Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2084 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACOLANE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

B.N., in residente (OMISSIS), rappresentato

e difeso per procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale dall’Avvocato Sbarbaro Giorgio, elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma, via Eleonora Duse n. 37.

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 18/2/08 della Commissione tributaria regionale

del Lazio, depositata il 3 aprile 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Marcello

Matera.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 18/2/2008 del 3.4.2008 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.N. per l’annullamento dell’avviso di rettifica e di liquidazione che, ai fini dell’imposta di registro, aveva elevato da L. 180.000.000 a L. 4.000.000.000 il valore del terreno da lui ceduto, insieme alla moglie C.A., alla s.r.l. Valle Braccia con atto registrato il 17.11.2000, avendo ritenuto il giudice di secondo grado che l’Ufficio non avesse fornito prove del maggior valore contestato;

letti il controricorso e ricorso incidentale di B.N. ed il successivo controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

rilevato che i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti avverso al medesima sentenza;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale, osservando che:

“l’unico motivo del ricorso incidentale da esaminarsi per primo per ragioni di priorità logica e giuridica denunziata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, assumendo che il ricorso proposto dall’Agenzia e inammissibile dal momento che la presente controversia risulta coperta dal giudicato formatosi a seguito dell’impugnativa proposta avverso il medesimo avviso di accertamento dalla acquirente, società Valle Braccia, e dall’altra venditrice C.A., litisconsorzi necessari, e dalla successiva sentenza di primo grado che aveva accolto il loro ricorso e che, essendo stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate nei soli confronti della Valle Braccia e non essendo stato integrato il contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 53, nei confronti della C., deve ritenersi ormai passata in giudicato”;

– “il motivo appare inammissibile e comunque infondato, tenuto conto che con esso viene denunziata la violazione di una disposizione processuale (il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53) che si assume verificatasi in un altro giudizio” laddove il ricorso per cassazione deve esporre censure nei confronti della sentenza che con esso si impugna, ed in quanto non appare condivisibile la premessa secondo cui nell’altro giudizio, di cui viene invocata la sentenza, vi fosse una situazione di litisconsorzio necessario, costituendo orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio che, ai fini dell’imposta di registro, il rapporto tributario tra venditore e compratore non sia unico, ma sorretto dal principio di solidarietà”;

– “con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che non siano state esaminate le deduzioni di fatto esposte dall’Ufficio nel proprio atto di appello a sostegno del maggior valore dell’immobile, relative, in particolare, all’aumento dell’indice di edificabilità del terreno compravenduto ed agli altri elementi e parametri contenuti nella valutazione effettuata dall’Ute”;

– “il mezzo appare fondato, essendosi la Commissione regionale limitata a rigettare l’appello dell’Ufficio sulla base della mera considerazione che non erano state fornite prove a sostegno della pretesa tributaria, senza però scrutinare gli clementi di fatto e parametri a tal fine esposti nell’atto di appello, in sè potenzialmente in grado di sorreggerne le ragioni”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la sola parte contribuente ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise;

che, in particolare, con riferimento al mezzo proposto dal contribuente nel proprio ricorso incidentate ed illustrato in memoria, in disparte dai profili di inammissibilità sopra evidenziati, deve escludersi nella specie il vizio denunziato di inammissibilità del ricorso principale per intervenuto giudicato esterno formatosi nel giudizio promosso dalla acquirente società e dall’altra venditrice, atteso che il rapporto tributario riferito all’imposta di registro tra venditore ed acquirente, al pari di quello tra più parti venditrici, è di mera solidarietà, come precisato dalla stessa legge (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1), con l’effetto che i giudizi dagli stessi promossi rimangono autonomi e che l’estensione del giudicato favorevole è in ipotesi possibile solo ai sensi dell’art. 1306 cod. civ., comma 2, in forza della manifestazione di una espressa volontà del condebitore solidale di avvalersene, manifestazione che, nel caso di specie, non risulta esplicitata;

che, invece, con riguardo al ricorso principale, sussiste il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per essersi la Commissione tributaria regionale limitata a respingere l’appello dell’Ufficio sulla base della mera affermazione secondo cui esso non avrebbe indicato gli elementi posti a base della rettifica di valore, trascurando di esaminare le specifiche deduzioni svolte dalla parte nell’atto di appello, in ordine all’indice di edilicabilità del terreno ed alla sua effettiva consistenza edificatoria;

che, pertanto, il ricorso va principale va accolto, mentre quello incidentale è respinto, con conseguente cassazione, in relazione alla statuizione di accoglimento, della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvedere anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie quello dell’Agenzia delle Entrate e rigetta quello del contribuente; cassa, in relazione al ricorso principale, la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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