Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20845 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25613 – 2015 R.G. proposto da:

Avvocato G.A., – c.f. (OMISSIS) – da se medesima

rappresentata e difesa; avvocato professor C.M. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce

al ricorso per regolamento di competenza dall’avvocato

G.A.; entrambi elettivamente domiciliati in Roma, al viale Parioli,

n. 76, presso lo studio dell’avvocato Angela Mensitiere;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di ROTONDA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce

alla memoria difensiva dall’avvocato Pierfrancesco Vallone ed

elettivamente domiciliato in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 107,

presso lo studio legale Del Prato;

– resistente –

Avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 157/15 dei

30.9/5.10.2015;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 24 giugno

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza per territorio

del tribunale di Cosenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Cosenza del 27.3.2013 l’avvocato G.A. e l’avvocato professor C.M. esponevano che avevano prestato attività di rappresentanza e difesa su incarico e per conto del Comune di Rotonda.

Chiedevano ingiungersi all’ente territoriale il pagamento delle loro spettanze rimaste insolute.

Con decreto n. 520/2013 il tribunale adito pronunciava l’ingiunzione così come richiesta. Avverso tale decreto con opposizione ritualmente notificata l’ente ingiunto proponeva opposizione.

Eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza dell’adito giudice e la competenza ratione loci del tribunale di Lagonegro ovvero del tribunale di Castrovillari.

Resistevano gli opposti.

Con sentenza n. 1571 dei 30.9/5.10.2015 il tribunale di Cosenza dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza razione loti del tribunale di Lagonegro ovvero del tribunale di Castrovillari e, conseguentemente, revocava il decreto opposto.

Esplicitava, il tribunale cosentino, che il tribunale di Lagonegro doveva reputarsi competente alla stregua del foro generale delle persone giuridiche, del forum destinatae solutionis e del forum contractus.

Esplicitava, con riferimento al criterio di cui all’art. 637 c.p.c., comma 3, che l’avvocato G.A. era iscritta presso l'”Ordine” degli avvocati di Castrovillari, sicchè competente era il medesimo tribunale di Castrovillari.

Esplicitava, del pari con riferimento al criterio di cui all’art. 637 c.p.c., comma 3, che “l’opponente non aveva l’onere di contestarlo nei confronti del prof. C., atteso che tale criterio non trova applicazione nei suoi confronti” (così sentenza impugnala, pag. 3); che, invero, l’avvocato C. non aveva “svolto in favore del Comune di Rotonda attività di consulenza, quale iscritto all’albo forense, funzionalizzata alla rappresentanza e difesa nel giudizio e alla diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo” (cosi sentenza impugnala, pag. 3), bensì aveva espletato “un’attività di mera consulenza stragiudiziale non riconducibile all’attività professionale per la quale risulta iscritto all’elenco speciale dei docenti universitari” (così sentenza impugnala, pag. 3), cosicchè non poteva trovare applicazione il disposto dell’art. 637 c.p.c., comma 3 norma speciale “riservata esclusivamente al professionista avvocato che esercita la professione forense, per la quale risulta iscritto a consiglio dell’ordine” (così sentenza impugnata, pag. 3).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per regolamento di competenza l’avvocato professor C.M. e l’avvocato G.A.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la riforma e, quindi, hanno chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Cosenza con ogni conseguente statuizione ai fini della prosecuzione del giudizio dinanzi al medesimo tribunale e con il favore delle spese.

Il comune di Rotonda ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’u.e. dell’art. 47 c.p.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Del pari la resistente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 38 e 112 c.p.c..

Deducono che il comune di Rotonda, contrariamente a quanto avrebbe dovuto, “nell’atto di opposizione non ha contestato l’invocato criterio di collegamento, ex art. 637 c.p.c., tra il giudizio e il Tribunale di Cosenza” (così ricorso, pag 4); che “l’eccezione, dunque, non è stata validamente ed efficacemente proposta e la competenza non può che rimanere radicata presso il Giudice adito” (così ricorso, pag. 4).

Deducono ulteriormente che nella fattispecie non si versa in un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile, nè può operare il foro del consumatore, atteso che controparte ha natura di ente pubblico.

Il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

Il buon esito del primo motivo assorbe e rende vana la disamina del secondo e del terzo, invero espressamente formulati in via sostanzialmente subordinata (“benchè si ritenga che in rito il motivo di cui al precedente punto sia assorbente”: così ricorso, pag. 5; “quantunque i motivi esposti nei punti precedenti siano, a sommesso avviso di questa difesa, da soli sufficienti a riformare completamente la sentenza impugnata (…)”: così ricorso, pag. 8).

Va in primo luogo puntualizzato che nel ricorso per regolamento di competenza l’avvocato professor C.M. e l’avvocato G.A. hanno addotto di aver domandato un’unica ingiunzione di pagamento per un’unica somma di denaro relativa a prestazioni professionali svolte sulla scorta di un contratto “stipulato congiuntamente ed unitariamente” (così ricorso pag. 1) ovvero hanno prospettato “l’unicità della fonte contrattuale e del rapporto giuridico” (così ricorso pag. 1), la “medesima causa petendi e l’unicità del petitum” (così ricorso pag. 1).

Avverso siffatte prospettazioni il comune di Rotonda, nella scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c., ha essenzialmente replicato, in rapporto al foro ex art. 637 c.p.c., comma 3 correlato alla posizione dell’avvocato professor C.M., per un verso, che “la procedura monitoria non poteva essere affatto azionata (e, dunque, non poteva darsi applicazione al criterio di competenza anzidetto) difettando il requisito prescritto dal citato art. 636 c.p.c.” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., del comune di Rotonda, pag. 4); per altro verso, che “dalla documentazione prodotta ex adverso e da quanto espressamente affermato già in comparsa di costituzione, il prof. avv. C. alla data del 19.4.2013 (data del deposito del ricorso monitorio) non risultava più iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale di Cosenza, in quanto dal 17.10.2007 (…) era iscritto all’Elenco Speciale dei Professori Universitari” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., del comune di Rotonda, pag. 10).

Unicamente nella memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2 il comune di Rotonda ha espressamente dedotto che “l’azione monitoria, pur se instaurata congiuntamente dai nominati coniugi C. – G., ha ad oggetto due distinti crediti sia pure vantati nei confronti del medesimo soggetto pubblico ma, in ogni caso, privi di un vincolo strutturale, funzionale o di qualsivoglia altra natura giuridicamente rilevante ai fini di una trattazione e liquidazione unitaria ed inscindibile degli stessi” (così memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2 del comune di Rotonda, pag. 7). E su tale premessa ha addotto che “non sussiste alcuna giuridica ragione nè per fare prevalere la posizione processuale del primo rispetto a quella della seconda e neppure, volendo continuare a trattare unitariamente entrambe le posizioni, per ritenere competente territorialmente il Tribunale cosentino adito nonostante la completezza dell’eccezione di incompetenza sollevata nei confronti della seconda” (così memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2 del comune di Rotonda, pag. 6).

E tuttavia è innegabile che nel giudizio civile di legittimità le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. ed, analogamente, le memorie di cui all’art. 380 ter c.p.c., comma 2 sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, sicchè non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097).

Ed è indubitabile che ai rilievi formulati dal comune di Rotonda esclusivamente con la memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2, parte ricorrente, che – si ribadisce – ha univocamente dedotto l'”unicità della fonte contrattuale e del rapporto giuridico” (così ricorso, pag. 1), non ha di fatto avuto margine per replicare a sua volta.

Va in secondo luogo puntualizzato che, in tema di domanda di ingiunzione dell’avvocato contro il cliente, il criterio speciale di competenza stabilito dall’art. 637 c.p.c., comma 3, non è stato abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 sicchè l’avvocato può ancora adire il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine nel cui albo egli è iscritto al momento della proposizione del ricorso, nel qual caso tale giudice è anche competente a decidere sull’opposizione, ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 23.3.2015, n. 5810).

Va in terzo luogo puntualizzato quanto segue.

Da un canto, che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4 – la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente” – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2011, n. 3989).

Dall’altro, che, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all’art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro nè esclusivo, nè inderogabile; pertanto, la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l’onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell’esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza (cfr. Cass. 8.2.2007, n. 2758).

Ebbene, nel segno di tal ultima duplice puntualizzazione, va appieno recepito il rilievo del P.m..

Ovvero che, errata o esatta che fosse la prospettazione dell’avvocato professor C.M., prospettazione che “comunque aveva costituito il criterio di collegamento individuativo della competenza territoriale del Giudice del monitorio, non poteva l’opponente Comune ignorare del tutto, al momento della formulazione dell’eccezione di incompetenza, detta problematica, nè il Giudice dell’opposizione poteva avallare tale scelta processuale sul rilievo che il criterio di collegamento di cui all’art. 637 c.p.c., comma 3 non poteva trovare applicazione nel caso dell’attività espletata dal prof. avv. C., addentrandosi, esso Giudice, in una verifica (…) senza che l’eccipiente Comune avesse contestato il criterio di collegamento al quale l’ingiungente aveva fatto (quanto meno implicitamente) riferimento” (così conclusioni del P.M., pag. 5).

Su tale scorta pertanto va condivisa la prospettazione dei ricorrenti, secondo cui, “dichiarando la propria incompetenza il Giudice di prime cure ha perciò violato anche l’art. 112 c.p.c., in quanto si è pronunciato su un’eccezione che poteva essere proposta solamente dal resistente con le modalità complete e nei termini prima indicati” (così ricorso, pagg. 4 – 5).

Va da ultimo puntualizzato che l’ente pubblico territoriale controricorrente non è di certo riconducibile alla nozione di “consumatore” di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 art. 3, comma 1, lett. a), (“ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”).

E’ da condividere, perciò, l’assunto dei ricorrenti a tenor del quale “al caso di specie non può applicarsi il foro inderogabile del consumatore, proprio perchè la controparte è una persona giuridica sotto forma di ente pubblico” (così ricorso, pag. 5).

In accoglimento del primo motivo di ricorso va, pertanto, cassata la sentenza del tribunale di Cosenza n. 1571 dei 30.9/5.10.2015, va conseguentemente dichiarata la competenza ratione loci del medesimo tribunale di Cosenza, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, in tal guisa assorbiti il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza del tribunale di Cosenza n. 1571 dei 30.9/5.10.2015; dichiara la competenza per territorio del tribunale di Cosenza, dinanzi al quale rimette nel termine di legge le parti anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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