contribuente resiste con controricorso e in prossimità dell’adunanza ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, in assenza di una precisa normativa, ha ritenuto che il termine per poter emendare la dichiarazione andasse individuato in quello quadriennale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, a pena di decadenza per l’Amministrazione finanziaria per effettuare la propria azione accertatrice. In realtà, la lettura combinata del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, che regola le modalità e i tempi di correzione e integrazione delle dichiarazioni dei redditi, evidenzia che per le dichiarazioni di integrazione o correzione effettuate dal contribuente a proprio favore opera il termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, corrispondente al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Secondo quanto prospettato, il comma 8 bis con estrema chiarezza precisa che esso si rivolge ai casi di correzione di “errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito”, e fissa come termine quello “prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”, escludendo quindi l’operatività del termine più lungo previsto dal comma 8, relativo all’ipotesi di errore a danno dell’Amministrazione. A tal fine si osserva che sarebbe del tutto illogico se il contribuente potesse rettificare a proprio vantaggio la dichiarazione fino al termine ultimo per l’Ufficio per rettificare la stessa (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43) poichè, in questo modo, l’Amministrazione potrebbe essere messa nell’impossibilità di verificare ed eventualmente rettificare tale dichiarazione integrativa qualora venga presentata a ridosso della scadenza del termine;

– il motivo è fondato;

– va innanzitutto chiarito che nel caso di specie il contenzioso concerne l’imposta sul valore aggiunto;

– come puntualizzato da questa Corte, la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. 3 aprile 2018, n. 8131; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757);

– è dunque consentito procedere in tema di Iva alla correzione di errori, anche oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 8 e 8 bis, purchè non sia superata la cornice biennale. La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez. U, 8 settembre 2016, n. 17757; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass. 3 aprile 2018, n. 8131; Cass. 13 giugno 2018, n. 15459);

– nel caso di specie, tale aspetto dovrà essere esaminato dal giudice del rinvio, giacchè secondo la contribuente si tratta di mero errore materiale, mentre secondo l’Agenzia si tratta di un minor credito, oggetto, dunque, di contestazione, ed esercitato (almeno in parte) oltre la cornice biennale. Come indicato dall’Agenzia – e non contestato dalla società – la somma corrispondente al credito iva concerne l’anno d’imposta 2003, ed è stata compensata in parte nel 2004 e in parte nel 2008;

– nessun rilievo, infine, assume la deduzione, contenuta nella memoria della società contribuente, dello ius superveniens di cui al D.L. n. 193 del 2016, conv. con la L. n. 225 del 2016. Difatti, in tema di dichiarazione integrativa, la modifica del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, realizzata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 5, conv. con la L. n. 225 del 2016, in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell’amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, la dichiarazione volta ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente va presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge (Cass. 28 giugno 2019, n. 17506 e 26 giugno 2020, n. 12760);

– la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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