Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20838 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 30/09/2020), n.20838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1971/2016 R.G. proposto da:

Bonfanti s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Milano, piazza del Liberty n.

8, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Guastamacchia, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Milano Ufficio

controlli, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 2176/27/15, depositata il 19 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 2176/27/15 del 19/05/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Bonfanti s.r.l. in liquidazione (di seguito Bonfanti) avverso la sentenza n. 4300/16/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2005;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento si fondava su di un questionario inviato dall’Amministrazione finanziaria alla società contribuente e rimasto inevaso;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello proposto da Bonfanti osservando quanto segue: a) il questionario era stato notificato presso la sede della società e ricevuto da persona qualificatasi come impiegato, che aveva accettato l’atto; b) in ogni caso, il mancato o irrituale invio del questionario non inficiava la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo, in presenza di una contabilità inattendibile e in ragione della irragionevolezza ed antieconomicità del comportamento del debitore; c) l’Ufficio aveva proceduto “ad una comparazione della società appellante con soggetti operanti nello stesso settore, nella stessa area con le stesse dimensioni e volume di affari”;

2. Bonfanti impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Bonfanti contesta la violazione e/o la falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, dell’art. 1335 c.c. e degli artt. 145,156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’inesistenza o la nullità della notifica del questionario, consegnato ad addetto alla sede di Bonfanti s.r.l., società distinta dalla Bonfanti s.r.l. in liquidazione;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. la CTR ha accertato che la notifica del questionario è stata effettuata presso la sede della società contribuente e ricevuta da persona qualificatasi come addetta alla stessa ed ha concluso correttamente per la legittimità della notifica, in applicazione della presunzione che la persona presente nei locali dell’ente sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, gravando su quest’ultima l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (così, da ultimo, Cass. n. 13954 del 05/06/2017);

2.2. non c’è stata, pertanto, alcuna violazione di legge da parte della CTR, che ha compiuto un accertamento in fatto, sindacabile unicamente nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce l’incongruo e/o insufficiente esame delle risultanze dei documenti versati in atti circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (con specifico riferimento all’estraneità del consegnatario del plico rispetto alla ricorrente), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

4.2. nel caso di specie, l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR, la quale ha ritenuto che il plico contenente il questionario sia stato notificato alla ricorrente a mezzo consegna ad un addetto alla sede della società non può, pertanto, essere oggetto di censura per insufficiente motivazione ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

4.3. in ogni caso, è dirimente la considerazione che “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014);

4.3.1. tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello depositato il 26/11/2014, come si evince dalla sentenza impugnata;

5. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello considerato ininfluente la questione della sussistenza di un questionario ritualmente notificato;

6. il motivo è inammissibile;

6.1. una volta accertato che il questionario è stato ritualmente notificato, è del tutto superfluo, ai fini della decisione, discutere se la notifica del questionario sia necessaria ai fini dell’accertamento analitico-induttivo operato dall’Amministrazione finanziaria;

7. con il quarto e quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce altrettanti vizi di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: il primo per carenze motivazionali, il secondo per omessa pronuncia su specifiche deduzioni e allegazioni della ricorrente;

7.1. i motivi sono inammissibili;

7.2. a fronte della motivazione della sentenza impugnata (“l’ufficio ha proceduto ad una comparazione della società appellante con soggetti operanti nello stesso settore, nella stessa area con le stesse dimensioni e volume d’affari”) e, quindi, dell’accertamento in fatto del giudice di merito, Bonfanti formula non già delle censure procedimentali, ma in tutto e per tutto motivazionali, chiedendo un’inammissibile riesame nel merito delle considerazioni della CTR, del tutto precluso in sede di legittimità per come già chiarito con riferimento al secondo motivo di ricorso;

8. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controcorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 100.251,00;

8.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.0

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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