Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20845 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26254/2014 proposto da:

A.B. DI G. E F.B. SNC, in persona del legale

rappresentante B.F., elettivamente domiciliato in TRIESTE,

VIA CARDUCCI 10, presso lo studio dell’avvocato PIERO GERIN, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DI LULLO,

CARMINE PULLANO;

– ricorrenti –

contro

C.G., N.G., C.M., M.E.,

D.L., D’.VI., D’.OL., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO PACOR;

– controricorrenti –

e contro

T.G., CA.MA., S.M.,

MA.GI., G.M., ME.MA., L.T.V.,

TO.LI., c.f.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 714/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

A.B. di G. e B.B. s.n.c. in persona del legale rappresentante B.F. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 713 del 2013 della Corte d’Appello di Trieste in materia di azione di manutenzione del possesso;

si sono costituita con controricorso C.G., N.G., C.M., M.E., D.L., D’.Vi., D’.Ol.;

i ricorrenti, con atto notificato il 21 luglio 2016 e depositato in cancelleria il 20 aprile 2017, sottoscritto personalmente oltre che dal difensore, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

i controricorrenti costituiti hanno presentato istanza di adesione alla rinuncia con atto del 26 luglio 2016 depositato in cancelleria il 10 agosto 2016; che l’istanza di adesione alla rinuncia è a firma dell’avv. Pacor, il quale è munito di procura speciale comprensiva anche della facoltà di rinunciare al ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. e, dunque, può essere dichiarata l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15;

in considerazione dell’adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti per pronunciare alcuna condanna alle spese del presente grado del giudizio, spese che debbono intendersi compensate per intero tra le parti.

PQM

 

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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