Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20843 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12586 – 2015 R.G. proposto da:

A.E.B. s.p.a., – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli,

alla via Scarlatti, n. 201, presso lo studio dell’avvocato Angela

Klain che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Alfredo Bassi

ed all’avvocato Rita Garlassi la rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce alla copia notificata dell’atto di

citazione;

– ricorrente –

contro

ROMANO s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine dell’atto di citazione dall’avvocato

Giuseppe Di Monda ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Properzio, n. 27, presso lo studio dell’avvocato Antonio De Samo;

– resistente –

Avverso l’ordinanza dei 27.3/2.4.2015 assunta dal giudice del

procedimento iscritto al n. 2292/2014 r.g. pendente innanzi al

tribunale di Nola;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 24 giugno

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione la “Romano” s.r.l. conveniva dinanzi al tribunale di Nola l'”A.E.B.” s.p.a..

Esponeva che le centraline elettroniche necessarie per il funzionamento delle autovetture benzina convertite “a gas”, che la convenuta le aveva, a partire dal (OMISSIS), venduto, si erano dimostrate inidonee all’uso e dilettose.

Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto con condanna della controparte alla restituzione del prezzo ovvero, in subordine, della parte di prezzo commisurata all’incidenza dei vizi ed, in ogni caso, con condanna al risarcimento dei danni.

Costituitasi, la “A.E.B.”s.p.a. eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del tribunale di Nola e la competenza ratione loci ribunale di Reggio Emilia, “avendo essa convenuta sede nel circondario di (OMISSIS) (…) e quivi essendo il luogo dove era sorta e stata eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio” (così ricorso per regolamento dì competenza, pag. 2).

All’esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. con ordinanza dei 27.3/2.4.2015 il giudice opinava nel senso che la competenza ratione Loci del tribunale di Nola risultava assistita dal necessario “fumus”, sicchè reputava di differire alla pronuncia della sentenza di merito la statuizione definitiva sul punto.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l'”A.E.B.” s.p.a.; ha chiesto disporsene la cassazione e dichiararsi la competenza ratione loci del tribunale di Reggio Emilia con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.

La “Romano” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., comma 1 ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Del pari la resistente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Deduce la ricorrente che alla stregua dei criteri tutti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. il tribunale di Reggio Emilia si individua quale giudice territorialmente competente.

Deduce, più esattamente, che essa ricorrente ha sede in (OMISSIS), ricompresa nel circondario del tribunale di (OMISSIS); che il luogo di conclusione dei contratti di fornitura deve identificarsi con la propria sede, giacchè quivi ha acquisito conoscenza dell’accettazione della controparte; che, trattandosi di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, l’obbligazione deve reputarsi adempiuta con la consegna delle res “ai vettori man mano incaricati, su indicazione e a spese di Romano s.r.l., presso lo stabilimento A.E.B. di Reggio Emilia” (così ricorso, pag. 6).

Deduce ulteriormente che controparte non ha mai “sostenuto che le centratine A.E.B. fossero equiparabili ad un macchinario industriale, nè che le stesse dovessero essere oggetto di montaggio e collaudo presso la sede di Romano ad opera della stessa A.E.B. s.p.a.” (così ricorso, pag. 11).

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Destituita di fondamento è la prima eccezione preliminare sollevata dalla s.r.l. resistente (con la quale ha dedotto la nullità della notifica del ricorso per regolamento di competenza, giacchè la ricorrente s.p.a. si è avvalsa, non già dell'”Ufficiale Giudiziario del luogo in cui va eseguita la notifica (o di) quello addetto all’autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione dell’atto giudiziario di cui viene richiesto” (così memoria ex art. 47, u. c., pag. 5), sibbene dell’UN. E.P. presso la Corte di Appello di Napoli, consegnandone copia conforme a mezzo del Servizio Postale” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 4).

E’ sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte di legittimità, alla cui stregua la nullità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente non si estende al ricorso e resta sanata con la costituzione dell’intimato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, con effetto ex tunc (cfr. Cass. sez. lav. 275 1996, n. 4870; Cass. 30.8.2011, n. 17804).

Destituita di fondamento è anche la seconda eccezione preliminare sollevata dalla resistente.

Vero è che anche al regolamento di competenza è applicabile il principio di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, avendo la parte istante l’onere di indicare, in tale sede, in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, non potendo invero limitarsi a fare riferimento alle stesse difese svolte in sede di merito, asseritamente non valutate o scorrettamente valutate dal giudice “a quo”, ma dovendo eventualmente trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di pone la Corte di Cassazione nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. (ord.) 21.7.2006, n. 16752; cfr. Cass. 13.11.2000, n. 19699).

E tuttavia alla stregua del complessivo tenore dell’esperito ricorso per regolamento di competenza può opinarsi nel senso che la “A.E.B.” s.p.a. abbia prestato adeguata ottemperanza all’onere correlato all’operatività del canone di cosiddetta “autosufficienza”.

Meritevole di seguito è viceversa la prospettazione della “Romano” di “inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza alla luce del contenuto non decisorio del provvedimento” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag 9).

Al riguardo è analogamente sufficiente reiterare l’insegnamento di questo Giudice del diritto alla cui stregua anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (cfr. Cass. sez. un. (ord) 29.9.2014, n. 20449; Cass. (od.) 22.10.2015, n. 21561, secondo cui il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 177 c.p.c., comma 1).

Ebbene, su tale scorta si rappresenta nel caso di specie che il giudice monocratico del procedimento iscritto al n. 2292/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di Nola per nulla ha fatto precedere la pronuncia dell’ordinanza impugnata dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; nè, comunque, ha caratterizzato la decisione assunta con la medesima ordinanza in guisa tale da risolvere definitivamente, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la questione concernente la competenza ratione loci.

Si è infatti debitamente anticipato che il giudice a quo ha opinato nel senso che la competenza ratione loci del tribunale di Nola risultava assistita dal necessario “fumus”, sicchè ha reputato di differire alla pronuncia della sentenza di merito “la statuizione definitiva sul punto”.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna della ricorrente s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato il 2.5.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna la ricorrente, “A.E.B.” s.p.a., a rimborsare alla resistente, “Romano” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente “A.E.B.” s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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