Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20845 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. III, 10/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20784-2009 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SANTAMAURA 49, presso lo studio dell’avvocato MANCINI GIOVANNI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PONZIANI GUIDO, CORTI FAUSTO,

COLUCCI GIOVANNI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO

18, presso lo studio dell’avvocato MATTIOLI ALESSANDRA, rappresentato

e difeso dall’avvocato DI BALDASSARRE VINCENZO giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 841/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

14/10/08, depositata il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. Con citazione del 3.7.2000 P.M. conveniva davanti al tribunale di Vasto F.F.M. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente occorsole all’interno del kartodromo gestito dal convenuto, il 20.9.1998, ritenendolo responsabile per culpa in vigilando. Il tribunale rigettava la domanda.

Proponeva appello l’attrice e la corte di appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 4.12.2 008 rigettava l’appello. Riteneva la corte di merito che andava esclusa la responsabilità del convenuto a norma dell’art. 2051 c.c., in quanto superata o dalla colpa esclusiva della stessa infortunata o da quella di altro conducente che la investì.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.

Resiste con controricorso il convenuto.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

3.1.Ritiene questa Corte che entrambi i motivi siano inammissibili per mancata indicazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Va, anzitutto, rilevato che, a norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, poichè la sentenza in questione risulta depositata anteriormente al 4 luglio 2009, al ricorso si applica l’art. 366 bis, abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della detta Legge solo relativamente ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati successivamente a tale data.

Per converso al ricorso in questione non si applica l’art. 360 bis c.p.c., come sembra ritenere la ricorrente a pag. 9 del ricorso.

3.2. Secondo l’art. 366-bis c.p.c. i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè il primo motivo, ove anche si dovesse ritenere che investa un preteso vizio di motivazione(il che non risulta dal titoletto del motivo, che indica solo un generico riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati da quanto esposto dalla ricorrente nella sua memoria;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dal resistente, liquidate in Euro 1000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA