Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20843 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20843 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 24469-2007 proposto da:
GASPARETTO SILVANO, GSP SVN 48S07 Z326Q, quale
titolare dell’impresa

individuale

Gasparetto Engineering,

elettivamente domiciliato in ROMA, Via Di Pietralata 320-D,
presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che
lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente k 33

e

n 0/t

cpr o

TECHNIK SPA'( -in persona del Presidente del Consiglio di
amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Dei
Pirenei n. 1, presso lo studio dell’avvocato GENTILE
ALFONSO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

4c72il/ 3

Data pubblicazione: 11/09/2013

SPRIO ANNA, come da procura speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2810/2006 del TRIBUNALE di MONZA,

depositata il 04/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/06/2013 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Lucio Capasso, che
conclude per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Su ricorso della Technik spa il Giudice di Pace di Monza in data
30/12/03 emetteva il decreto ingiuntivo n. 07/04 con il quale
ingiungeva al signor Silvano Gasparetto di pagare alla Technik la
somma di € 841,97, oltre interessi e spese, come da fattura e
documentazione allegata. La somma era dovuta per il pagamento delle
serrande di intercettazione a tenuta e taratura, necessarie per l’utilizzo
di un macchinario per l’asciugatura industriale delle verdure fresche,
che il signor Gasparetto aveva ordinato alla Technik s.p.a. Il signor
Gasparetto si era rifiutato di ritirare la merce, adducendo che le
serrande non corrispondevano agli standard di qualità.
2. Il signor Gasparetto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo,
domandando al Giudice di Pace di Monza la revoca del decreto
ingiuntivo e la risoluzione del contratto sottoscritto con la Technik
s.p.a., per essere il bene privo dei requisiti essenziali per l’uso cui era
destinato o comunque affetto da vizi. Il Gasparetto rilevava che il
decreto ingiuntivo era stato emesso senza il rispetto delle condizioni
probatorie stabilite dagli art. 633 e ss. c.p.c. e che, in particolare, la
venditrice non aveva provato lo “spossessamento” del bene venduto,
Ric. 2007 n. 24469 sez. 52 – ud. 18-06-2013

-2-

N)

né comunque di averlo messo a disposizione nella forme previste
dall’art. 1209 c.c.., e per questo chiedeva la risoluzione del contratto.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 679/05 confermava il decreto
ingiuntivo e condannava il signor Gasparetto al pagamento in favore
della Technick delle spese processuali liquidate in complessivi €

1.303,00, oltre a quelle del decreto ingiuntivo.
3. Il signor Gasparetto proponeva appello avverso la sentenza emessa
dal Giudice di Pace di Monza, chiedendo dichiararsi la nullità,
l’inefficacia e comunque disporsi la revoca del decreto ingiuntivo.
Insisteva nella domanda di risoluzione del contratto, per fatto e per
colpa della Technik S.p.A., e ne chiedeva la condanna alla restituzione
della somma corrisposta in adempimento del decreto ingiuntivo
opposto e della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Monza, con sentenza del 28 settembre 2006 rigettava
l’appello proposto. Per il giudice di seconda istanza sussistevano i
presupposti di cui all’art. 633 c.p.c., essendo stati depositati l’ordine di
acquisto, la fattura e il documento di trasporto; la Technik S.p.A. aveva
dimostrato il suo credito e non aveva alcun obbligo di consegna della
merce presso il domicilio dell’acquirente, che era stato avvisato invano
più volte di provvedere al ritiro. Quanto ai vizi e difetti denunciati, la
certificazione rilasciata da parte dell’istituto collaudi e ricerche M.
Masini S.r.1, era sufficiente ad attestare la conformità delle serrande
fornite ai requisiti indicati nella normativa vigente (DIN 1946/4).
4. Ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Monza il
signor Gasparetto, che articola quattro motivi di ricorso, di cui due
subordinati. Resiste con controricorso la Technik s.p.a. .
MOTIVI DI RICORSO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito si

chiarisce.
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-3-

2

2. Col primo motivo di ricorso si deduce la “nullità e/ o inefficacia del
decreto ingiuntivo per inesistenza di idonea prova scritta: nullità della sentenza o
de/procedimento (ex art. 360 n. 4 c.p. c.)”
Il decreto ingiuntivo opposto era stato concesso in mancanza degli
elementi richiesti dall’art. 2697 c.c. e dall’art. 633 c.p.c. quanto alla

la consegna (o lo spossessamento) del bene venduto, né esibito le
scritture contabili ex art. 633 c.p.c.
Il Tribunale di Monza aveva erroneamente ritenuto che “nel caso
concreto l’appellata ha fornito prova scritta della propria
controprestazione esibendo l’ordine di acquisto, la fattura e il relativo
documento di trasporto”, non avendo tenendo conto che il
documento di trasporto prodotto in fase monitoria non era
sottoscritto, in quanto la consegna del bene oggetto della
compravendita non era mai avvenuta.
A norma dell’art. 366 bis c.p.c. viene formulato il seguente quesito di
diritto: ‘Dica la Corte di Cassazione se, nell’ipotesi di compravendita di beni
mobili, in assenza della prova della consegna o dello spossessamento, la copia
dell’ordine e della fattura sono documenti idonei e sufficienti ad integrare la prova
scritta richiesta al creditore per l’emissione di un decreto ingiuntivo secondo gli artt.
633 c.p.c. e ss.”.
2.1 il motivo è infondato e il quesito proposto è ai limiti della
ammissibilità, perché si fonda su una circostanza (mancato
“spossamento” che, come si vedrà, non risulta pertinente). Occorre in
concreto stabilire quale prova scritta è sufficiente ai fini della
concessione del decreto ingiuntivo. Al riguardo, questo Collegio
condivide il seguente principio di diritto: «alfine di ottenere l’emissione del
decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive, l’istante non è
tenuto a fornire la duplice completa dimostrazione, quella cioè dell’esistenza
Ric. 2007 n. 24469 sez. 52 – ud. 18-06-2013

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prova scritta del diritto fatto valere, non avendo la venditrice provato

dell’obbkgnione di cui si invoca il soddiiacimento e quella dello avvenuto
adempimento dell’obblignione propria, cui l’esigibilità della prima sia subordinata,
essendo sufficiente la dimostrazione limitata al primo dei suaccennati effetti, cui si
accompagni l’offerta di elementi indkiari in ordine al secondo. (Cass. n. 330 del
1971, Rv. 349840). Correttamente, quindi, il giudice di merito ha

elementi costituiti appunto dall’ordine, dalla fattura e dal documento di
trasporto. Erano stati offerti, quindi, dalla venditrice elementi
presuntivi sufficienti ai soli fini della concessione del decreto
ingiuntivo, restando poi le questioni relative all’adempimentoinadempimento reciproci riservate, come è stato, alla fase di
opposizione.
3 Col secondo motivo viene dedotto ?omesso spossessamento e la mora del
creditore nella compravendita di cose mobili: viola ione o falsa appkcnione di
norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cp.c.)”.
La Technik s.p.a. non aveva mai consegnato il bene oggetto di
compravendita, né se ne era spossessata con le forme previste dalla
legge, così rendendosi inadempiente ex art. 1476 c.c. che, tra le
obbligazioni principali a carico del creditore, prevede quella di
consegnare la cosa al compratore. Il bene compravenduto doveva
essere consegnato presso il magazzino della stessa venditrice Technik,
ma il rifiuto al ritiro della merce non esonerava comunque il venditore
dal provvedere alla consegna per poter far valere il suo diritto. La
Technik avrebbe dovuto procedere secondo le forme della mora
credendi, intimando al Sig. Gasparetto di ricevere la merce mediante atto
a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione, non
essendo a tale fine sufficiente spedire un fax. L’omessa consegna del
bene, costituendo inadempimento dell’obbligazione del venditore, non
gli consente di pretenderne il prezzo.
Ric. 2007 n. 24469 sez. 52 – ud. 18-06-2013

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ritenuto sufficiente la prova sulla base della presenza di vari e distinti

Viene formulato il seguente quesito di diritto:

‘Dica la Corte di

Cassazione se nell’ipotesi di rifiuto del creditore/ compratore di ricevere la cosa
mobile oggetto di compravendita, quando la consegna è prevista presso il domicilio
del venditore, il venditore che agisce per il pagamento del prezzo possa ritenere di
avere adempiuto alla obbligazione di consegna del bene di cui all’art. 1476 c.c.

C.C.

l)

3.1 Il motivo è infondato. Non è applicabile al caso in questione la
norma invocata (1209 cod. civ.) che disciplina il diverso caso della
mora del creditore nel solo caso in cui l’adempimento è previsto
presso il domicilio di quest’ultimo. Nel caso in questione invece, non è
contestato che la consegna doveva avvenire presso il venditore, che ha
provato di aver messo a disposizione il bene per il ritiro e null’altro
doveva fare.
4. Col terzo motivo si deduce “l’omessa offerta di adempiere in giudizio:
violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)”.
Neppure in giudizio la società venditrice ha mai messo a disposizione il
bene oggetto di causa, né si era offerta di adempiere. Cosicché
l’eventuale successiva offerta di adempiere doveva ritenersi tardiva,
poiché il Gasparetto, nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo,
aveva chiesto la risoluzione del contratto, allegando l’inadempimento
della venditrice e specificando in maniera molto analitica i vizi
riscontrati sulla cosa. La posizione processuale della Technik spa era,
quindi, assimilabile a quella di attrice opponente, che chiede
l’adempimento di un contratto di compravendita e il pagamento del
prezzo pattuito. Gravava, quindi, sulla venditrice provare di aver
adempiuto alla sua obbligazione relativa alla consegna (o offerta nelle
forme di legge) del bene.

Ric. 2007 n. 24469 sez. 52 – ud. 18-06-2013

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senza l’osservanza delle forme della mora credendi di cui all’art. 1209, 2° comma

Viene formulato il seguente quesito di diritto:

‘Dica la Corte di

Cassazione se, nell’ipotesi di compravendita di bene mobile, il venditore possa
pretendere in giudizio il pagamento del prezzo pattuito senza avere adempiuto alla
obbfigazione di consegna del bene di cui all’art. 1476 c.c. e senza avere comunque
offerto il proprio adempimento”.

contraddizione esistente nelle prospettazioni, la questione oggi
proposta sembra nuova, posto che di essa il giudice dell’appello nulla
riferisce al riguardo. Vi è inoltre carenza di specificità nella censura. In
ogni caso, il motivo è infondato o irrilevante, posto che, respinta la
domanda di risoluzione del contratto di vendita per presunto
inadempimento della venditrice, residuano gli effetti del contratto,
quanto al pagamento del prezzo e alla consegna della cosa.
5. Il ricorrente, in subordine rispetto all’accoglimento dei precedenti
motivi, formula ulteriori censure inerenti “l’onere della prova in ordine alla
idoneità del bene al normale uso cui è destinato ex art. 1476 e 1490 c.c”, indicati
come 4.a) e 4b).
Quanto alla censura 4.a) che reca “Violazione o falsa applicazione di norme
di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3 “, osserva il ricorrente che la Technik
avrebbe dovuto provare di aver adempiuto all’obbligo di garantire
l’immunità da vizi del bene compravenduto. Gravava, cioè, sulla
venditrice “l’onere della prova in ordine alla idoneità del bene alla funzione cui
era destinato e comunque alla insussistenza di vizi”, posto che la venditrice
“avrebbe dovuto dimostrare non solo il fatto costitutivo del proprio diritto, ma anche
quello estintivo (l’adempimento)” (ossia l’adempimento all’obbligo di
garanzia ex art. 1476 e 1490 c.c.)
La sentenza del Tribunale di Monza ha invece omesso qualunque
considerazione sul problema dell’onere della prova.

Ric. 2007 n. 24469 sez. 52 – ud. 18-06-2013

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4.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato. A parte la

Viene formulato il seguente quesito di diritto:

‘Dica la Corte di

Cassazione se, nell’ipotesi di compravendita di bene mobile, l’onere della prova della
idoneità del bene alla normale funzione cui è destinato ex art. 1476, n. 3 c.c. e art.
1490 c. c. gravi (ex art. 2697 c.c. e 1453 c.c.) sul venditore che conviene in
giudizio l’acquirente per il pagamento del prezzo il quale ha chiesto la risoluzione

Quanto alla censura indicata come 4.b) essa reca:

`L’assolvimento

dell’onere della prova: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in
relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 c.p.c.)”.
Il fatto controverso è indicato nell’idoneità delle serrande vendute al
Gasparetto a impedire il trafilamento dell’aria. Il documento prodotto
a prova dell’idoneità non è un certificato di collaudo, ma è un “rapporto
di prova” effettuato ben quattro anni prima non sul bene concretamente
oggetto di compravendita, ma su un suo ‘presunto archetipo”.
Sicché quel documento non consente di escludere a priori che lo
specifico prodotto venduto al Gasparetto sia viziato e inidoneo.
Risulta, quindi, errato il ragionamento del Tribunale di Monza allorché
afferma che “per quello che concerne i vizi e i difetti attribuiti alle serrande
prodotte, si conferma ancora la decisione del Giudice di Pace, in quanto la
ceriificazione rilasciata da parte dell’istituto collaudi e ricerche M Masini srl attesta
che gli apparecchi prodotti dalla Technik 43,a per la diffusione dell’aria erano dotati
di caratteristiche conformi ai requisiti indicati nella normativa DIN 1964/4. Da
tutto ciò ne consegue che la Technik spa ha tenuto fede agli impegni assunti
fornendo la merce”.
Essendo inidoneo il documento in questione la venditrice non aveva
fornito la prova del suo adempimento.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. viene formulato il seguente quesito di
diritto: ‘Dica la Corte se può ritenersi provata la idoneità – all’uso cui è destinato
– dello specifico bene venduto – ovvero l’assenza di vizi – in forza di un documento
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del contratto allegando la inidoneità del bene e/ o i suoi vizi”.

che semplicemente attesta la conformità a un dato standard di un bene campione,
distinto &i quello oggetto del contratto e avente caratteristiche e dimensioni diverse
da quelle del bene venduto, in presenza di espresse dogliane che contestano proprio
la conformità a quegli standard del bene concretamente oggetto del contratto”.
5.2 Entrambi i motivi-censure sono infondati. Non è contestato

modello di una produzione seriale, rispetto al quale il compratore ha
dedotto generici vizi, senza neanche aver ritirato e nemmeno provato
l’apparecchiatura in questione.
Sotto tale profilo le questioni proposte con riguardo all’onere delle
prova circa i difetti di funzionalità e l’idoneità in astratto della cosa
venduta risultano ininfluenti per mancanza anche di un minimo di
prova al riguardo. Correttamente il giudice ha ritenuto sufficiente la
dichiarazione di conformità, restando ad un momento successivo la
verifica dell’effettivo funzionamento e degli eventuali vizi.
6. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 1.000,00 (mille) euro per compensi e 200,00
(duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 18 giugno 2013
L’ESTENS IRE

IL PRENENTE

l’acquisto del bene in questione, evidentemente identificato quale

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