Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20843 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2798/2019 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 132, presso lo studio dell’Avvocato MARIANO CIGLIANO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCELLINO MARCELLINI;

– ricorrente –

contro

D.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato LUIGI

D’ANIELLO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC

avvluigidaniello.cnfpec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 843/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.F. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 843/18, dell’11 giugno 2018, della Corte di Appello di Ancona, che – respingendo il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 1896/13, del 10 dicembre 2013, del Tribunale di Ancona – ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dall’odierno ricorrente verso D.C., in relazione ad una denuncia/querela dalla stessa presentata ed asseritamente calunniosa.

2. Riferisce, in punto di fatto, il P. di aver adito il Tribunale di Ancona per chiedere – sul presupposto che la locale Corte di Appello lo aveva mandato assolto, ai sensi dell’art. 598 c.p., dall’accusa di aver diffamato il magistrato D.C., affermando, in un atto di opposizione ad archiviazione, come la presentazione, da parte della stessa, di due richieste di archiviazione “illegittime ed infondate” sollevasse “fortemente l’interrogativo sulla buona fede del P.M. richiedente” – la condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Assumeva, infatti, il P. la natura calunniosa della denuncia/querela presentata dalla D., in relazione al reato di diffamazione da quale egli era, invece, rimasto assolto.

Respinta dal primo giudice la domanda di risarcimento dei danni, il P. esperiva gravame, rigettato dal giudice d’appello. Esso, infatti, sebbene avesse confermato la sentenza impugnata, rilevava, tuttavia, come il Tribunale non avrebbe dovuto valutare la correttezza, o meno, della sentenza assolutoria della Corte di Appello di Ancona, non potendo fondare la propria decisione “sul convincimento dell’erroneità della pronuncia medesima” intervenuta in sede penale.

3. Avverso la decisione della Corte marchigiana ha proposto ricorso per cassazione il P., sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia, per un verso, “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, e ciò “per avere i giudici di secondo grado pronunciato oltre i limiti della domanda”, nonché, per altro verso, “violazione dell’art. 654 c.p.p.”, in quanto la Corte territoriale avrebbe “disatteso l’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione” emessa nel procedimento a carico di esso P..

Si censura la sentenza impugnata perché la stessa, con motivazione che si assume contraddittoria, dopo aver rilevato l’erroneità della decisione del primo giudice (per aver valutato la fondatezza, o meno, della sentenza penale di assoluzione emessa in favore del P.), sarebbe, poi, incorsa nel medesimo errore, finendo con il riesaminare – in violazione sia del dovere di non pronunciarsi “extra petitum”, che del giudicato ormai esistente sul punto – i fatti di reato di cui alla predetta sentenza.

In particolare, la doglianza investe quella parte della decisione in cui si afferma che il P., nel proprio atto di opposizione all’archiviazione, “si era limitato a porre in dubbio la buona fede del requirente”, avendolo però fatto con argomenti inidonei ad assumere rilievo ai fini dell’accoglimento della proposta opposizione, essendo gli stessi mere “illazioni che, in quanto tali, risultavano insuscettibili di qualsiasi iniziativa a carico del PM”.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Si assume che la sentenza impugnata, sebbene richiami il principio – enunciato da questa Corte – secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio (o la proposizione della querela, in relazione ad un fatto perseguibile a istanza di parte) non sia di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell’imputato, se non “in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio”, avrebbe fatto, in realtà, cattiva applicazione di tale principio.

Rileva, sul punto, il ricorrente che la dottoressa D., in quanto magistrato del pubblico ministero, era soggetto qualificato, al quale non poteva certo sfuggire la carenza di qualsivoglia antigiuridicità nelle espressioni utilizzate dal P. nel proprio atto di opposizione all’archiviazione, e dunque la possibilità che alle stesse potesse essere applicata, come poi effettivamente avvenne, la causa di giustificazione di cui all’art. 598 c.p..

Orbene, tale aspetto sarebbe stato completamente ignorato dalla Corte territoriale, essendosi la stessa limitata a valutare soltanto l’insussistenza della calunnia in capo alla convenuta, incorrendo così anche nei vizi già denunciati con il precedente motivo di ricorso.

4. La D. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto.

La controricorrente, in via preliminare, ha proceduto ad un’analitica ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio. Al riguardo, infatti, rammenta come il P., rimasto definitivamente soccombente rispetto ai propri confinanti in una causa civile relativa alla proprietà di una striscia di terreno tra proprietà limitrofe, veniva condannato al pagamento di una somma di denaro a favore degli attori, i quali, per riscuotere il credito, attivavano una procedura di esecuzione immobiliare, pignorando un immobile di proprietà del P.. In relazione a tale procedura di esecuzione immobiliare, il P. presentava, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, una denuncia che ipotizzava reati di falso, sollecitando il Pubblico Ministero titolare dell’indagine, ovvero la Dott.ssa D., a procedere al sequestro probatorio/preventivo del fascicolo relativo alla procedura suddetta. Espresso dal magistrato parere negativo all’accoglimento della richiesta di sequestro, avendo il giudice per le indagini preliminari provveduto in conformità con lo stesso, veniva richiesta l’archiviazione del procedimento, in relazione alla quale il P. non si limitava a proporre opposizione ex art. 410 c.p.p., ma sollecitava, nuovamente, la proposizione di istanza di sequestro preventivo, formulando, altresì, richiesta di avocazione delle indagini al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

In relazione a tali fatti, ed esattamente dalla denuncia querela/presentata dalla D. (la quale lamentava come nell’atto di opposizione all’archiviazione il P. avesse stigmatizzato “il perdurante e ripetuto diniego di giustizia tramite la presentazione di due richieste di archiviazione illegittime e infondate che legittimano fortemente l’interrogativo sulla buona fede del P.M. richiedente”), prendeva origine un procedimento penale incardinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, che iscriveva non solo il P., ma anche il suo legale, per il reato di cui all’art. 368 c.p..

Rinviato a giudizio il P. per tale imputazione, il giudice monocratico presso il Tribunale marchigiano assolveva lo stesso, ma limitatamente alle frasi contenute nell’istanza di avocazione, secondo la formula “perché il fatto non costituisce reato”, riqualificando, ex art. 521 c.p.p., i fatti relativi alle frasi contenute nell’opposizione alla richiesta di archiviazione, trasmettendo, così, gli atti al pubblico ministero perché procedesse per il reato di cui all’arti. 595 c.p..

Orbene, mentre in relazione a quest’ultima imputazione intervenivano le sentenze assolutorie già ricordate nel ricorso, in relazione al proscioglimento del P. dal delitto di calunnia, la decisione con cui la Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia assolutoria veniva annullata da questa Corte di cassazione, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia. Quest’ultima pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, ritenendo, tuttavia, integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto ex art. 368 c.p..

Operata tale precisazione sui fatti presupposto del presente giudizio, la controricorrente conclude per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell’avversario ricorso, sottolineando come la sentenza impugnata sia esente dai vizi ipotizzati e come, in ogni caso, la proposta impugnazione tenda ad introdurre in sede di legittimità una nuova, non consentita, valutazione dei fatti già presi in esame dalla Corte territoriale.

5. E’ intervenuto in giudizio il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo non è fondato.

6.1.1. Non sussiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., né dell’art. 654 c.p.p., per le ragioni di seguito indicate.

6.1.2. Preliminarmente, tuttavia, non sembra inutile compiere una duplice premessa di ordine generale.

6.1.2.1. Per un verso, infatti, occorre rammentare che “la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, posso costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 30 novembre 2018, n. 30988, Rv. 651666-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 20 marzo 2018, n. 6860, non massimata, nonché, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 18 giugno 2016, n. 11898, Rv. 640203-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 gennaio 2010, n. 1542, Rv. 611173-01).

Si tratta, dunque, di principi consolidati, basati sul rilievo che “le ragioni della restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa sono fondate in primo luogo sull’interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 11898 del 2016, cit.).

Resta, pertanto, inteso che – in un simile contesto – “in ogni caso, è onere della parte deducente provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 30988 del 2018, cit.), giacché, “rispetto all’azione risarcitoria proposta”, spetta all’asserito calunniato “provare tutti gli elementi del fatto illecito, e quindi anche la sussistenza, in capo al convenuto (…) del reato di calunnia”, con l’ulteriore conseguenza che, “in sede civile, non possono farsi ricadere a carico” del denunciante “le conseguenze della assenza di prova” in ordine anche solo a taluno di tali elementi; il rigetto della domanda risarcitoria, pertanto, costituisce l’esito obbligato del giudizio qualora “l’unico elemento di fatto indicato dalla Corte di appello a prova della consapevolezza (…) o della innocenza (…) consiste in una incertezza probatoria che spettava all’attore (…) e non al convenuto (…) superare” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2004, n. 10033, Rv. 573117-01; nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11271, Rv. 658144-02).

6.1.2.2. L’altra premessa che occorre, poi, compiere, concerne l’impossibilità di far dipendere – anche alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr. Corte EDU, Terza Sezione, 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino e Corte EDU, Prima Sezione, 10 dicembre 2020, Papageorgiou c. Grecia) – la definizione delle cause civili di danno da reato da osservazioni che possano, in qualche misura, “rimettere in gioco” un’affermazione di responsabilità penale in ordine ai fatti sui quali sia intervenuta una sentenza, ormai passata in giudicato, di proscioglimento dell’imputato.

In particolare, secondo la Corte di Strasburgo, ove il procedimento penale registri un esito diverso dalla condanna, tale esito deve essere rispettato in qualsiasi altro procedimento, al fine di preservare la reputazione della persona e la percezione che della stessa ne ha il pubblico. Ciò comporta, pertanto, che la formulazione del ragionamento giudiziale, ai fini della pronuncia sulla domanda civile di danno, non possa essere interpretata come imputazione di responsabilità penale nei confronti del soggetto ormai prosciolto.

Questi principi, quantunque elaborati con riferimento all’ipotesi in cui sia la (pretesa) vittima del reato ad esperire l’azione civile di danno, non possono che valere, a maggior ragione, allorché – come nel caso che occupa – la pretesa risarcitoria si correli ad un’iniziativa volta a far valere una responsabilità da denunce/querele che, rivelatesi infondate, siano ipotizzate come addirittura di contenuto calunnioso. In simili casi, infatti, il soggetto denunciato/querelato già destinatario di un addebito di reato del quale sia stata accertata l’infondatezza in sede penale – ha diritto a che le valutazioni espresse in tale ambito non siano rimesse in discussione, ovvero che la reiezione della sua domanda di risarcimento non si basi su di una loro riconsiderazione “in malam partem”.

Sotto questo profilo, quindi, la censura formulata dall’odierno ricorrente merita attenta considerazione, al fine di verificare se, effettivamente, come era già avvenuto nel giudizio di primo grado, anche in quello di Appello, la reiezione della sua domanda di risarcimento dei danni si basi su valutazioni che minino l’affermazione (ormai incontestata e incontestabile) circa la sua assenza di responsabilità in relazione ai reati contestatigli.

6.1.3. La censura, tuttavia, non è fondata.

Infatti, avendo il P., con il proposto gravame, investito la Corte marchigiana proprio del compito di pronunciarsi sulla sussistenza – nella condotta del magistrato D., consistita nella presentazione della denuncia/querela a suo carico – degli elementi costitutivi del reato di calunnia, il giudice di appello non poteva esimersi dall’apprezzare, ai fini della configurazione della responsabilità civile della denunciante/querelante, l’elemento soggettivo dell’illecito, ovvero, come detto, il dolo dell’autore di quella condotta asseritamente calunniosa.

A tale scopo, pertanto, ovvero all’apprezzamento del dolo proprio del delitto ex art. 368 c.p. (o meglio, della sua insussistenza), risultava diretta la valutazione compiuta dal giudice di appello con la sentenza oggi impugnata. E ciò, in particolare, nella parte in cui ha reputato che il P., con le affermazioni compiute nel proprio atto di opposizione all’archiviazione, si fosse unicamente “limitato a porre in dubbio la buona fede del requirente”, svolgendo così delle argomentazioni non idonee ad “assumere rilievo ai fini dell’accoglimento della proposta opposizione”, trattandosi soltanto di “mere illazioni” sul conto dell’operato del magistrato; illazioni in relazione alle quali la D. – mentre era impossibilitata ad assumere “qualsiasi iniziativa” nell’ambito del procedimento che gli era stato assegnato, risolvendosi le stesse solo in una censura rivolta al suo operato, e non nella sollecitazione ad espletare una “investigazione suppletiva” (come richiesto dall’art. 410 c.p.p.) – ben poteva, invece, risolversi ad investire l’autorità giudiziaria competente, perché verificasse se esse integrassero gli estremi di un reato a suo danno.

Ne consegue, dunque, che la riconosciuta natura di “illazioni”, degli apprezzamenti espressi dal P. sulla – assenza – di “buona fede” del magistrato, sono stati considerati, dalla sentenza oggi impugnata, non nella prospettiva di rimettere in discussione il tema della corretta applicazione in sede penale, al medesimo P., della scriminante ex 598 c.p. (ciò che esclude la censura di violazione del “giudicato” formatosi in quell’ambito e, con essa, dell’art. 654 c.p.p.). Tale valutazione, invece, è stata compiuta esclusivamente per apprezzarne la loro (astratta) “percepibilità”, da parte della D., come potenzialmente illeciti, e quindi per stabilire se la stessa, nel dare corso alla propria denuncia/querela, avesse agito con il dolo proprio del delitto ex art. 368 c.p. (ciò che esclude, del pari, che la decisione oggi in esame sia incorsa nel vizio di extrapetizione).

6.2. Il secondo motivo di ricorso e’, invece, inammissibile.

6.2.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia omesso di esaminare il fatto che la D., in quanto magistrato del pubblico ministero, era soggetto qualificato, al quale non poteva certo sfuggire la carenza di qualsivoglia antigiuridicità nelle espressioni utilizzate da esso P. nel proprio atto di opposizione all’archiviazione.

Sul punto, in disparte il rilievo che la formulazione del motivo non rispetta la previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), a mente della quale il ricorrente deve dedurre non solo quale sia il fatto “omesso” e la sua “decisività”, ma anche il “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, nonché adempimento, nella specie, invece non espletato – il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01), è da escludersi in radice della riconducibilità della presente censura al “paradigma” di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Difatti, l’ipotesi contemplata dalla norma suddette ricorre quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio”, vale a dire “un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditìvo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01).

Nella specie, per contro, è proprio una “quaestio iuris”, ovvero se un magistrato (del pubblico ministero) possa ignorare che affermazioni contenute in scritti defensionali siano scriminate a norma dell’art. 598 c.p., che avrebbe formato oggetto dell’omesso esame, donde l’inammissibilità della censura.

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. A carico del ricorrente, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando P.F. a rifondere, a D.C., le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 8.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi – in forma camerale, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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