Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20844 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13427 – 2015 R.G. proposto da:

MULTIPROPRIETA’ FIVESYSTEM e PLURISYSTEM del Condominio (OMISSIS), –

c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona della società di gestione

“Coin au Paradis” srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce

all’atto di costituzione nel giudizio di opposizione dall’avvocato

Danilo Pastore ed elettivamente domiciliata in Aosta, alla via

Trottechien, n. 27, presso lo studio dell’avvocato Alberto Grossio;

– ricorrente –

contro

EDILVACANZE srl, – c.f. (OMISSIS) / p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio

dell’avvocato Mario Contaldi che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Piero Gallo la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine della memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– resistente –

Avverso l’ordinanza assunta in data 13.4.2015 dal giudice del

tribunale di Aosta nell’ambito del procedimento iscritto al n.

1461/2014 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 24 giugno

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25.6.2014 al tribunale di Aosta la “Multiproprietà Fivesystem e Plurisystem” del Condominio (OMISSIS), in persona della società di gestione “Coin au Paradis” s.r.l., chiedeva ingiungersi alla “Edilvacanze” s.r.l. il pagamento della somma di Euro 102.036,76, oltre interessi, per spese di gestione afferenti a settimane in multiproprietà.

Con decreto n. 357/2014 il tribunale di Aosta pronunciava l’ingiunzione cosi come richiesta.

Con atto di citazione notificato il 24.10.2014 la “Edilvacanze” s.r.l. proponeva opposizione.

Rappresentava che tra le parti pendeva altro contenzioso innanzi a questa Corte di legittimità a seguito dell’impugnazione esperita da essa opponente avverso la sentenza n. 492/2014 della corte d’appello di Torino.

Costituitasi, la “Multiproprietà Fivesystem e Plurisystem” chiedeva rigettarsi l’avversa opposizione.

Con ordinanza in data 13.4.2015 il giudice del tribunale di Aosta disponeva ai sensi dell’art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio sino alla definizione del suindicato giudizio pendente innanzi a questa Corte di legittimità.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la “Multiproprietà Fivesystem e Plurisystem” del Condominio (OMISSIS); ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata e disporsi la prosecuzione del giudizio pendente innanzi al tribunale di Aosta con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.

La “Edilvacanze” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, e art. 183 c.p.c., comma 4, atteso che “la questione dell’applicazione dell’art. 295 c.p.c., pur certamente rilevabile d’ufficio, non è stata sollevata da alcuna delle parti in lite” (così ricorso, pag. 3); la erroneità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., segnatamente alla luce, tra le altre, della pronuncia n. 798/2015 di questo Giudice del diritto; l’assenza di rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sospeso (n. 1461/2014 G.) ed il giudizio di annullamento di delibera assembleare oggetto della pronuncia n. 492/2014 della corte d’appello di Torino impugnata con ricorso per cassazione.

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. (ord.) 20.1.2015, n. 798; Cass. (ord.) 183.2014, n. 6207, secondo cui, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato – salvo nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato – soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c. e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado; Cass. (ord) 19.9.2013, n. 21505).

Ebbene, nel caso di specie, è indubitabile, per un verso, che, allorquando il giudice del tribunale di Aosta ha pronunciato l’ordinanza in data 13.4.2015, avverso la sentenza n. 492/2014 della corte d’appello di Torino pendeva (e tuttora pende: procedimento n. 17062/2014 rg.) ricorso a questa Corte di legittimità; per altro verso, che il giudice del tribunale di Aosta ha sospeso il giudizio innanzi a sè pendente non già ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sibbene ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (“sussistendo perciò in specie i presupposti ex art. 295 c.p.c.”: così ordinanza impugnata; “visto l’art. 295 c.p.c.”: così ordinanza impugnata).

Conseguentemente, siccome opina il ricorrente, la sospensione del processo n. 1461/2014 r.g. pendente dinanzi al tribunale di Aosta non poteva esser disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

In accoglimento del ricorso va cassata l’ordinanza del 13.4.2015 con cui il giudice del procedimento iscritto al n. 1461/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di Aosta ha disposto la sospensione del medesimo procedimento.

Le parti vanno, conseguentemente, rimesse dinanzi al tribunale di Aosta nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza del 13.4.2015 con cui il giudice del procedimento iscritto al n. 1461/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di Aosta ha disposto la sospensione del medesimo procedimento; rimette le parti nel termine di legge dinanzi al tribunale di Aosta anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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