Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20846 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 02/08/2019), n.20846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8664-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SCARANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2014 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 13/01/2014 R.G.N. 219/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Campobasso nel giudizio proposto ex art. 445 bis c.p.c., comma 3, rigettava l’opposizione alla consulenza tecnica proposta dall’Inps e per l’effetto dichiarava che M.A. si trova nelle condizioni sanitarie per il godimento dell’assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa; condannava l’Inps al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.

2. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso ex art. 111 della Costituzione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso M.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. come primo motivo l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e art. 445 bis c.p.c., comma 1, comma 4 e comma 6 e art. 195 c.p.c.. Lamenta che il giudice territoriale abbia ritenuto tardive le contestazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, non avendo l’istituto presentato osservazioni alla bozza di c.t.u. emessa in sede di a.t.p.o.

4. Come secondo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere che il c.t.u. abbia valutato anche il verbale di visita del 27/12/2010: sostiene che dalla lettura della c.t.u. emergerebbe che è stata invece esaminata la medesima documentazione sanitaria valutata per il riconoscimento del diritto all’assegno del 2007, e non quella relativa al periodo in cui è avvenuta la visita di revisione, con conseguente omesso esame di un eventuale mutamento della situazione al momento della revoca.

5.Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 e dell’art. 2697 c.c. e lamenta che il Giudice territoriale abbia ritenuto l’illegittimità della revoca dell’assegno ordinario di invalidità che era stato riconosciuto alla signora M., pur non avendo il c.t.u. valutato se permanevano le condizioni che avevano dato luogo al riconoscimento dell’assegno.

6. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che vengono esaminati per primi secondo l’ordine logico, sono infondati.

La premessa in diritto da cui muove l’Inps è corretta.

A mente della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 7 l’assegno ordinario d’invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell’assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta.

Al fine della conferma dopo ciascun triennio occorre dunque porre a raffronto la situazione esistente al momento in cui la conferma viene richiesta con quella che aveva determinato il riconoscimento della provvidenza, onde verificare se si siano o meno verificati dei miglioramenti che la impediscano.

7. Nel caso, il giudice del merito si è attenuto a tale principio, ed ha recepito la c.t.u. che aveva compiuto la dovuta valutazione comparativa, nel momento in cui riferisce che l’ausiliare aveva valutato il verbale di visita del 27.12.2010 “dando atto della circostanza che la poliartrosi comportava impegno funzionale e camminata dolorosa”.

8. Risulta allora che i motivi in rassegna non sono fondati, avendo espressamente dato atto il giudice del merito che il c.t.u. ha compiuto la valutazione che l’Inps assume non essere stata fatta.

9. Il secondo motivo, nella parte in cui critica la lettura che il giudice di merito ha dato della c.t.u., si traduce in una contestazione della ricostruzione fattuale che risulta inammissibile in questa sede, in quanto non prospetta fatti decisivi che sarebbero stati ignorati – così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo vigente, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 07/04/2014, n. 8053 e 8054 – ma formula una valutazione meramente contrappositiva rispetto alla lettura che è stata già fornita delle risultanze di causa.

10. In relazione al primo motivo, si rileva che la sentenza del Tribunale è fondata su una duplice ratio decidendi, avendo il primo Giudice ritenuto da un lato la tardività dei rilievi mossi dall’Inps alla c.t.u. per non essere stati formulati in sede di controdeduzioni

all’elaborato peritale, dall’altro che detti rilievi dell’Inps – che r lamentava che non fosse stata valutata la condizione clinica al momento della mancata conferma dell’assegno- non fossero fondati, avendo il c.t.u. aveva esaminato il verbale di visita del 27.12.2010.

11. Risulta dunque che il primo motivo è inammissibile per difetto d’ interesse, in quanto le argomentazioni dell’istituto, seppure ritenute tardive, sono state comunque valutate.

12. Segue coerente il rigetto del ricorso.

13. Le spese, liquidate come da dispositivo in ragione del valore e della complessità della controversia, seguono la soccombenza.

14. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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