Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20840 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 30/09/2020), n.20840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9090/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Bonfanti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, largo Antonelli n. 2, presso lo

studio dell’avv. Paolo Spataro, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 4376/34/15, depositata il 12 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1 con la sentenza n. 4376/34/15 del 12/10/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc CTR) accoglieva l’appello proposto da Bonfanti s.r.l. avverso la sentenza n. 6346/05/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (hinc CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un atto di irrogazione sanzioni notificato il 12/04/2012;

1.1. come si evince anche dalla sentenza di appello: a) l’atto impugnato veniva emesso a seguito di precedente notificazione, in data 28/10/2011, del relativo atto di contestazione, concernente l’anno 2005, con il quale era stata determinata la sanzione, e dell’avviso di accertamento, sempre relativo all’anno 2005, con il quale erano state accertate maggiori imposte a carico della Bonfanti s.r.l.; b) invero, dalla verifica era emerso che la società contribuente non disponeva di crediti IVA compensabili con riferimento all’anno 2004, sicchè le veniva contestata l’indebita compensazione di un credito IVA inesistente;

1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello di Bonfanti s.r.l. osservando che: a) la irrogazione della sanzione non era legata all’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, bensì alla contestazione del credito IVA esposto in dichiarazione e utilizzato in compensazione; b) ne conseguiva la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla possibilità di irrogare nell’anno 2011 sanzioni relative all’anno d’imposta 2005, non essendo possibile beneficiare del raddoppio dei termini previsto per l’avviso; c) il credito IVA non era mai stato contestato dall’Ufficio, sicchè lo stesso ben poteva essere utilizzato in compensazione, come avvenuto;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. Bonfanti s.r.l. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1. la anche ricorrente formula diverse eccezioni pregiudiziali di

inammissibilità/improcedibilità del ricorso delle quali, in realtà, solo quella contrassegnata con il n. 2 riguarda il ricorso nel suo complesso e non già i singoli motivi;

1.1. con la menzionata eccezione si deduce l’improcedibilità del ricorso in ragione dell’omesso deposito degli atti processuali e dei documenti sui quali lo stesso si fonda, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

1.2. l’eccezione è infondata;

1.3. come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, “per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poichè detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c., comma 3, a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte” (Cass. S.U. n. 22726 del 03/11/2011; conf. Cass. n. 28695 del 30/11/2017; Cass. n. 6021 del 25/03/2015; Cass. n. 16813 del 24/07/2014);

1.4. ne consegue che la difesa erariale, avendo provveduto a presentare istanza di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, non aveva alcun onere di produrre nuovamente i documenti contenuti nei fascicoli di parte nel giudizio di merito;

1.5. le ulteriori eccezioni pregiudiziali proposte dalla società contribuente possono essere valutate unitamente all’esame dei singoli

motivi di ricorso;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c.art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, artt. 54 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la motivazione della sentenza di appello sarebbe caratterizzata dalla mera enunciazione del cd. giudizio finale statico, senza l’indicazione nè degli oggetti dell’attività di conoscenza svolta, nè dei comportamenti cognitivi assunti e, comunque, sarebbe intrinsecamente contraddittoria;

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3;

4.1. in buona sostanza, la difesa erariale sostiene che la disciplina del raddoppio dei termini sarebbe applicabile anche alle sanzioni, indipendentemente da qualsiasi collegamento e/o connessione con l’avviso di accertamento impugnato;

5. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, quali il collegamento tra l’atto irrogativo delle sanzioni e l’avviso di accertamento, emesso a seguito di raddoppio del termine, nonchè la specifica contestazione del credito IVA utilizzato in compensazione (già contenuta nel processo verbale di constatazione);

4. i motivi primo e terzo vanno disattesi;

4.1. come si evince da quanto già dedotto in premessa, la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi certo inesistente, sicchè non v’è spazio per una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

4.2. peraltro, anche qualora voglia ritenersi la motivazione semplicemente insufficiente, come sostanzialmente argomentato con il terzo motivo, per non avere la CTR dato conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti del processo, la censura deve ritenersi inammissibile;

4.3, invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

5. residua il secondo motivo di ricorso, che è inammissibile;

5.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (così Cass. n. 14784 del 15/07/2015; conf. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; cfr., altresì, Cass. n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016);

5.2. nel caso di specie l’Agenzia delle entrate sostiene l’applicabilità della disciplina del raddoppio dei termini a prescindere da qualsiasi collegamento con l’atto di irrogazione sanzioni ed in presenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, richiamato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 20;

5.3. peraltro, la ricorrente, in presenza di una contestazione relativa all’applicabilità del cd. raddoppio del termine e del fatto che non v’è stato alcun accertamento in merito da parte della CTR, avrebbe dovuto trascrivere la documentazione dalla quale risultasse il presupposto di tale raddoppio, con specifico riferimento alla sussistenza di un fatto di reato per cui vi fosse obbligo di denuncia da parte dei verificatori;

5.3.1. tale questione è erroneamente data per incontestata dalla ricorrente che, peraltro, nei propri atti difensivi ha sostenuto la differente tesi del collegamento tra l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione sanzioni;

5.4. a fronte del rigetto dei rilievi dell’Agenzia delle entrate e relativi al preteso raddoppio dei termini per l’emanazione dell’atto di contestazione delle sanzioni, l’esame dell’ulteriore censura riguardante la contestazione del credito IVA da parte dell’Ufficio si appalesa inammissibile per difetto di interesse, avendo attinenza alla seconda ratio decidendi della sentenza impugnata;

6. in conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia delle entrate va condannata al pagamento, in favore della Bonfanti s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 154.800,00.

6.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore della controricorrente, in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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