Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20842 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8250-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA UTG VENEZIA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1876/2014 del TRIBUNALE di VENEZIA del

27/02/2014, depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.A. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia, depositata il 17 settembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Portogruaro n. 145 del 2010, di rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Venezia perchè, in violazione del D.Lgs. n. 295 del 1992, art. 7, commi 1 e 14, il sig. M. aveva sostato con il veicolo autocaravan in zona vietata ai veicoli del tipo indicato, come da ordinanza sindacale del Comune di Caorle n. 246 del 30 aprile 2002;

che il Tribunale ha confermato la legittimità dell’ordinanza del Sindaco di Caorle, In quanto motivata da particolari esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche strutturali della strada in oggetto, che giustificavano il divieto riferito specificamente ai mezzi autocaravan, notoriamente di ampiezza maggiore delle autovetture, non essendo rilevante, in senso contrario, la genericità del riferimento al superamento dell’area di sosta da parte del mezzo;

che il ricorso, affidato a tre motivi, è stato notificato alla Prefettura UTG di Venezia presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che non ha svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che il ricorrente deduce, nell’ordine: 1) violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 5, comma 3, e art. 6, comma 4, lett. d, e contesta che l’ordinanza sindacale era stata adottata in carenza di istruttoria in riferimento alle esigenze di circolazione e alle caratteristiche della strada in oggetto, ed era connotata da illogicità in quanto istitutiva del divieto per tipologia di veicolo anzichè per dimensioni; 2) violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 185, comma 1, che equipara le autocaravan agli altri veicoli, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità dell’ordinanza sindacale per inosservanza delle direttive del Ministero dei trasporti in materia di circolazione e sosta di autocaravan;

che le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate;

che il Tribunale ha ribadito condivisibilmente la legittimità del divieto contenuto nell’ordinanza sindacale, in quanto motivato da esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche della strada in oggetto, definita di notevole pregio ambientale, ed ha escluso che integrasse violazione di legge la individuazione dei destinatari del divieto con l’indicazione della tipologia di veicoli – autocaravan – anzichè con indicazione delle dimensioni, tenuto conto che le autocaravan, pur nella diversità di modelli, risultavano comunque eccedenti la sagoma degli stalli presenti su (OMISSIS), affermazione quest’ultima che non risulta censurata;

che non si ravvisa la denunciata disparità di trattamento tra autocaravan ed altri mezzi, atteso che l’ordinanza sindacale richiama anche l’esigenza di garantire “alternanza nelle soste” nella zona indicata, e sotto tale profilo viene meno la possibilità di istituire una comparazione tra autocaravan ed altri mezzi;

che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità dell’ordinanza sindacale per inosservanza delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta di autocaravan, posto che il Tribunale ha pronunciato sulla legittimità dell’ordinanza sindacale sotto il profilo della violazione di legge, e quindi, implicitamente, anche con riferimento alla denunciata inosservanza delle direttive ministeriali esplicative delle disposizioni di legge, mentre eventuali carenze motivazionali sul punto non sono sussumibile nella violazione dell’art. 112 c.p.c.;

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto difese;

che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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