Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20843 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20843

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22244/2013 proposto da:

C.P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GOLAMETTO 4 (TEL 06.3724212), presso lo studio dell’avvocato

LORENZO GIUA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NUMEROTRE ROMA SRL, in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato FELICE PATRIZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4675/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P.F. propone ricorso per cassazione contro Numerotre Roma srl (nuova denominazione della Sped triple srl), che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 11.9.2013 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 29.12.2005, pronunziando sull’appello proposto dalla odierna intimata, ha rigettato tutte le domande dell’attore in primo grado con restituzione della somma di Euro 9.000,47 oltre interessi e compensazione delle spese del doppio grado.

Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita del motoveicolo Triumph Legend TT tg. (OMISSIS) accogliendo la domanda del C. che aveva lamentato l’omessa consegna del certificato di proprietà mentre la Corte di appello, premesso che non era contestato che il motoveicolo, acquistato il 14.6.2002, era stato consegnato il 24.6.2002, previo pagamento del prezzo mentre il relativo certificato era stato emesso dal PRA il 5.12.2003, richiamati i principi in tema di gravità dell’inadempimento, di interesse delle parti, di proporzionalità nell’economia del rapporto contrattuale, ha statuito che il ritardo nella consegna del documento non costituiva inadempimento talmente grave da giustificare la risoluzione nè era dimostrata la dedotta impossibilità della vendita a nulla rilevando la missiva dell’ipotetico acquirente, proveniente da un terzo estraneo, neppure integrata dalla testimonianza del sottoscrittore nè da altri mezzi di prova.

Il ricorso si articola in due motivi.

Il PG ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 1453 c.c., perchè il termine per la consegna dei documenti relativi alla proprietà in base all’art. 94 del nuovo C.d.S., è di 60 giorni e gravava sulla convenuta l’onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni; 2) violazione dell’art. 1477 c.c., perchè il venditore ha l’obbligo di consegnare la cosa ed i documenti relativi e se, non in possesso, non si attivi in tal senso.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione di tutti gli atti e documenti su cui si fonda, risultando adempiute le formalità di legge.

Come dedotto, la Corte di appello, premesso che non era contestato che il motoveicolo, acquistato il 14.6.2002, era stato consegnato il 24.6.2002, previo pagamento del prezzo mentre il relativo certificato era stato emesso dal PRA il 5.12.2003, richiamati i principi in tema di gravità dell’inadempimento, di interesse delle parti, di proporzionalità nell’economia del rapporto contrattuale, ha statuito che il ritardo nella consegna del documento non costituiva inadempimento talmente grave da giustificare la risoluzione nè era dimostrata la dedotta impossibilità della vendita a nulla rilevando la missiva dell’ipotetico acquirente, proveniente da un terzo estraneo, neppure integrata dalla testimonianza del sottoscrittore nè da altri mezzi di prova.

Questa ratio decidendi non risulta congruamente censurata.

Le odierne censure, che possono trattarsi congiuntamente, pur titolate come violazione di legge, propongono un generico riesame del merito limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza deducendo sostanzialmente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove, meramente assertive, avendo il Giudice dato sufficiente risposta alle argomentazioni proposte e non essendo tenuto a confutare ogni singola prospettazione, dovendosi limitare a svolgere argomenti decisivi.

In particolare il primo motivo non considera che il termine di 60 giorni, riferibile alla validità del documento provvisorio, non può considerarsi perentorio per il venditore implicando attività del PRA, che la valutazione della gravità dell’inadempimento è prerogativa del giudice di merito e l’obbligazione prevalente del venditore è la consegna della cosa.

Va, peraltro, sottolineato che la richiesta al PRA degli adempimenti di cui all’art. 94 C.d.S., costituisce obbligo esclusivo dell’acquirente (Cass. ord. 31.1.2013 n. 2263).

Il secondo motivo, nel riferimento alla necessità che il venditore si attivi per la consegna dei documenti non in suo possesso, richiama un principio valido in via generale ma, in concreto, quando si tratta di documenti rilasciati da enti pubblici, non comporta uno specifico inadempimento, tanto più che, nella specie, la sentenza riferisce di un documento emesso il 5.12.2003.

Comunque vale quanto dedotto in ordine al primo motivo.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2700 di cui Euro 2500 per compensi, oltre spese forfettizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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