Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20844 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. III, 10/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20774-2009 proposto da:

R.I. (OMISSIS), C.U., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IORIO UMBERTO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

OPERE EDILI DI PULCINI GEOM. CORRADO & C. SNC (OMISSIS) in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio

dell’avvocato ROLFO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MUSITELLI MARCO, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

11.6.08, depositata il 25/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. Con citazione notificata il 5.9.1994 R.I. e C. U. convenivano, davanti al Tribunale di Bergamo, Opere Edili di Pulcini Corrado e c. s.n.c., e richiamato un preliminare di vendita tra loro intervenuto con scrittura privata dell’8.5.1990, chiedevano che fosse emanata una sentenza ex art. 2932 c.c. e che fosse disposta una rimessione in pristino.

Il tribunale, con sentenza n. 74/2 006 accoglieva la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. e respingeva la domanda di rimessione in pristino.

La corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 2 5.6.2 008, rigettava l’appello proposto dagli attori e quello incidentale proposto dalla convenuta.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori.

Resiste con controricorso la convenuta intimata.

2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della norma relativa all’interpretazione della prova (art. 116 c.p.c.);

2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano ulteriore violazione e falsa applicazione della norma relativa all’interpretazione della prova (art. 116 c.p.c.).

2.3.Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione del princìpio della domanda e, quindi, dell’art. 112 c.p.c.;

2.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 113 c.p.c. e del principio iura novit curia.

3.Tutti i suddetti motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., Va, anzitutto, rilevato che, a norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, poichè la sentenza in questione risulta depositata anteriormente al 4 luglio 2009, al ricorso si applica l’art. 366 bis, abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della detta Legge solo relativamente ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati successivamente a tale data.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritte) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza (che attengono a pretese violazioni di norme di legge) non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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