Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20846 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30638/2020 proposto da:

G.A., D.P., rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTO MARIA OLIVIERI, ed elettivamente domiciliati

presso lo studio del medesimo in Genova, via Granello n. 3/2, pec:

robertomaria.olivieri.ordineavvogenova.it;

– ricorrenti –

contro

UNIONE BANCHE ITALIANE UBI BANCA SPA, in persona del legale

rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO PESENTI,

e GIUSEPPE CAPUTI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei

medesimi in ROMA, VIA OMBRONE, 14, pec:

marco.pesenti.milano.pecavvocati.it;

giuseppecaputiordineavvocatiroma.org;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 995/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Ubi Banca Spa, creditrice di G.A., amministratore della società Satproject srl e poi fideiussore della stessa Società in relazione ad aperture di credito e mutui concessi dalla banca, convenne con atto di citazione del 30 giugno 2009 davanti al Tribunale di Genova i coniugi G.A. e D.P. per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale istituito dai medesimi, in data posteriore al sorgere del credito della banca nei confronti del G., sull’unico bene immobile di proprietà del debitore, costituito dalla casa familiare.

2. Il Tribunale di Genova, nel contraddittorio con i coniugi convenuti che, contestando quanto dedotto dalla banca ne eccepirono la responsabilità per abusiva concessione del credito nei confronti della società Satproject srl, con sentenza n. 1942 del 13 maggio 2011, accolse la domanda dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti della quota del 50% del suo valore imputabile al G., mentre dichiarò il difetto di legittimazione passiva della D..

3. La Corte d’Appello di Genova, adita dal G. in via principale e dalla Banca in via incidentale, con sentenza n. 995/2018, in accoglimento del gravame incidentale dichiarò la legittimazione passiva della D. in relazione all’esperita azione revocatoria e la Condannò, in solido con il G., al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e alla restituzione alla Banca di un importo di Euro 4.640,92, mentre rigettò l’appello principale.

4. Avverso la sentenza i coniugi G. e D. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Ha resistito Ubi Banca SpA con controricorso.

5. La causa è stata assegnata alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. in vista della quale il P.G. ha depositato le proprie conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Le conclusioni del P.G. relative a ciascun motivo di ricorso e alle conclusioni di rigetto del medesimo sono da condividere.

1. Con il primo motivo – violazione degli artt. 100,102 c.p.c., art. 168 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che il coniuge non debitore debba considerarsi litisconsorte necessario – i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia erroneamente ritenuto la legittimazione passiva della D., in contrasto con quanto dichiarato dal giudice di prime cure, nonostante la stessa fosse del tutto estranea ai rapporti di credito vantati dalla banca nei confronti del solo G..

1.1 Il motivo, a prescindere da profili di inammissibilità afferenti alla formulazione della censura in quanto i ricorrenti non individuano le affermazioni in diritto che si assumono contrarie alle norme regolatrici della fattispecie e soprattutto si limitano, in sostanza, ad evocare un riesame della questione, senza confrontarsi, ai fini dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con la giurisprudenza di questa Corte, è infondato, come rilevato dal P.G., al a luce del consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, al duale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria” (Cass. n. 1141 del 2020, Cass., n. 19310 del 2017, Cass., n. 1242 del 2012; Cass. n. 21494 del 2011).

2. Con il secondo motivo di ricorso – omessa motivazione in ordine ai motivi di appello indicati ai punti 1 e 2 della comparsa di costituzione risposta della D.P. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello abbia omesso di pronunciare in ordine alle ragioni esposte dalla D. sulla insussistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, dell’azione revocatoria e sui bisogni della famiglia tutelati con il fondo patrimoniale mentre abbia pronunciato esclusivamente sulle doglianze del G..

2.1 Il motivo è inammissibile.

Il motivo è riferibile alla ricorrente D., la quale si duole dell’omesso esame di “doglianze formulate nell’atto di appello ai punti nn. 1 e 2” della propria comparsa di costituzione e, dunque, lamenta un’omessa pronuncia su di esse. Senonché, l’illustrazione, una volta che si tenga conto che la D. era stata evocata nel giudizio di appello con ordine ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nari precisa se tali doglianze fossero state proposte come motivi di appello incidentali tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c., ma, soprattutto se esse vennero mantenute in sede di precisazione delle conclusioni, onde non è dato comprendere se la corte territoriale dovesse farsene carico.

Al di là di tale rilievo, in ogni caso, non solo si omette di precisare se la comparsa di risposta sia stata depositata e dove sia esaminabile in questo giudizio di legittimità, ma – al ci là dell’assorbenza di tale carenza – si omette pure di riprodurre direttamente il contenuto di quanto non sarebbe stato esaminato, sia direttamente, sia indirettamente, che attraverso, una chiara indicazione di che cosa si era specificamente dedotto, tenuto conto dell’onere di cui all’art. 342 c.p.c.. Ci si limita, i tatti, dopo l’indicazione come non considerati della intestazione fra virgolette dei punti 1 e 2 cl alla comparsa di costituzione, con precisazione delle pagine cl essa, ad una enunciazione del tutto generica dei profili che ai due punti dovrebbero corrispondere, senta nemmeno alcuna puntuale indicazione della parte della comparsa nella quale essa si rinverrebbe.

Il motivo viola, dunque, l’art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a non prestarsi denunciando una violazione di norma del procedimento – alla valutazione di cui a l’art. 360-bis c.p.c., n. 2, in termini di decisività (su cui vedi Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi).

3. Con il terzo motivo violazione dell’art. 356 c.p.c., per aver rigettato le istanze istruttore e degli artt. 29012697 c.c., per insussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’esperibilità dell’azione revocatoria – i ricorrenti contestano la mancanza di motivazione in merito al rigetto delle istanze istruttorie che, ove ammesse, avrebbero consentito di accertare l’estraneità del G. alte operazioni relative alla società Satproject srl di cui era fideiussore anche alla luce della presenza di altri soci che sarebbero stati solvibili.

3.1 Il motivo è inammissibile per manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto omette sia di individuare il tenore delle prove di cui trattasi, sia quello dell’ordinanza con cui il primo giudice le aveva ritenute superflue in primo grado, sia del tenore dell’appello sul punto formulato dal G..

Peraltro, si omette anche di precisare se, in sede di precisazione delle conclusioni in appello, le istanze probatorie fossero state riproposte, il che costituiva parimenti indicazione necessaria per comprendere la rilevanza della questione proposta con il motivo sulla base della lettura del ricorso, non potendosi al riguardo dare rilievo ad un atto aliunde come la sentenza, la quale, riportando le conclusioni dell’appellante G., indica fra esse quelle istruttorie.

Si aggiunga che la sentenza, nell’esposizione del fatto, richiama le ragioni dell’ordinanza istruttoria adottata e, pertanto, esse si intendono ribadite implicitamente, il che rendeva necessarie rappresentare la motivazione dell’ordinanza.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c., per l’omessa preventiva escussione degli altri due fideiussori in relazione all’eventus damni nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2901, 115 e 116 c.p.c., art. 163, comma 3, n. 5, per avere il giudice del merito accolto la domanda attorea in assenza di prova dei fatti costitutivi dell’azione ex art. 2901 c.c..

4.1 Il motivo presenta due censure, ma la seconda suppone la fondatezza della prima.

Quest’ultima riguarda infatti la pretesa violazione dell’art. 2901 c.c. per l’omessa preventiva escussione di altri due fideiussori in relazione all’eventus damni. Il G. assume che la sentenza – non si sia data carico di valutare l’esistenza di altri beni in capo agli altri fideiussori che, ove fossero stati considerati, avrebbero inciso negativamente sui presupposti dell’azione revocatoria nei confronti del G..

La seconda censura afferisce alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte accolto la domanda in assenza di prova di fatti costitutivi allegati relativi alla precedente censura.

La prima censura e’, infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. – ricorrendone presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento” (Cass., 2, n. 6486 del 22/3/2011; Cass., 3, n. 8315 del 31/3/2017).

La seconda censura resta assorbita.

5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, con riguardo alla domanda volta ad accertare l’abusiva concessione del credito da parte di Ubi Banca SpA che, a dire dei ricorrenti, sarebbe stata illegittimamente ritenuta inammissibile per tardività.

5.1 Il motivo è carente sotto il profilo dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non riporta né localizza nel fascicolo d’ufficio dove i ricorrenti abbiano introdotto in giudizio la questione della abusiva concessione del credito da parte della banca.

In ogni caso sul punto vi è una preclusione rispetto all’esistenza del credito, rilevata dalla Corte d’Appello, a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti del G. quale fideiussore di Satproject srl. Infatti una volta accertato giudizialmente il credito sulla base di una sottoscritta fideiussione all’appellante, nel giudizio di revocatoria, è impedito proporre censure non attinenti ai presupposti dell’azione esperita.

6. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione” liquidate in Euro 5.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

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