Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20840 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20840

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22051-2013 proposto da:

L.V.R. ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, PIAllA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIAGRAZIA CARUSO;

– ricorrente –

contro

MEDIAMARKET S.p.A. (c.f. (OMISSIS)) in persona del suo Procuratore

Speciale Dott.ssa V.A., domiciliata ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI ALBERTINI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

contro

LG ELECTRONICS ITALIA S.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore, M.S. & C. S.n.c. in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimate –

avverso la sentenza n. 35/2013 del TRIBUNALE di CATANIA – SEDE

DISTACCATA di MASCALUCIA, depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale di Catania (sez. dist. Mascalucia) con sentenza 28.5.2013 ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta davanti al locale Giudice di Pace da L.V.R. nei confronti di LG Electronics Italia spa, Mediamarket spa e snc M.S. & C, rispettivamente produttore, venditore e riparatore di un televisore acquistato il 27.7.2007 e rivelatosi difettoso; per giungere a tale soluzione, il giudice di appello ha rilevato la tardività della denunzia dei vizi fatta dal compratore con raccomandata del 28.1.2008 (ma anche con la precedente richiesta di assistenza del 28.11.2007), stante la presunzione di esistenza dei difetti già al momento della consegna; ha ritenuto inoltre affetta da ultrapetizione la sentenza di primo grado laddove aveva preso in esame anche fatti dedotti dall’attrice solo in seconda udienza davanti al GDP (quali il danneggiamento dello schermo) in violazione delle preclusioni poste dall’art. 320 c.p.c. e benchè fosse stata sollevata specifica eccezione sul tema; in ogni caso, ha escluso una responsabilità aquiliana del produttore, prevista dall’art. 123 DLGS 206/2005 per i soli danni cagionati da morte o lesioni personali e per i danni da distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso. Ha infine compensato le spese.

2 Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la L.V. sulla base di tre motivi a cui resiste Mediamarket spa con controricorso contenente ricorso incidentale.

Le altre parti non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 130 e 132; violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Dolendosi della ritenuta tardività della denunzia dei vizi, la ricorrente richiama il principio della non necessarietà della denunzia nei casi di riconoscimento o occultamento da parte del venditore e osserva che nel caso di specie ricorreva una ipotesi di riconoscimento tacito perchè vi era stato un intervento da parte del centro assistenza della LG, cioè la ditta M., come emerso proprio dalle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione di quest’ultima nel giudizio di primo grado.

Richiama poi il principio della diversa decorrenza del termine a seconda che si tratti di vizi apparenti o di vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, ricordando che in tale ultima ipotesi il momento della scoperta coincide con quello della certezza oggettiva del vizio che a sua volta di regola coincide con la acquisizione delle risultanze di accertamenti tecnici: nel caso di specie, tale scoperta sarebbe avvenuta solo in data 18.12.2007, in occasione dell’intervento del centro assistenza che aveva riscontrato un vizio nell’apparecchio e al riguardo richiama ancora una volta le deduzioni contenute nella comparsa di risposta della ditta M. davanti al Giudice di Pace.

1.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 183 c.p.c. nonchè degli artt. 319 e 320 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, criticando il giudice di appello per avere ritenuto affetta da ultrapetizione la sentenza di primo grado nella parte in cui ha preso in esame fatti allegati dall’attrice per la prima volta nella seconda udienza del 24.11.2008 davanti al Giudice di Pace (danneggiamento dello schermo del televisore addebitabile all’incauto trasporto del tecnico riparatore M.). Richiama, a sostegno della ritualità della allegazione, e quindi dell’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, il testo dell’art. 320 c.p.c. e la giurisprudenza in materia.

1.3 Con il terzo motivo la L.V. denuncia infine la violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128, comma 2, lett. e) e art. 130 (per mero errore è scritto “2006”, ndr); violazione degli artt. 116 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. Criticando il passaggio motivazionale finale sulla esclusione della responsabilità del produttore, osserva in particolare la ricorrente che il giudice di appello non ha considerato che il produttore Electronics Italia spa aveva consegnato all’acquirente consumatore una specifica garanzia aggiuntiva, la cd. “garanzia convenzionale” caratterizzata da volontarietà e sussidiarietà e che fa nascere un rapporto diretto tra produttore e consumatore, al quale il venditore resta estraneo.

2 Il primo e terzo motivo vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte dì cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/04/2016 Rv. 639513 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077 – 01).

Nel caso che ci occupa, posto che la sentenza impugnata non affronta lo specifico tema del riconoscimento dell’esistenza dei difetti da parte del venditore nè quello della certezza oggettiva dell’esistenza e consistenza del vizio nè quello della cd. “garanzia convenzionale” con le conseguenti implicazioni in tema di responsabilità del produttore (e neppure li riporta nella parte riassuntiva dei motivi di gravame), sarebbe stato specifico onere della ricorrente dimostrare di avere devoluto l’esame di tali questioni di diritto indubbiamente implicanti accertamenti in fatto – al giudice di appello e di averne illustrato in quella sede la rilevanza, ma il ricorso in proposito è silente, e dunque deve ritenersi che le tematiche oggi in questione siano state per la prima volta introdotte dal nuovo difensore subentrato nel giudizio di legittimità.

Comunque la tematica sulla garanzia convenzionale si riferisce ad una domanda che, come meglio si vedrà nella trattazione del secondo motivo, è stata dichiarata dal giudice di appello tardiva (quella di danni da responsabilità aquiliana per il danneggiamento dello schermo) ed è evidente che tale ratio, fondata su ragioni procedurali, è decisiva ed assorbente.

3 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza; il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina; ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a “precisare definitivamente i fatti”, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, nè tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l’omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 16/05/2008 Rv. 603902; Sez. 3, Sentenza n. 3339 del 07/03/2001 Rv. 544516; più di recente, v. anche Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 164 del 11/01/2012 Rv. 620746).

Ebbene, come si evince dalla sentenza impugnata, nel caso di specie non si trattava certamente di ammettere nuove produzioni documentali o di richieste istruttorie, ma di proposizione di nuovi temi di indagine (danneggiamento dello schermo addebitabile all’incauto trasporto del M.) e quindi la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente sulle attività consentite nella seconda udienza davanti al Giudice di Pace non è pertinente e la pronuncia impugnata si sottrae ancora una volta a censura.

4 Resta da esaminare il ricorso incidentale con cui la Mediamarket, dolendosi della compensazione delle spese, ritiene la decisione errata e contraddittoria, oltre che in palese contrasto con l’art. 91 c.p.c., essendo stata riconosciuta in entrambi i gradi di giudizio l’assoluta assenza di responsabilità in capo a Mediamarket.

Anche tale doglianza è priva di fondamento.

Premesso che non viene censurata la violazione di legge con riferimento specifico all’art. 92 c.p.c. (la norma cioè di fatto applicata dai giudici di appello per compensare le spese e le cui previsioni sarebbero state in ipotesi violate), rileva la Corte che tutta la critica investe sostanzialmente il percorso argomentativo utilizzato dal Tribunale per giustificare la compensazione e dunque la motivazione della sentenza, ritenuta “errata e contraddittoria” (v. pagg. 7 e 8 controricorso).

Ed allora, si ricade evidentemente nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione ormai non più in vigore (la sentenza impugnata, come si è visto, è stata pubblicata nel maggio 2013 e quindi nella vigenza della nuova versione della citata disposizione che riguarda unicamente “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio….”).

In definitiva, vanno respinti entrambi i ricorsi e le spese compensate.

Considerato infine che i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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