Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20844 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20844

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15873-2015 proposto da:

P.E., P.G. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G.G. BELLI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE,

che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

N.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 71,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MOTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE GUIDI gusta procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1780/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 10.5.1991 N.B. citava a comparire innanzi al tribunale di Latina la “(OMISSIS)” s.r.l., la “A.G.L.” s.p.a. ed P.E..

L’attore esponeva che era proprietario, giusta atto di compravendita per notar D.C. in data 17.2.1983 siglato con la “Silco” s.r.l., poi denominata “(OMISSIS)” s.r.l., di un appartamento sito in (OMISSIS); che l’art. 2 dell’atto di compravendita contemplava l’obbligo della s.r.l. venditrice di concedere e garantire ad egli acquirente il diritto di accesso al terreno circostante l’edificio, al lastrico solare ed ai locali sottotetto, ancorchè detti beni fossero rimasti in proprietà esclusiva della medesima società alienante, sicchè era stata costituita “una servitù di passaggio sulle porzioni immobiliari interessate al transito per il raggiungimento di tali beni” (così ricorso, pag. 2); che la “Silco” s.r.l. aveva alienato i locali sottotetto sovrastanti l’appartamento venduto ad egli attore, alla “A.G.L.” s.p.a., che, sua volta, li aveva alienati a P.E.; che gli acquirenti avevano eseguito modifiche strutturali tali da precludergli integralmente la possibilità di accedere al lastrico solare, con significativo pregiudizio del suo diritto di fruire liberamente del lastrico ed in grave violazione di quanto stabilito nel proprio titolo d’acquisto.

Chiedeva, pertanto, “l’accertamento del suo diritto di servitù di passaggio e la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi al fine di consentirgliene l’esercizio”.

Si costituivano i convenuti tutti, che deducevano il proprio difetto di legittimazione a resistere ed, in ogni caso, chiedevano il rigetto dell’avversa domanda.

Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva altresì P.G., che deduceva parimenti il proprio difetto di legittimazione, chiedendo di esser estromesso dal giudizio.

All’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 2425/2002 il Tribunale adito rigettava la domanda e condannava l’attore alla rifusione delle spese di lite nei soli confronti di P.E. e G., disponendone la compensazione tra l’attore e le società convenute.

Interponeva appello l’attore, instando per l’integrale riforma della gravata sentenza.

Si costituiva la “(OMISSIS)” s.r.l., sollecitando il rigetto dell’avverso gravame con il favore delle spese del secondo grado ed, in via incidentale, instando per la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado pregresso. Si costituivano i Petti r che, eccepivano l’inammissibilità dell’appello in dipendenza della novità delle conclusioni formulate in seconde cure, nel merito, ne chiedevano il rigetto, in via incidentale, instavano, in riforma della statuizione di prime cure, per una più congrua quantificazione delle spese di lite – di cui controparte era stata in primo grado onerata – e per la condanna del medesimo appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Non si costituiva la “A.G.L.” s.p.a., benchè ritualmente citata. Con sentenza n. 863 dei 9.11.2010/2.3.2011 la Corte d’Appello di Roma così statuiva “accoglie l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. e, per l’effetto, rigetta la domanda proposta nei suoi confronti da N.B.. Rigetta la domanda proposta da N.B. nei confronti della A.G.L. s.p.a.

Accoglie per il resto l’appello proposto da N.B. e, in riforma dell’impugnata sentenza, condanna in solido P.E. e Giuseppe alla riduzione in pristino dello stato dei locali di loro proprietà per ricostruire idoneo passaggio per l’esercizio della relativa servitù per l’accesso al lastrico solare in favore dell’unità immobiliare di proprietà di N.B. o a costituire, a loro cura e spese, altro idoneo passaggio sul quale esercitare detta servitù finalizzata al diritto di accesso al lastrico solare ed al tetto. Condanna il B. al rimborso in favore della (OMISSIS) s.r.l. di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Dichiara irripetibili spese e compensi del doppio grado di giudizio nei confronti della A.G.L. s.p.a.

Condanna in solido P.E. e Giuseppe al rimborso in favore dell’appellante di spese e compensi del doppio grado di giudizio…. Pone definitivamente a carico dei P. in solido le spese di c.t.u.”.

In particolare la corte territoriale reputava indubitabile che il terreno circostante l’edificio, il lastrico solare ed i locali sottotetto fossero rimasti in proprietà della “Silco” s.r.l., società costruttrice ed in origine proprietaria dell’intero stabile; e, tuttavia ed al contempo, riteneva innegabile che la società venditrice avesse “costituito un diritto di accesso in favore dell’immobile trasferito al B., diritto di accesso che, per quanto riguarda il lastrico solare, va ricondotto per l’uso comune al disposto di cui all’art. 1117 c.c., n. 1), con la riserva di proprietà ammissibile e certamente non contrastante con la destinazione del bene all’uso comune decisa dal proprietario, e per quanto riguarda i locali sottotetto come forma di asservimento degli stessi ad un uso comune e quale sito della servitù di passaggio costituita in favore dell’immobile di N.B. per accedere al lastrico solare, come attestato dalla circostanza riferita dal c.t.u. che quella era ab origine l’unica via di accesso al lastrico solare ed al tetto”; che, conseguentemente, “ha… errato il Tribunale nell’attribuire natura obbligatoria al diritto azionato dal B., trattandosi invece di diritto reale costituito dall’originario unico proprietario dell’intero stabile in favore della singola unità immobiliare trasferita all’acquirente ed ha errato anche nel non ritenerlo opponibile ai terzi, atteso che tale diritto è stato formalmente costituito… con l’atto pubblico per notaio D.C…. e che lo stesso è stato trascritto…”; che “l’esame degli atti amministrativi relativi alla concessione in sanatoria da parte dei P. serve… ad evidenziare che l’immutazione dello stato dei luoghi è avvenuta successivamente all’acquisto dei locali da parte degli stessi Petti, per cui solo questi ultimi devono essere ritenuti sostanziali contraddittori del B.; che il fatto che l’appellante “abbia poi formulato la subordinata domanda, che ove non fosse possibile la ricostituzione della servitù come in origine prevista, il suo diritto di accesso al lastrico solare avrebbe dovuto essere ripristinato con la costituzione di altro idoneo passaggio da realizzarsi a cura e spese delle controparti, non integra gli estremi di una domanda nuova, ma costituisce semplicemente la specificazione di una modalità risarcitoria idonea a tutelare il diritto azionato con modalità alternative a quelle della riduzione in pristino dello stato dei luoghi”.

2. A seguito di ricorso avanzato da P.E. e G., questa Corte con la sentenza n. 5611 dell’11 marzo 2014 rigettava il quarto motivo di ricorso; accoglieva il primo ed il secondo, ed assorbito il terzo, cassava la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, rinviando ad altra sezione della Corte d’Aappello di Roma anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso limitatamente e nei confronti di “(OMISSIS)” s.r.l.

A tal fine osservava, per quanto ancora rileva in questa sede, che i primi due motivi erano fondati.

Invero, dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali in tema di interpretazione del contratto ed in genere dei negozi giuridici, osservava che il canone ermeneutico previsto dall’art. 1362 c.c., nel sancire che l’interprete, nell’individuare la comune intenzione delle parti, non deve limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta affatto l’elemento letterale del contratto.

Inoltre nell’ambito del processo interpretativo l’espressione “deve”, di cui all’art. 1366 c.c., attribuisce al principio di buona fede particolare importanza, in quanto vale a connotarlo alla stregua di un passaggio imprescindibile e necessario.

Alla luce di tali premesse, riteneva che, allorchè, in sede di stipula del contratto di compravendita in data 17.2.1983, a rogito notar D.C., la “Silco” s.r.l. e N.B., ebbero a pattuire, all’art. 2, che i beni alienati “vengono trasferiti con ogni diritto e ragione, con la quota parte indivisa delle parti comuni del complesso immobiliare di cui all’art. 1117 c.c., ad eccezione del terreno circostante la costruzione, del lastrico solare, e i locali sottotetto, con diritto di accesso agli stessi, dei quali la società si riserva proprietà esclusiva”, intesero, come emergeva dal significato letterale e sintattico delle espressioni adoperate, accordarsi nel senso che non solo il terreno circostante, il lastrico solare ed i locali sottotetto dovessero rimanere, in deroga alla generale previsione di cui all’art. 1117 c.c., in proprietà esclusiva della società alienante, ma che pur il diritto di accesso ai medesimi beni fosse conservato alla proprietà esclusiva della s.r.l. costruttrice e venditrice.

Tale interpretazione trovava poi conforto nel comportamento tenuto dalla venditrice, per giunta in epoca antecedente alla sigla, in data 17.2.1983, del rogito D.C., comportamento quale analiticamente descritto dai ricorrenti (allorchè si è posto in risalto che la corte territoriale “non ha considerato che la denominazione dei locali – poi divenuti unità immobiliare interno (OMISSIS), acquistati dai P. – come locali sottotetto, contrastava palesemente con quanto dalla stessa venditrice Silco realizzato e denunciato con la scheda di accatastamento n. 4557/82 in data 21 settembre 1982… contestuale alla scheda di accatastamento dell’appartamento del B. n. 4558/82…, nella quale l’unità immobiliare interno (OMISSIS) è già stata modificata da locali sottotetto comuni… in unità immobiliare abitabile”; che “ciò sta a significare che la Silco, nel 1982… aveva già trasformato i locali sottotetto di accesso al lastrico solare in unità immobiliare residenziale, avendo in animo di sanare poi l’abuso…” (così ricorso, pagg. 9 – 10).

Un ulteriore argomento a favore della tesi dei ricorrenti era costituito dal verosimile e ragionevole affidamento che i ricorrenti ebbero a riporre in sede di stipulazione del rogito D.C. in ordine all’esatta portata del loro atto di acquisto, essendo difficile immaginare che si acquisti un immobile residenziale – non un fondo – esposto al passaggio, al transito, ex iure in re aliena, del vicino condomino.

3. Riassunto il giudizio dai Petti e nella resistenza del B., la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1780 del 18 marzo 2015, rigettava l’appello del B. nonchè la domanda dei P. di condanna del’appellante alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata, nonchè la domanda ex art. 96 c.p.c.

Dopo avere rilevato l’estraneità delle società inizialmente convenute rispetto al giudizio di rinvio, in quanto la portata rescissoria del giudizio era limitata ai soli rapporti tra il B. ed i P., osservava che alla luce dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso da parte della Suprema Corte, ed atteso il vincolo nascente dalla pronuncia adottata da quest’ultima, l’interpretazione dell’art. 2 del contratto di acquisto del B. non poteva che essere nel senso dell’impossibilità di poter trarre dal medesimo la pretesa al riconoscimento di un diritto di servitù di passaggio, in quanto la riserva di proprietà della società venditrice si era estesa anche al diritto di accesso ai beni ivi contemplati.

Non poteva poi essere accolta la domanda avanzata dai Petti ex art. 96 c.p.c., mancandone i presupposti, mentre in merito alla domanda di condanna del B. alla restituzione delle somme versategli dai P. a titolo di spese dovute per il giudizio di primo e di secondo grado, giusta quanto statuito con la sentenza cassata, la sentenza oggi gravata rilevava che la domanda era ammissibile, ma tuttavia priva di fondamento, in quanto non era stato indicato l’esatto importo delle somme pagate nè era stato documentato l’esborso.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione P.E. e P.G. sulla base di un motivo.

N.B. ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso i P..

3. L’ordine logico delle questioni impone la previa disamina del ricorso incidentale, in quanto con lo stesso si mira a contestare la correttezza della soluzione dei giudici del rinvio in punto di rigetto della pretesa attorea, rigetto che costituisce a sua volta il presupposto logico della domanda restitutoria in relazione alla quale risulta formulato l’unico motivo di ricorso principale.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia la violazione ed errata applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento all’art. 2 del contratto di compravendita per notar D.C..

Si sostiene che la Corte territoriale in sede di rinvio è pervenuta alla conclusione secondo il B. non poteva essere ritenuto titolare di alcun diritto di servitù, senza compiere alcun accertamento in fatto, evidentemente ritenuto necessario dalla Corte Suprema nel momento in cui aveva disposto la cassazione con rinvio.

Si deduce che una corretta interpretazione del contratto de quo, doveva invece condurre alla diversa conclusione per la quale, ferma la riserva di proprietà di alcuni beni da parte della venditrice, al B. era stato attribuito un diritto di accesso di natura reale anche sui beni poi successivamente acquistati dai P..

Il secondo motivo, invece, denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’omesso esame dei motivi di appello, nonchè la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce, in primis, che in sede di rinvio l’appellante aveva conservato la medesima posizione inizialmente assunta con la proposizione dell’appello, sicchè il giudice del rinvio avrebbe dovuto in ogni caso delibare i singoli motivi di appello.

Inoltre, nonostante la prima sentenza della Corte d’Appello sia stata cassata con rinvio, il giudice del rinvio ha omesso di motivare in merito ai fatti decisivi e cioè in ordine agli ulteriori accertamenti da compiere sulla base dei titoli di proprietà delle parti.

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati e pertanto devono essere rigettati.

Ed, invero, nel fare rinvio a quanto sopra esposto in merito alla ratio decidendi della precedente sentenza di questa Corte n. 5611/2014, appare indubitabile che la regula iuris che è dalla stessa ricavabile, sulla scorta della applicazione delle regole di diritto in tema di interpretazione dei contratti, sia quella della impossibilità di poter ravvisare nell’atto di acquisto del B. il riconoscimento di un diritto di servitù in favore dello stesso B., avendo le parti chiaramente affermato, sulla scorta del criterio ermeneutico di cui alla previsione dell’art. 1362 c.c., che alcuni beni, potenzialmente idonei ad essere ricompresi nel novero di quelli comuni ex art. 1117 c.c., erano in realtà riservati in proprietà della venditrice (all’epoca unica proprietaria del fabbricato), la quale si riservava anche il diritto esclusivo di accesso.

In tal senso la decisione della Corte distrettuale in sede di rinvio risulta avere correttamente applicato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, il quale nel fornire la corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c. in relazione al caso in esame, aveva altresì offerto direttamente la corretta interpretazione del contratto, disponendo che la Corte di merito dovesse quindi statuire in aderenza all’esito ermeneutico al quale era pervenuta.

Pertanto, il rinvio non necessariamente si giustificava per la necessità di dover compiere nuovi accertamenti in fatto, quanto meno in ordine alla correttezza dell’interpretazione del contratto, ben potendosi giustificare il rinvio anche ai fini della eventuale statuizione in ordine alla quantificazione delle spese di lite, attesi gli esiti alterni del giudizio nelle varie fasi di merito.

Va pertanto esclusa la sussistenza della dedotta violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., apparendo peraltro inammissibile, la denunzia del vizio motivazionale sulla base della previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Quanto invece all’omessa statuizione da parte del giudice del rinvio sui motivi di appello, deve ritenersi che in realtà la decisione gravata, nella parte in cui ha dato attuazione alla regula iuris affermata da questa Corte, ritenendo quindi che non fosse possibile riconoscere la titolarità in capo al B. di un diritto di servitù di passaggio in relazione ai beni acquistati dai Petti, abbia, quanto meno implicitamente, rigettato i motivi di appello a suo tempo proposti.

Ed, infatti, i primi due motivi di appello, nella parte in cui denunziavano la errata applicazione delle norme in tema di beni comuni ex art. 1117 cc.. ed il mancato riconoscimento del diritto di servitù, appunto negato dal giudice di prime cure, denunziando anche il difetto di adeguata motivazione sul punto, risultano evidentemente disattesi dalla affermazione del giudice del rinvio secondo cui l’interpretazione del titolo di acquisto del B. non poteva in alcun modo legittimare la pretesa all’esercizio di un diritto di servitù, attesa la riserva di proprietà da parte della originaria dante causa dei P., riserva che si estendeva anche al diritto esclusivo di accesso ai locali de quibus.

Lo stesso terzo motivo di appello, con il quale si chiedeva di disapplicare gli atti amministrativi con i quali i P. avevano ottenuto la modificazione urbanistica dei loro beni, risulta logicamente subordinato al previo accertamento di un diritto di servitù in favore del B., diritto appunto pregiudicato dalle modifiche poste in essere dai convenuti, con la conseguenza che una volta esclusa la sussistenza del diritto invocato, perde ogni interesse, quanto meno in relazione alla domanda proposta dall’attore in questo giudizio, la richiesta di accertamento della legittimità di tali atti, dovendosi quindi ritenere che anche tale motivo sia stato quanto meno ab implicito rigettato.

Infine il quarto motivo di appello, concernente l’errata condanna alle spese di lite, è stato evidentemente disatteso, in ragione della sostanziale conferma della statuizione del giudice di primo grado, ad opera del giudice di rinvio.

Il ricorso incidentale deve quindi essere disatteso

4. Passando invece alla disamina del ricorso principale, i P. denunziano la violazione o errata applicazione dell’art. 115 c.p.c.. nonchè l’omesso esame e contraddittorietà della motivazione risultante dalla sentenza.

Si deduce che erroneamente è stata disattesa la domanda di restituzione delle somme versate al B. in esecuzione della sentenza poi cassata, laddove l’individuazione delle somme versate trovava conforto nel dispositivo della sentenza cassata, nel fatto che la circostanza del pagamento non era stata contraddetta dal B., avendo peraltro i Petti provveduto alla quantificazione dell’importo versato nella comparsa conclusionale.

Il motivo è infondato.

Ed, invero, premessa l’inapplicabilità alla fattispecie della novellata previsione dell’art. 115 c.p.c. in punto di effetti della non contestazione, trattandosi di giudizio introdotto in epoca anteriore al 4 luglio 2009, va ricordato che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Nel caso di specie la Corte distrettuale, ancorchè abbia ritenuto ammissibile la domanda restitutoria avanzata dai ricorrenti principali, ha però disatteso la medesima assumendo che non ne era indicato l’ammontare e non era documentato l’esborso. Trattasi evidentemente di un apprezzamento di fatto che non appare adeguatamente contraddetto dalle argomentazioni spese nel motivo in esame.

Ed, invero quanto agli elementi ricavabili dai dispositivi delle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello (poi cassata), il cumulo dei relativi importi non appare corrispondente a quanto, per di più tardivamente, sostenuto solo nella comparsa conclusionale, il che conforta la correttezza della valutazione in punto di mancata indicazione dell’esatto ammontare.

Ma soprattutto non appare in alcun modo contrastata l’affermazione del giudice di merito secondo cui mancherebbe la documentazione del relativo pagamento, non avendo i ricorrenti, sulla base di un accertamento in fatto della Corte distrettuale, non sindacabile in questa sede, provato che effettivamente tali somme siano state versate ed in quale misura.

Ne consegue che anche il ricorso principale deve essere rigettato.

5. Attesa la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

6. Poichè il ricorso principale ed incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.

PQM

 

rigetta il ricorso principale ed incidentale e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale del contributo unificato dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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