Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20844 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 19/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 10674/2019 proposto da:

F.D., S.A., elettivamente domiciliati in Roma,

alla via Tommaso da Celano n. 110, scala A 5 piano, presso lo studio

dell’avvocato Dell’Aquila Daria che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Broso Rosaria;

– ricorrenti –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. B.

Morgagni n. 19, presso lo studio dell’avvocato Epifanio Antonietta

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Grillo Martino

Valerio;

– controricorrente –

e contro

A.R., A.M.P., Bon Resort S.r.l., Policaro S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 55/2018 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/12/2018;

lette le conclusioni scritte dell’Ufficio del P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Dott. SOLDI Anna Maria, che ha chiesto il

rigetto del ricorso; rilevato che all’udienza pubblica nessuno dei

difensori delle parti è comparso personalmente;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2021 dal consigliere relatore Cristiano Valle, osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.D. e S.A. eccepirono, con separate istanze, al giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Lamezia Terme, l’estinzione della procedura esecutiva n. 57 del 2014, che era stata sospesa sull’accordo delle parti fino al 30/11/2015, prospettando che i creditori avevano depositato l’istanza di prosecuzione il 27/11/2015, e, pertanto, prima della scadenza della sospensione.

Il giudice dell’esecuzione accolse le istanze e, con ordinanza del 26/08/2016, dichiarò l’estinzione della detta procedura esecutiva e ordinò la cancellazione del pignoramento.

Il creditore procedente Bon Resort S.r.l. e quelli intervenuti A.M.P. e G.S. proposero reclamo al collegio del Tribunale, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., comma 3.

Il reclamo venne accolto dal Collegio e, con sentenza n. 852 del 09/07/2018, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione venne revocata dal Tribunale di Lamezia Terme.

F.D. e S.A. proposero impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.

La Corte territoriale di Catanzaro ha, con sentenza n. 55 del 19/12/2018, rigettato l’appello.

Avverso la sentenza d’appello ricorrono, con atto affidato a tre motivi, F.D. e S.A..

Resiste con controricorso G.S..

Gli altri intimati sono rimasti tali.

All’esito dell’udienza pubblica del 19 febbraio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso di F.D. e S.A. censura come segue la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro.

Il primo motivo denuncia: “violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 630,624 bis e 626 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3. L’art. 624 bis c.p.c., comma 2, nel determinare il termine finale per la presentazione dell’istanza di riassunzione al giudice dell’esecuzione con l’espressione “entro dieci giorni dalla scadenza del termine (di sospensione della procedura esecutiva)” fa riferimento al termine iniziale (dies a quo) decorrente dalla scadenza del termine di sospensione del processo esecutivo, per come risulta dagli insegnamenti sanciti dalla sentenza n. 6015 del 2017 della Corte Suprema. Nel caso specifico la procedura esecutiva era sospesa fino al 30.11.2015, per cui il dies a quo per la presentazione dell’istanza di riassunzione del processo esecutivo era il 10.12.2015 (scadenza del termine di sospensione) e il dies ad quem era il 10.12.2015; ne consegue che l’istanza presentata in data 27.11.2015, durante il periodo di concordata quiescenza e prima del dies a quo previsto dalla norma, comporta inattività della parte cagionante ex art. 630 c.p.c., l’estinzione del procedimento esecutivo che può essere rilevata d’ufficio dal giudice.”.

Il secondo motivo propone censura di: “violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., e art. 630 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Posto che il reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., comma 3, è un mezzo di impugnazione regolato dal principio devolutivo (artt. 112 e 342 c.p.c.), il giudice di primo grado, in violazione degli art. 112 e 342 c.p.c., e art. 630 c.p.c., comma 3, ha accolto il reclamo per ragioni diverse dalle censure sollevate con i motivi di reclamo. Nell’atto di reclamo i resistenti Bon Resort s.r.l., A.M.P. e G.S. avevano chiesto la revoca dell’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 57/2014 R.G.E. adducendo che l’istanza di prosecuzione presentata il 27.11.2015 sarebbe tempestiva perché il termine previsto dall’art. 624 bis c.p.c., comma 2, sarebbe un termine a ritroso decorrente dalla cessazione del periodo di concordata quiescenza. Invece, il giudice di primo grado, nonostante abbia ritenuto che il termine previsto dall’art. 624 bis c.p.c., comma 2, non è a ritroso, ha accolto il reclamo sulla base di ragioni diverse. L’impugnata sentenza ha erroneamente escluso la sussistenza del vizio di ultra petizione.”.

Infine, il terzo e ultimo motivo, critica la sentenza d’appello per “violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c., comma 3, e art. 178 c.p.c., commi 3, 4 e 5, D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 2, art. 121 c.p.c., e art. 156 c.p.c., commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’impugnata sentenza, in violazione dell’art. 630 c.p.c., comma 3, e art. 178 c.p.c., commi 3, 4 e 5, afferma che il reclamo avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo introduce una fase incidentale di nuovo giudizio di cognizione, con la conseguenza che la presentazione in forma telematica sarebbe meramente facoltativa, anziché obbligatoria. Il reclamo (all. D di questo ricorso) avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo, invece, ha natura di atto endoprocedimentale prosecutorio del processo, con il corollario che la sottoscrizione e la trasmissione con modalità telematiche sono obbligatorie. L’art. 16 bis, comma 2 impone la creazione e la sottoscrizione dell’atto con modalità telematiche, con la conseguenza che il reclamo redatto e sottoscritto in forma cartacea, privo della necessaria sottoscrizione con la firma digitale, è da considerarsi giuridicamente inesistente, con conseguente insanabilità del vizio. L’impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto sanato il vizio dell’inesistenza dell’atto di reclamo”.

La Sezione ritiene che l’esame del terzo motivo di ricorso, relativo al deposito del reclamo al collegio, del Tribunale, in forma cartacea anziché in via telematica, assuma carattere preliminare, in quanto il suo accoglimento renderebbe del tutto ultroneo l’esame dei primi due mezzi del ricorso, che dall’eventuale accoglimento dell’altro risulterebbero assorbiti.

Sul punto concorda anche il P.G. nelle conclusioni scritte, laddove tratta per primo il detto motivo, affermando, peraltro, la non applicabilità al reclamo al collegio del regime del deposito in via telematica poiché: “Il reclamo, invero, configura un procedimento incidentale di cognizione estraneo al processo di espropriazione quantunque ad esso intrinsecamente e funzionalmente collegato.”.

L’esito positivo dello scrutinio del terzo motivo comporterebbe che il reclamo al collegio del Tribunale dovrebbe ritenersi affetto da nullità insanabile o, in alternativa, da inesistenza e, con effetto a cascata, le statuizioni successive, rese in forma di sentenza dal Tribunale in composizione collegiale e dalla Corte di Appello, sarebbero conseguentemente invalidate e ne conseguirebbe l’estinzione della procedura esecutiva, così come originariamente statuito dal giudice dell’esecuzione immobiliare.

Il tema sottoposto all’esame di legittimità con il terzo motivo del ricorso non risulta sia stato espressamente risolto, con riferimento all’ambito dell’esecuzione forzata, né, in generale, con riguardo alla tematica delle conseguenze derivanti dall’inosservanza delle forme di deposito degli atti processuali in via telematica, dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il dato normativo è costituito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 3, conv., con modif., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che è così formulato:

“Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 1 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dall’art. 518 c.p.c., comma 6, art. 543 c.p.c., comma 4, e art. 557 c.p.c., comma 2. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis, e dall’art. 16 decies”.

Il comma 1, richiamato dal comma 3, dell’art. 16 bis prevede:

“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma. “.

Il punto in questione attiene alla qualificazione del reclamo al collegio, di cui all’art. 630 c.p.c., comma 3, come atto introduttivo di un autonomo procedimento contenzioso, e, pertanto, escluso, in quanto primo atto del procedimento, dall’obbligo della proposizione in via telematica o, in alternativa, quale atto che si inserisce nel procedimento esecutivo già iniziato, con la conseguenza che esso dovrebbe seguire la forma degli atti successivi al primo, e, quindi, essere proposto in via telematica.

L’adesione a detta seconda opzione dovrebbe comportare che l’atto, depositato in forma soltanto cartacea, sia insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, pur non risultando comminata dalla previsione legislativa sopra richiamata, alcuna specifica sanzione di nullità (insanabile, o di inesistenza, qualora la categoria si ritenga configurabile).

Una disamina dei (pochi) provvedimenti precedenti, massimati, di questa Corte non consente di avere contezza di uno specifico orientamento sul punto in materia esecutiva, mentre nella contigua materia dell’esecuzione concorsuale è dato rinvenire un precedente che esclude che all’inosservanza del deposito telematico consegua la nullità insanabile e comunque l’inesistenza dell’atto.

La Sez. Prima di questa Corte, in un non remoto precedente, ha affermato che (Cass. n. 19151 del 17/07/2019 Rv. 654666 – 02): “Il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, può essere depositato in forma cartacea, essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, fermo restando che l’eventuale vizio dell’atto introduttivo del giudizio è sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un termine all’altra parte per svolgere le proprie difese.”.

Il precedente richiamato, tuttavia, non è del tutto appagante, avuto riguardo alla fattispecie rimessa all’esame di questa Sezione, in quanto nella materia fallimentare vi è una specifica indicazione degli atti che devono essere compiuti in via telematica e dei soggetti che devono compierli.

Questa Corte (Sez. L), con riferimento ai cd. procedimenti speciali di cognizione ha pure ritenuto che (Cass. n. 2930 del 31/01/2019 (Rv. 652605 – 01): “Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola in due fasi procedimentali e l’introduzione della fase di opposizione richiede un’autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che la L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e 53, preveda a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l’introduzione del giudizio nel rito del lavoro; ne consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), secondo cui il deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.”.

Dall’esame dei richiamati precedenti di legittimità non può, tuttavia, individuarsi un orientamento giurisprudenziale univoco sulla tematica posta dal terzo motivo di ricorso, riassumibile nell’applicazione dei principi di cui all’art. 121 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 3, di libertà delle forme degli atti processuali e della sanatoria della nullità dell’atto per raggiungimento dello scopo, se non in generale, comunque in caso di atto endoprocedimentale – quale quello di proposizione del reclamo al collegio in ordine all’estinzione della procedura esecutiva – in forma soltanto cartacea e senza che siano osservate le formalità telematiche di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, conv., con modif., in L. n. 221 del 2012.

La tematica sottesa al terzo motivo involge quindi, ad avviso del Collegio, una questione di massima di particolare importanza, relativa alle conseguenze sulla validità degli atti del processo, per i quali sia prevista quale unica forma di confezionamento o predisposizione e deposito in Cancelleria (con conseguente disponibilità ad opera del giudice e delle altre parti) quella telematica, prodotti o depositati invece in forma tradizionale o analogica.

Pertanto, il Collegio ritiene che sul terzo motivo di ricorso sia configurabile una questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, il cui esame, ai fini dell’eventuale trasmissione alle Sezioni Unite, va rimesso al Primo Presidente (restando pure inibita, alla Sezione semplice rimettente, la disamina dei motivi di ricorso ulteriori e diversi che non siano, come si prospettano il primo ed il secondo nel ricorso in esame, logicamente preliminari a quello cui si riferisce la censura che involge la questione di massima rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite, secondo quanto statuito da Cass. Sez. U. 14/12/2020, n. 28387).

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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