Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20844 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 20844 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 11354-2008 proposto da:
DI

SANZA

ENNIO

C.E.

DSNNNE37E31H429R,

già

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,
p/esso lo studio dell’avvocato LORENZO DI BACCO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO POZZA, giusta delega in atti e da ultimo
2015
2698

domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

3

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;

Data pubblicazione: 15/10/2015

•41^

– intimata –

sul ricorso 15045-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

DI SANZA ENNIO C.F. DSNNNE37E31H429R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO DI BACCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO POZZA, giusta
delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 1236/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 06/11/200r.g.n. 1310/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e

R. Gen. N. 11354/2008
+15045/2008
Udienza 11.6.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1236 del 2007, riconosceva ad
Ennio Di Soma, come conseguenza dell’illegittimità del licenziamento
comunicatogli da Poste italiane s.p.a. con lettera del 22/3/2002, in esito al quale egli
aveva esercitato il diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell’articolo 18 della
globale di fatto dal momento del licenziamento a quello dell’esercizio dell’opzione,
comprensiva del premio di produzione e dell’indennità di funzione, detratto l’aliunde
perceptum. Al fine di determinare il quantum, recepiva i conteggi depositati da Poste

italiane s.p.a. in ottemperanza all’ordinanza della stessa Corte, aggiungendovi quanto
dovuto a titolo di i’FR, indennità sostitutiva della reintegrazione e TER sull’indennità
sostitutiva. In tal modo, riduceva a complessivi C 98.879,11, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali, il maggior credito ritenuto dal Tribunale, che aveva
riconosciuto le retribuzioni dal momento del licenziamento al pagamento
dell’indennità sostitutiva.
Per la cassazione di tale sentenza Ennio Di Sanza ha proposto ricorso, fondato
su due motivi; Poste italiane s.p.a. ha resistito con controricorso proponendo a sua
volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui ha resistito Ennio Di Sanza
con controricorso.
La causa, dapprima chiamata all’udienza del 5.3.2014, è stata rinviata a nuovo
ruolo al fine di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione di diritto
trattata, sottopostale con ordinanza interlocutoria n. 18369 del 2013, ed infine
chiamata all’udienza del 11.6.2015. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex
art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il ricorso principale quello incidentale sono stati riuniti ex
art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
2. Come primo motivo di ricorso, Ennio Di Sanza deduce la violazione
dell’articolo 18 della L.n. 300 del 1970 in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel
ritenere che il lavoratore che eserciti il diritto di opzione abbia diritto alla
retribuzione maturata sino alla data dell’esercizio del diritto di opzione e non sino al

Paola Qinpy, esiensore

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L.n. 300 del 1970, nella formulazione operante ratione temporis, la retribuzione

R. Gen. N. 11354/2008
+15045/2008
Udienza 11.6.2015

pagamento dell’indennità sostitutiva. Formula il seguente quesito di diritto: “Dica la
Corte se, una volta che il lavoratore abbia ottenuto una sentenza di reintegra ex
articolo 18 della L.n. 300 del 1970, essa vada eseguita finché non venga riformata,
quindi, dica se, stante la prevalenza del giudicato su ogni possibile circostanza
interdittiva al ripristino del rapporto di lavoro, questo permanga “de iure” fino al
legge 300/1970 e non venga a cessare per la mera manifestazione dell’opzione da
parte del lavoratore”.
2.1. Il motivo non è fondato.
Sulla specifica questione proposta sono intervenute le Sezioni Unite di questa
Corte con le sentenze n. 18353 e n. 18354 del 27/08/2014,che, a composizione del
precedente contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che “in caso di
licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale
(nella specie, quello, applicabile “ratione temporis”, previsto dall’art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28
giugno 2012, n. 92), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi
della facoltà prevista dall’art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la
comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba
intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga – per il periodo
successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere
pretesa dal datore di lavoro – alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l’obbligo
avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina
della “mora debendi” in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle
obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429, terzo
comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno
ulteriore”.
2.2. La vincolatività dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, in difetto
di valide ragioni di dissenso che determinerebbero una nuova rirnessione al Supremo
Consesso (art.374 ifi comma c.p.c.) impone il rigetto del motivo, avendo fatto la
Corte territoriale corretta applicazione della normativa in questione.

rj

y estensore
Paola G “no,

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pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra di cui al medesimo articolo 18

R. Gen. N. 11354/2008
+15045/2008
Udienza 11.6.2015

3. Come secondo motivo, Ennio Di Sanza lamenta il vizio di motivazione in
cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, laddove non ha assunto come base di calcolo
dell’indennità risarcitoria la retribuzione mensile nell’importo di £ 3.418,33, che era
stato indicato nei conteggi depositati in primo grado e che non era stato oggetto di
contestazione specifica, recependo invece il diverso importo ricalcolato in sede
calcolato sino alla data del pagamento dell’opzione (30 novembre 2005) e non sino al
momento dell’esercizio della stessa (13 giugno 2005).
3.1. Il motivo, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di Poste, è
ammissibile.
In ricorso infatti sono riportati il contenuto dei conteggi assunti in primo grado
a fondamento del petitum ed il contenuto della comparsa di costituzione di Poste in
primo grado. Da quanto esposto si desume con chiarezza il contenuto della censura,
ovvero il fatto controverso in. ordine al quale sono state formulate le specifiche
doglianze riassunte alle pgg. 23 e 27 del ricorso.
3.2. Il motivo è altresì fondato.
La Corte torinese ha disposto (come risulta dalla pg. 13 della motivazione) che
Poste italiane s.p.a ricalcolasse la retribuzione globale di fatto maturata dal giorno
del licenziamento fino alla comunicazione dell’esercizio dell’opzione (13.6.2005)
includendo sia il premio di produzione che l’indennità di funzioni. Non ha tuttavia
dato risposta alla questione preliminare che le era stata sottoposta dalla stessa difesa
di Poste, pure riportata in motivazione, che aveva censurato la sentenza del Tribunale
per avere ritenuto che i conteggi allegati al ricorso non fossero stati contestati. Solo
la confutazione di tale statuizione del Tribunale, infatti, avrebbe consentito alla Corte
di merito di rideterminare gli importi dovuti.
3.3. Nell’esaminare tale questione, la Corte non ha quindi tenuto conto del
principio, reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. n. 4051 del 18/02/2011,
Cass. n. 10116 del 18/05/2015), secondo il quale nel rito del lavoro, il convenuto ha
l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli
artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche
quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione

Paola
hinoy, estensore
…./(Ti

5

d’appello da Poste italiane s.p.a. Lamenta inoltre che l’ allunde perceptum sia stato

R. Gen. N. 11354/2008
+15045/2008
Udienza 11.6.2015


del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione
dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo
ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche
generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire
all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita
rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la
contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.
3.4. Orbene, dal contenuto della memoria di costituzione di primo grado, che è
stato riportato da entrambe le parti, si evince che i conteggi del ricorrente erano stati
contestati da Poste solo con specifico riferimento al computo delle voci indennità di
funzione e premio di produttività, ritenute dovute dalla Corte territoriale; la
contestazione degli ulteriori parametri adottati (dichiaratamente desunti dai c.c.n.l.
Poste del 2001 e 2003) era limitata alla generica affermazione “Sotto altro profilo, si
contestano in ogni caso i conteggi avversari in quanto privi di qualsiasi riscontro”.
Tale contestazione, in quanto generica ed inidonea ad individuare gli errori addebitati
o addebitabili, non consentiva di disattendere la specifica quantificazione formulata,
che doveva solo essere rideterminata in relazione al minore periodo per il quale la
Corte ha ritenuto dovuta l’indennità risarcitoria (41 mesi e 13 giorni anziché 47
mesi).
3.5. Sotto il secondo profilo, la doglianza è altresì fondata laddove la Corte ha
detratto dal dovuto l’aliunde perceptum nella misura indicata dal ricorrente nei
conteggi prodotti in primo grado (£ 97.285,00, come riferito in motivazione), senza
tenere tuttavia conto del fatto che la limitazione dell’indennità risarcitoria al
momento dell’esercizio dell’opzione comportava che anche l’aliunde perceptum
andasse analogamente riparametrato in riferimento a tale (più breve) periodo.
4. A fondamento del ricorso incidentale, Poste italiane s.p.a. lamenta il vizio di
motivazione e la violazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in cui sarebbe
incorsa la Corte d’appello, laddove non ha considerato che l’indennità sostitutiva
della reintegra e l’indennità risarcitoria vanno determinate sulla scorta della
medesima base di calcolo, mentre ha assunto a parametro due diverse

Paola

noy, estensore

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reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado

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+15045/2008
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Sa.

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quantificazioni. Riferisce in proposito che la Corte d’appello per l’indennità ex art.
18 comma 5 della L. 300/1970 ha adottato come base di calcolo la retribuzione
individuata dal lavoratore nei conteggi di primo grado, mentre l’indennità risarcitoria
è stata determinata con riferimento all’inferiore retribuzione calcolata da Poste nei
conteggi depositati nel giudizio d’appello.
E difatti, l’art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo risultante dalla
novellazione introdotta con legge n. 108 del 1990, fa riferimento, nei commi 4 e 5, al
medesimo parametro – la” retribuzione globale di fatto” – sia per ‘il risarcimento del
danno che per la determinazione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione,
ancorché nel primo caso si risarcisca un danno provocato dal comportamento
illegittimo del lavoratore, mentre nel secondo si quantifica un’indennità legata ad una
scelta del lavoratore (Cass. n. 1833 del 29/01/2007, conf. Cass. n. 2262 del
02/02/2007). Ne consegue che anche sotto tale profilo la quantificazione operata
dalla Corte territoriale, che ha assunto due diversi importi come base di calcolo, non
risulta corretta.
5. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso, devono invece essere
accolti il secondo motivo ed il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza
impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che
dovrà rideterminare il credito del lavoratore tenendo conto di quanto sopra indicato e
liquidare anche le spese del presente giudizio.
P. Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed
il ricorso incidentale. Rigetta il primo motivo del ricorso principale. Cassa la
sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11.6.2015

4.1. Anche il controricorso incidentale è fondato.

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