Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20846 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25733 – 2015 R.G. proposto da:

C.L., (titolare dell’omonima azienda agricola) – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cairoli, n.

8, presso lo studio dell’avvocato Maria Elena Taruffi che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Pantaleo Binetti la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

F.S., (titolare della ditta individuale “Matek”) – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma, al viale Parioli, n.

12, presso lo studio dell’avvocato Luigi Maria Cutolo che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Simona Manni la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla

memoria difensiva;

– resistente –

Avverso l’ordinanza dei 22.9.2015 assunta dal giudice del

procedimento iscritto al n. 3242/2014 R.G. pendente innanzi al

tribunale di Lecce;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 24 giugno

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato in data 18.3.2014 C.L., titolare dell’omonima azienda agricola, citava a comparire dinanzi al tribunale di Lecce F.S., titolare della ditta individuale “Matek”.

Esponeva che la convenuta le aveva venduto per il prezzo di Euro 25.700,00 oltre i.v.a. attrezzature e macchinari per la raccolta meccanizzata delle olive; che – tra l’altro – si era constatato, all’atto della consegna, che il macchinario COR-001 era usato e non già nuovo ed, all’atto della messa in funzione, che i macchinari acquistati erano affetti da vizi occulti che ne precludevano del tutto l’utilizzo.

Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto con condanna della controparte alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni tutti sofferti.

Costituitasi, F.S. eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del tribunale di Lecce e la competenza ragione loci del tribunale di Spoleto.

All’esito del decorso dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. con ordinanza del 22.9.2015 il giudice dichiarava l’incompetenza ratione loci del tribunale di Lecce e la competenza per territorio del tribunale di Spoleto e compensava integralmente le spese di lite.

Esplicitava che il contratto era stato siglato via mail e quindi si era concluso in (OMISSIS), ove aveva sede la ditta convenuta preponente, sicchè quivi era sorta l’obbligazione; che al contempo il documento riproducente le condizioni generali di fornitura, sulla cui scorta l’attrice aveva addotto la conclusione in (OMISSIS) del contratto, era da considerare alla stregua di una mera proposta commerciale e non integrava gli estremi di un contratto di fornitura; che tanto si desumeva dal fatto che “alla voce pagamento viene precisato che l’acconto avverrà all’ordine e che la proponente rimane in attesa di un riscontro” (così ordinanza del 22.9.2015).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza C.L.; ha chiesto dichiararsi la competenza ratione loti del tribunale di Lecce con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.

F.S. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., comma 1, ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente deduce in primo luogo la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c. in ordine al contratto stipulato in data (OMISSIS).

Adduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, il documento recante la data del (OMISSIS), l’indicazione del luogo, identificato con (OMISSIS), di sottoscrizione e la firma autografa di entrambe le parti – ovvero di ella ricorrente e di R.M., mandatario della F. – “contiene tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 1376 c.c., per cui trattasi di un valido accordo negoziale di compravendita” (così ricorso, pagg. 9 – 10).

Adduce altresì che a riscontro della sua prospettazione rileva la circostanza che l’ing. Mirco Ronci, per conto della “Matek”, si è recato da (OMISSIS) a (OMISSIS) proprio allo scopo di sottoscrivere il contratto nell’azienda di ella ricorrente; che comunque ben avrebbe dovuto il tribunale dar corso all’escussione dei testi da ella indicati esattamente al fine di dimostrare che “il momento perfezionativo del contratto è avvenuto in (OMISSIS) (così ricorso, pag. 13).

Adduce inoltre che è da escludere che la mali del 30.4.2013 sia determinante al fine della conclusione del contratto; che invero tale documento reca “delle indicazioni di carattere tecnico per agganciare i macchinari compravenduti ai mezzi già di proprietà della ditta C.” (costi ricorso, pag. 13); che in ogni caso la frase “tra non molto ti manderò la fattura di acconto”, di mano dell’ing. R., che si rinviene nel testo della mail in data 30.4.2013, dimostra senza dubbio che a tale data l’accordo era già stato concluso; che del resto unicamente nel contratto sottoscritto vi è indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento.

Adduce ancora che controparte non ha mai indicato “in alcun proprio scritto difensivo quale a suo dire sia il documento che abbia definitivamente consacrato la reciproca volontà delle parti” (costi ricorso, pag. 16); che. “altronde, nella memoria ex art. 183 c.p.c. c.p.c., comma 2, la medesima F.S. ha espressamente definito il contratto in data (OMISSIS) in guisa di “proposta definitiva”.

Adduce ulteriormente che l’ing. R.M. non solo ha firmato il documento che riproduce il testo contrattuale, ma ha provveduto a sottoscrivere per “Matek” qualsivoglia altro documento afferente al rapporto di compravendita intercorso tra le parti; che l’ing. R.M. “in sostanza è un plenipotenziario della Matek e ne cura con ruolo apicale vari profili ed in primis le vendite” (così ricorso. pag. 18).

La ricorrente deduce in secondo luogo “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. con riferimento alla subordinazione della domanda nel merito al rigetto dell’eccezione di incompetenza” (cosi ricorso, pag. 20).

Adduce che controparte ha in comparsa di costituzione e risposta sollecitato la pronuncia nel merito senza tuttavia subordinare tale istanza al rigetto dell’eccezione di incompetenza; che pertanto, in ossequio al disposto dell’art. 38 c.p.c., l’eccezione d’incompetenza è da reputar inefficacemente formulata.

Il ricorso per regolamento di competenza è destituito di fondamento e va respinto.

E’ innegabile che le censure veicolate dal motivo con cui si è inteso denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c., si risolvono propriamente in una quaestio ermeneutica, specificamente afferente alla determinazione dell’esatto significato, della specifica valenza, da un canto, della mail del 30.4.2013, dall’altro, del contratto “recante l’indicazione del luogo di sottoscrizione in (OMISSIS) e la firma autografa di entrambe le parti” (così ricorso, pag. 9).

Intese in tal guisa (in linea, d’altronde, con le prefigurazioni della ricorrente: “è pacifico che il dato letterale del testo negoziale deve essere letto anche alla luce del successivo comportamento delle parti e della loro successiva esecuzione del contratto a seguito della stipula”: così ricorso, pag. 10; “l’accordo conseguito per l’acquisto supera il dato letterale del documento ai sensi dell’art. 1362 c.c.”: così ricorso, pag. 11), non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Altresì, l’insegnamento secondo cui la censura dell’opzione ermeneutica fatta propria dal giudice del merito non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal medesimo giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i summenzionati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, che l’interpretazione patrocinata dal tribunale di Lecce è in toto inappuntabile, giacchè, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacchè, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

Del resto, in perfetta aderenza all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (il canone ermeneutico previsto dall’art. 1362 c.c., nel sancire che l’interprete, nell’individuare la comune intenzione delle parti, non deve limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta affatto l’elemento letterale del contratto; intende piuttosto ribadire, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni adoperate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza Ira la lettera e lo spirito della convenzione, che non è ammissibile una diversa interpretazione; ed infatti, solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e ss., aventi evidentemente carattere sussidiario: cfr. Cass. 16.2.2012, n. 2231; Cass. 3.7.1982, n. 3974), il giudice a qua ha ancorato l’operazione ermeneutica cui ha atteso, a ben precise espressioni (“Pagamento: acconto all’ordine”; nell’attesa di un Vs. cortese riscontro) figuranti nel testo della scrittura, costituente l’allegato n. 12 alla memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., della resistente, scrittura intitolata “condizioni generali di fornitura”.

In secondo luogo, che la ricorrente si limita sostanzialmente ed essenzialmente a patrocinare una diversa interpretazione (“a nulla rileva che le cd. condizioni generali del contratto siglato riportassero la dicitura che la proponente rimane in attesa di riscontro, in quanto per l’effetto traslativo (..) il negozio era perfettamente concluso e valido”: così ricorso, pag. 10; “è il medesimo contratto del (OMISSIS) a costituire riscontro dell’offerta ed ordine di acquisto per Matek, senza necessitare di altro, stante l’avvenuta reciproca sottoscrizione del documento”: così ricorso, pag. 11; “il documento sottoscritto il (OMISSIS) non può considerarsi una mera minuta o puntazione del contratto”: così ricorso, pag. 11; “la mail del 30.4.13 (…) costituisce un passaggio già successivo: l’accordo è già raggiunto e concluso e le parti discutono del corretto e proficuo utilizzo dei mezzi da parte dell’acquirente”. così ricorso, pagg. 13 – 14).

Del tutto ingiustificata è, a sua volta, la censura veicolata dal motivo con cui si è inteso denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c..

Siccome univocamente si desume dal tenore delle conclusioni che la convenuta – resistente in questa sede – ha rassegnato in comparsa di costituzione e quali pedissequamente riprodotte alle pagine 5 e 6 del ricorso, la medesima F.S. ha chiesto al tribunale di Lecce “in via preliminare nel rito dichiarare la propria incompetenza per territorio relativamente alla presente causa, riconoscendo la competenza a conoscere della stessa in capo al Tribunale di Spoleto (…); nel merito, rigettare la domanda attrice (…)”.

E’ ben evidente, quindi, che è da escludere recisamente che la convenuta abbia “chiesto al Tribunale di Lecce (…) di pronunciarsi nel merito della causa con ciò privando di valore ed efficacia l’eccezione di incompetenza per territorio in precedenza sollevata” (così ricorso, pag. 22).

In dipendenza del rigetto del ricorso va confermata la declaratoria di competenza per territorio del tribunale di Spoleto, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 29.10.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza per territorio del tribunale di Spoleto dinanzi al quale nel termine di legge rimette le parti anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, C.L., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 114 ottobre 2016

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