Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20839 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16182-2011 proposto da:

EDIL 68 DI M.G. & C SNC, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PADOVA 77, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TOTANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO LEONE;

– ricorrente –

contro

NOVA HABITAT SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO ROMANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO CALVI MOSCARDI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1031/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’inammissibilità ed in ogni caso

per il rigetto del ricorso principale e per il rigetto del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato LEONE Franco, che si è riportato alle difese in

atti e ha confermato quanto scritto nella memoria ex art. 378

c.p.c., depositata;

udito l’Avvocato CALVI MOSCARDI Paolo, difensore del resistente che

ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione ritualmente notificata la Edil 68 di M.S. & c. snc convenne innanzi al Tribunale de l’Aquila la Nuova Habitat srl, per sentirla condannare al pagamento in suo favore di 41.030,27 Euro (o di quella ritenuta di giustizia), quale residuo corrispettivo per lavori edili svolti in esecuzione di appalto conferitole dalla convenuta per un importo originario di Lire 400.000.000, poi aumentato di Lire 70.392.700, per modifiche in corso di esecuzione.

La convenuta, costituitasi, resistette, deducendo di aver già corrisposto per i lavori eseguiti un importo superiore a quello indicato in citazione e deduceva di essere a sua volta creditrice di 48.019,15 Euro nei confronti dell’attrice, per vizi dell’opera, somma di cui chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento.

Il Tribunale, espletata ctu, respinse la domanda riconvenzionale della convenuta e condannò quest’ultima al pagamento di 37.052,20 Euro in favore di Edil 68 snc, quale residuo prezzo risultante a suo carico sulla base dell’espletata ctu contabile.

La Corte d’Appello de l’Aquila, con la sentenza n.1031/2010 pubblicata il 29 novembre 2010, in riforma della sentenza di primo grado, respinse la domanda della Edil 68 sul rilievo che quest’ultima, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva asserito di aver eseguito lavori per complessive Lire 470.392.7090, e di essere ancora creditrice per un residuo di Lire 76.390.076, delle quali chiedeva il pagamento.

La ctu aveva peraltro determinato in Lire 494.240.000 l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati dalla committente, per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto senz’altro respingere la domanda, a nulla rilevando che la Ctu avesse quantificato i lavori da remunerare in misura superiore a quanto indicato da parte attrice.

In particolare, secondo quanto statuito dal giudice di appello, il riferimento, nelle conclusioni precisate dalla Edil 68, all’importo accertato nella ctu, costituiva domanda nuova, in quanto la controversia si era radicata sull’esistenza di un credito residuo nell’ambito della complessiva somma originariamente richiesta in citazione.

Il giudice di appello confermò, invece, il rigetto della domanda della Nuova Habitat, rilevandone l’intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. e ritenne altresí che non fosse stata nè dedotta, nè provata, la colpa dell’appaltatore in relazione alla domanda risarcitoria ex art. 1668 c.c..

Per la cassazione di detta sentenza, ha proposto ricorso la Edil 68 snc, affidandosi a cinque motivi.

La Nuova Habitat si è difesa con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale.

Alla precedente udienza del 2 dicembre 2015, con ordinanza in pari data, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire alla ricorrente, non presente in udienza, di controdedurre sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla Nuova Habitat srl nella memoria ex art. 378 c.p.c..

In prossimità dell’odierna udienza la ricorrente ha depositato documenti ex art. 372 c.p.c., ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controricorrente, che, nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità della scorsa udienza, ha dedotto il difetto di legittimazione attiva della Edil 68 snc di M.G., per essere stato il giudizio di primo grado promosso dalla Edil 68 snc di M.S., mentre non risultava documentata in atti la modifica del legale rappresentante pro tempore della società e della denominazione sociale.

Si osserva, al riguardo, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di società di persone, la modifica delle persone dei soci e della ragione sociale non comporta l’estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, poichè le società di persone costituiscono soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d’imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili (Cass. 18409/2014; Cass. 15183/2009).

Ed invero, analogamente a quanto già affermato in materia di società in accomandita semplice, come la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell’unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell’atto costitutivo ma non la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso (Cass. 20558/2008), così anche nella società in nome collettivo, il fatto che nel corso del processo risulti un diverso legale rappresentante della società rispetto a quello indicato nell’atto introduttivo, con modifica della ragione sociale, non implica che si tratti di un diverso soggetto giuridico. Orbene, posto che, come già evidenziato, nel caso di specie il difetto di legittimatio ad causam dell’odierna ricorrente è stato contestato solo nella memoria ex art. 378 c.p.c., sulla base del certificato storico della camera di commercio industria ed artigianato dell’Aquila prodotto dalla ricorrente, risulta, con atto iscritto in data 24 luglio 1997, la modifica dell’atto costitutivo e la sostituzione del legale rappresentante della società Edil 68 snc da M.S. a Ma.Gi..

Dal certificato storico della Edil 68 non risultano, dopo tale data, successive variazioni di rappresentanza della società.

L’attuale legale rappresentante della Edil 68 snc, dunque, non è più M.S. ma Ma.Gi., con conseguente variazione della ragione sociale della società, ferma l’identità dell’ente collettivo, quale risulta, oltre che dalla coincidenza della sede legale, dall’identità di partita iva (e codice fiscale).

Si osserva, peraltro, che nel caso di specie il ricorso per cassazione risulta proposto, in rappresentanza della società, da M.G. e non anche da Ma.Gi. il quale, come sopra evidenziato, ne è – dall’anno 1997- il legale rappresentante.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell’odierna udienza collegiale, peraltro, il difensore della società ricorrente ha affermato che, per mero errore materiale, nel ricorso è stato indicato, quale legale rappresentante della società, il nome di M.G., invece che di Ma.Gi., il quale aveva in effetti conferito il mandato ad litem.

Orbene, una volta che risulti provata l’identità dell’ente collettivo per tutto il corso del giudizio, l’errata indicazione, per mero errore materiale, del legale rappresentante della società nel ricorso per cassazione, non determina nullità dell’atto, qualora risulti che la procura ad litem fu conferita dal soggetto che era l’effettivo titolare del potere di rappresentanza della società medesima.

Nel caso di specie risulta che la procura ad litem per il ricorso per cassazione fu rilasciata all’avv. Franco Leone, il quale ha autenticato il mandato e firmato l’atto, da Ma.Gi., in qualità di legale rappresentante della società, con sottoscrizione chiaramente leggibile. Tale indicazione coincide, come sopra evidenziato, con le risultanze del registro delle imprese, come risulta dal certificato storico prodotto dalla ricorrente, e rende dunque identificabile con certezza il soggetto che ha conferito il mandato, vale a dire Ma.Gi., quale titolare del potere rappresentativo della società ricorrente.

Ciò posto, e passando all’esame del merito, con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.4) cpc, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5) codice di rito, lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato la domanda, ritenendo che essa fosse limitata alla condanna della committente al pagamento del corrispettivo residuo in relazione ad un ammontare dei lavori eseguiti determinato in complessive Lire 470.392.700.

Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che la Edil 68 nel costituirsi in giudizio aveva prodotto un documento contabile da cui risultava un importo di lavori eseguiti ben maggiore di Lire 470.932.000 cui aveva fatto espresso rinvio, ed inoltre che la convenuta si era a sua volta riferita al medesimo documento nel contestare la pretesa dell’attrice.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’artt. 112 c.p.c. e l’errata valutazione degli atti processuali in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), deducendo che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con il principio, comunemente affermato da questa Corte, secondo cui la determinazione dell’oggetto del giudizio non si esaurisce nella sola pretesa dell’attore, influendo su di essa anche la difesa del convenuto, dovendo darsi rilievo alla percezione della pretesa avuta dalle parti, quale risultante dalla rispettiva condotta processuale delle stesse.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale omesso di considerare la precisazione della domanda da essa effettuata con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, in cui aveva ribadito che la sua richiesta economica era specificamente indicata nella già menzionata nota contabile riepilogativa.

Con il quarto motivo si denuncia l’insufficiente ed omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè l’erroneo apprezzamento degli atti processuali e la violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato i criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.p.c., nell’interpretazione della domanda, omettendo altresi di valutare l’effettiva portata della stessa, anche in relazione alla condotta processuale della controparte.

Con il quinto motivo si denuncia il mancato esame di un punto decisivo, l’omessa motivazione e l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali in violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte abbia erroneamente ritenuto che le conclusioni definitive prese dall’attrice esprimevano una domanda nuova, laddove esse, al contrario, non contenevano alcuna modificazione degli elementi costitutivi della domanda stessa.

I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

Va anzitutto precisato che l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di appello costituisce un accertamento di merito che può essere sindacato ai sensi dell’art. 360, n. 5) (Cass. 23794/2011).

In particolare, nell’interpretazione della domanda giudiziale il relativo accertamento di fatto deve riguardare l’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto non solo della sua formulazione testuale ma anche del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire(Cass. 9011/2015), come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 21087/2015; Cass. Ss. Uu. n. 27/2000).

Inoltre, ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell’atto di citazione, tenendo conto della volontà della parte quale emergente dall’intero complesso dell’atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell’atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonchè delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (Cass. 18653/2004).

Orbene, nel caso di specie, sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado la domanda dell’odierna ricorrente aveva ad oggetto la condanna della controparte al pagamento del residuo prezzo rispetto ai lavori complessivamente eseguiti in favore della stessa.

L’indicazione, in via riassuntiva, dell’importo dei lavori eseguiti, contenuto in atto di citazione, avente natura meramente descrittiva, si riferiva peraltro solo ad una parte degli stessi e, correlativamente, comprendeva solo una parte degli acconti versati.

L’ammontare complessivo delle opere e dei pagamenti risulta peraltro nel “riepilogo”, contenente la dettagliata e completa descrizione dei lavori eseguiti e degli acconti ricevuti, depositato dall’odierna ricorrente sin dalla costituzione in giudizio ed il petitum sostanziale dell’atto di citazione, costituito dall’importo richiesto a titolo di saldo alla committente, corrisponde al prezzo residuo, quale risulta dal su menzionato analitico riepilogo contabile.

Tale scheda contabile, peraltro, non solo è stata prodotta pure dalla convenuta, che dunque ne aveva una propria copia, ma è stata dalla stessa specificamente presa in considerazione, costituendo l’oggetto delle sue dettagliate contestazioni.

Tale documento contabile, dunque, sin dall’inizio della causa, è stato ritenuto, non solo nella prospettazione dell’attrice, ma anche sulla base della posizione assunta dalla convenuta, integrativo della domanda, costituendo il prospetto analitico posto a base delle contrapposte prospettazioni difensive delle parti.

A tale documento ed ai lavori in esso dettagliatamente indicati, risulta inoltre essersi richiamata l’odierna ricorrente nella memoria di precisazione della domanda di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, precisando che “la richiesta economica era quella dettagliata nella nota”.

Da ciò deriva, in ogni caso, la tempestività della modificazione della domanda effettuata nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, che, secondo il recente arresto delle sezioni unite della cassazione, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Ss.Uu. 12310 del 15.6.2015).

Deve dunque ritenersi che la Corte territoriale, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, ha omesso di accertare e valutare il contenuto sostanziale della domanda medesima, quale desumibile, non solo dal tenore letterale dell’atto di citazione e dalla sommaria indicazione dei lavori ivi contenuta, ma anche dalla natura sostanziale della pretesa rappresentata dalla parte, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo residuo dell’opera eseguita, e dalle precisazioni fornite dalla medesima nel corso del giudizio, nonchè dalla posizione processuale assunta dalla controparte (Cass. 18502/2005).

Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo la Nuova Habitat srl denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto maturata la decadenza dalla garanzia per vizi, lamentando, in particolare, l’omessa considerazione del riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatrice, desunto dal comportamento processuale della stessa, che nel corso del giudizio non aveva mai contestato i vizi dedotti, limitandosi ad eccepire la decadenza.

Con il medesimo motivo si deduce che la colpa dell’appaltatore, esclusa dalla sentenza impugnata, avrebbe dovuto ritenersi presunta, trattandosi di un edificio di nuova costruzione.

Le censure sono entrambe infondate.

Quanto al “riconoscimento” del vizio, lo stesso non è evidentemente desumibile dal fatto che l’appaltatore si sia limitato ad eccepire in sede processuale l’intervenuta decadenza, posto che non risulta alcun atto, processuale o stragiudiziale, nè alcun fatto concludente, incompatibile con la volontà di avvalersi della su menzionata decadenza (Cass. 2733/2012).

Va del pari respinta la seconda censura, seppure deve al riguardo correggersi la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo, di conferma della pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento dei danni per vizi dell’opera, è peraltro conforme a diritto.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’art. 1668 c.c., nell’enunciare il contenuto della garanzia prevista dall’art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all’azione per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell’appaltatore; sicchè, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell’opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c., si applicano anche all’azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse dell’appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell’esecuzione della prestazione (Cass. 23075/2009; 3199/2016).

Nel caso di specie, l’intervenuta decadenza si estende dunque anche all’azione risarcitoria, con assorbimento del profilo afferente all’elemento soggettivo dell’appaltatore.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al capo investito dal ricorso principale.

Va invece respinto il ricorso incidentale della Nuova Habitat srl.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al capo investito dal ricorso principale e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello de l’Aquila in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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