Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2084 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2084 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero
10993 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto
da
BONSIGNORE Salvatore (C.F.: BNS SVT 67H22 C351C)
BARA Agata (C.F.: BRA GTA 67S51 C351N)
rappresentati e difesi dall’avvocato Alfredo Farina (C.F.: FRN
LRD 66H30 C351Y)
-ricorrentinei confronti di
BCC Gestione Crediti — Società per la Gestione dei Crediti S.p.A. (C.F.: 07302421008), In persona del procuratore speciale Antonio Calogero, in rappresentanza di
ICCREA BancaImpresa S.p.A.
rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Borza (C.F.:
BRZ FNC 53S26 A674N)
-resistenteavverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data
22 marzo 2017 nel procedimento civile iscritto al n.
61349/2016 del R.G.;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Mario
Fresa, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze
di legge;

Ric. n. 10993/2017 – Sez. M3 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 4

(_(

Data pubblicazione: 29/01/2018

ii

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
del 4 dicembre 2017 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Salvatore Bonsignore e Agata Bara hanno proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Roma in favore di BCC Gestione Crediti – Società

competenza per territorio dell’ufficio adito in sede monitoria,
in favore del Tribunale di Catania.
All’esito della prima udienza di trattazione, l’istruttore ha dichiarato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo tra l’altro infondata l’eccezione di incompetenza
per territorio sollevata dagli opponenti.
Il Bonsignore e la Bara propongono istanza di regolamento di
competenza.
Resiste BCC Gestione Crediti – Società per la Gestione dei
Crediti S.p.A. S.p.A..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380ter, comma 2, c.p.c..
Ragioni della decisione
1. L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile.
In base alla giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non
offre motivi sufficienti a rivedere) «anche dopo l’innovazione
introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69,
in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da
adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che,
nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento
ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della
causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le
Ric. n. 10993/2017 – Sez. M3 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 4

per la Gestione dei Crediti S.p.A., contestando, tra l’altro, la

rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel
giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conciamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione»
(cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv.
631956 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21561 del

del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01).
L’ordinanza impugnata risulta pronunziata (per quanto emerge dagli atti) a scioglimento della riserva assunta
dall’istruttore alla prima udienza di trattazione in ordine
all’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, senza rimessione della causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, e senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definitivamente, davanti a sé, con la propria determinazione, la
questione di competenza sollevata dagli opponenti.
Detta ordinanza non può quindi qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordine alla questione di competenza, e non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.

2. L’istanza di regolamento di competenza è dichiarata inammissibile.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
Ric. n. 10993/2017 – Sez. M3 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 3 di 4

22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20608

La Corte:

dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza;

spese al definitivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa-

lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2017.
Il presidente
Adelaide AMEN DOLA
/k}U\

mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA