Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20839 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25746-2017 proposto da:

M.E., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAOLINO NATALE;

– ricorrenti –

contro

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DE LELLIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1006/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.N. intimò lo sfratto per finita locazione a R.P. e M.E. in relazione ad un immobile condotto ad uso abitativo e li citò per la convalida davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il Tribunale, dando atto della mancata comparizione degli intimati all’udienza fissata, convalidò lo sfratto, fissò la data per l’esecuzione e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dagli intimati soccombenti e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20 marzo 2017, ha dichiarato inammissibile l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che l’ordinanza di convalida, qualora emessa nel rispetto delle condizioni di legge, può essere impugnata solo con lo strumento dell’opposizione tardiva e non con l’appello. Nella specie, gli appellanti non avevano allegato la mancanza delle condizioni di legge per l’emissione del provvedimento, bensì avevano proposto difese di merito (attinenti la validità del contratto, l’errata individuazione della scadenza e il vizio di notifica dell’atto di disdetta) che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di convalida.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propongono ricorso R.P. e M.E. con unico atto affidato a due motivi.

Resiste G.N. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., dell’art. 663 c.p.c. e della L. 30 dicembre 2002, n. 311, art. 1, comma 346, sostenendo che l’ordinanza di convalida sarebbe stata emessa in mancanza dei presupposti di legge e lamentando che l’intimazione della licenza per finita locazione sarebbe stata affetta da nullità, come tale rilevabile d’ufficio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 663 c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevabile d’ufficio; trascrivendo una parte dell’atto di appello, i ricorrenti sostengono che l’ordinanza sarebbe stata emessa in presenza di una serie di ragioni di nullità.

3. I motivi sono entrambi inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 c.p.c., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., è soggetta al normale rimedio dell’appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all’udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell’impugnazione, sicchè la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d’ufficio (quale quella relativa all’eventuale nullità del contratto) non ne comporta l’appellabilità (così, da ultimo la sentenza 3 luglio 2014, n. 15230, in linea con le sentenze 27 maggio 2010, n. 12979, e 16 maggio 2006, n. 11380).

A fronte di simile argomentazione, i ricorrenti continuano a ribadire, secondo quanto già sostenuto in sede di appello, che l’ordinanza di convalida dello sfratto sarebbe stata emessa al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, ma non contestano, in effetti, la loro mancata partecipazione all’udienza di convalida; assenza che imponeva al giudice, ai sensi dell’art. 663 c.p.c., di convalidare lo sfratto con un provvedimento impugnabile solo ai sensi dell’art. 668 c.p.c., ossia col rimedio della c.d. opposizione tardiva.

Le doglianze, perciò, si rivelano inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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