Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2084 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
O.B., nato in Guinea il (OMISSIS), domiciliato presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Luca Froldi
(avvlucafroldi.puntopec.it, fax (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di
Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Ancona;
– intimato –
avverso il decreto n. 6247/18 del Tribunale di Ancona, emesso in data
9.5.2018 e depositato in data 17.5.2018 R.G. n. 8329/2017;
sentito in camera di consiglio il relatore Dott. Bisogni Giacinto;
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Il sig. O.B., cittadino della Guinea, nato il (OMISSIS), ha chiesto alla competente Commissione territoriale di Ancona, il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine il riconoscimento dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria.
2. La Commissione adita ha respinto la domanda e il sig. O.B. ha proposto ricorso al Tribunale di Ancona insistendo per l’accoglimento di una delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
3. Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso rilevando che le dichiarazioni del ricorrente “anche laddove credibili restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, atteso che gli aspetti evidenziati nel ricorso integrano personali timori privi di elementi concreti di riscontro nè sussiste una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla situazione generale della zona geografica di provenienza”. Quanto alla situazione della Guinea il Tribunale, dopo aver riportato ampi brani dei report di organizzazioni istituzionali e non governative nonchè di notizie tratte da riviste e media di standing internazionale, ha rilevato che non sussiste in Guinea una situazione di violenza indiscriminata tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Infine quanto alla richiesta di protezione umanitaria il Tribunale ha escluso la ricorrenza di una situazione di vulnerabilità in caso di rientro in patria del ricorrente sia sotto il profilo della vicenda personale esposta che sotto il profilo della situazione politica e sanitaria della Guinea.
4. Ricorre per cassazione il sig. O.B. deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; b) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.
5. Non svolge difese il Ministero dell’Interno. RITENUTO CHE
6. Il ricorso è inammissibile. Non espone le ragioni della propria richiesta di protezione e come tale risulta privo di autosufficienza. Nel contestare, con il primo motivo, la non attivazione del dovere di cooperazione istruttoria il ricorrente lamenta un mancato approfondimento, da parte dei giudici di Ancona, inteso a chiarire dubbi e a colmare lacune presenti nella sua esposizione davanti alla Commissione e con ciò dimostra di non aver censurato la effettiva ragione della decisione. La motivazione della sentenza rileva infatti che la vicenda narrata alla Commissione territoriale e ribadita in sede di audizione nel corso del processo resta come si è detto, anche a ritenerla credibile, confinata in una sfera meramente privata e di giustizia comune. Era pertanto onere del ricorrente dedurre le ragioni per cui ha ritenuto che tale valutazione del Tribunale fosse il frutto di una non attivazione del dovere di cooperazione istruttoria esponendo nel ricorso la propria versione dei fatti narrati davanti alla Commissione ed evidenziando la loro attinenza a una situazione di persecuzione ovvero di rischio secondo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
7. Anche con riguardo alla situazione della Guinea il ricorrente non muove al decreto impugnato una contestazione specifica e riferibile alla sua situazione personale. Anche in questo caso il ricorrente non coglie la ratio decidendi che ha portato ad escludere la protezione sussidiaria per le ipotesi prevista al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il Tribunale non ha infatti escluso che ricorressero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria perchè ha ritenuto la zona specifica di provenienza del ricorrente (la prefettura di Telimele) immune da una situazione di violenza indiscriminata sussistente invece nel resto del paese ma invece perchè ha ritenuto che l’intera Guinea è caratterizzata da una sostanziale stabilità. Pur con le difficoltà proprie di un paese che si avvia verso un lento processo di democratizzazione la Guinea, secondo il Tribunale, è in grado di fornire ai propri cittadini una effettiva protezione dalla violenza.
8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese. Non sussistono, allo stato, i presupposti per dare atto dell’applicabilità del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020