Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20838 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 21/07/2021), n.20838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14166/2019 proposto da:

ESE GAS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIMON BOCCANEGRA

8, presso lo studio dell’avvocato FABIO GIULIANI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

2I RETE GAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA, 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LO PINTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIAGRAZIA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2019 della CORTE D’APPELLO di 2021

VENEZIA, depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

2i Gas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l. chiese ed ottenne dal Tribunale di Verona un decreto ingiuntivo nei confronti di Ese Gas S.r.l. per la somma di Euro 129.817,21, per fatture non pagate relative a prestazioni di distribuzione di gas naturale e prestazioni accessorie effettuate.

L’ingiunta propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendo, in via pregiudiziale e per quanto ancora rileva in questa sede, di dichiarare l’incompetenza del giudice adito e, nel merito, il rigetto della domanda; propose, altresì, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di distribuzione per grave inadempimento della 2i Gas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di Euro 245.000,00 e al risarcimento del danno quantificato in Euro 221.000,00, oltre alla restituzione dell’ulteriore somma di Euro 20.000,00.

Il Tribunale di Verona, rigettate le eccezioni pregiudiziali e le domande riconvenzionali di Ese Gas S.r.l., revocò il decreto ingiuntivo condannando l’ingiunta al pagamento della minor somma di Euro 129.231,49.

Avverso detta sentenza Ese Gas propose appello, reiterando l’eccezione di incompetenza e riproponendo la domanda riconvenzionale.

L’appellata chiese il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 619/2019 del 21 febbraio 2019, rigettò il gravame.

Avverso detta sentenza Ese Gas S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quindici motivi e illustrato da memoria.

2i Rete Gas S.p.A., già 2i Gas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l., ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente censura il capo della sentenza che ha stabilitala competenza del Tribunale di Verona, in applicazione del Codice di Rete, Capitolo 14.2.2, comma 2, lett. B.

1.1. In particolare, con il primo motivo denunziando “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 disp. gen. e artt. 6,19,20 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2 – illegittimità ed inapplicabilità della deroga alla competenza territoriale prevista dalla normativa secondaria del codice di rete capitolo 14.2.2 comma 2 lett. b) emanata con Delib. 6 giugno 2006, n. 108/06 dall’autorità per l’energia elettrica e il gas perché in violazione delle norme sulla competenza territoriale dettate dal codice di rito (artt. 6 e da 18 a 29 c.p.c.)”, la ricorrente sostiene che il Codice di Rete, in quanto normazione di rango secondario, non possa derogare alle norme del codice di rito che disciplinano la competenza.

Inoltre, Ese Gas S.r.l. asserisce che le norme del Codice di Rete in materia di competenza sarebbero state emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (poi divenuta Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente – ARERA) in difetto di una disposizione normativa attributiva di un siffatto potere.

Sostiene, altresì, la ricorrente che, anche a voler riconoscere al Codice di Rete natura contrattuale, la deroga alle norme del codice di rito sulla competenza sarebbe priva di valore, in quanto l’art. 29 c.p.c., prevede che l’accordo derogatorio della competenza debba essere stipulato sotto pena di nullità in forma scritta, e, pertanto, che la prova dell’esistenza dello stesso debba essere fornita mediante la produzione del documento sottoscritto da entrambe le parti.

Per tutte queste ragioni, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiararsi incompetente, in applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche e foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione).

1.2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – vizio di motivazione sul motivo di appello relativo alla incompetenza territoriale”, la società ricorrente denuncia che la Corte di appello avrebbe omesso di esplicitare le ragioni del rigetto del primo motivo d’appello, con cui l’odierna ricorrente aveva rilevato che il Codice di Rete non poteva derogare alle norme codicistiche in materia di competenza.

2. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente.

Deve innanzitutto essere qualificato il c.d. Codice di Rete, al fine di stabilire se esso abbia natura normativa o contrattuale.

Ritiene il Collegio che il Codice di Rete rappresenti una fonte di regolamentazione contrattuale del rapporto intercorso tra la ricorrente e la controricorrente, rispettivamente impresa fornitrice ed impresa di distribuzione del gas, e che la, circostanza che esso venga adottato in base ad un codice-tipo predisposto dall’AEEG, poi ARERA, non può indurre a ritenere diversamente.

Va posto in rilievo al riguardo quanto segue.

Il Codice di rete prevede, al cap. 14.2.2, lett. b, che “le parti attribuiscono competenza esclusiva al Foro competente per il territorio nel quale ha sede legale l’impresa di distribuzione”.

L’art. 29 c.p.c., espressamente attribuisce alle parti la possibilità di derogare alla competenza territoriale (eccettuati i casi di cui all’art. 28 c.p.c., tra i quali non rientra la vicenda all’esame), per affari determinati, con accordo risultante da atto scritto. A norma del comma 2 della medesima disposizione, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (v., ex multis, Cass., ord., 6/10/2020, n. 21362; Cass., ord., 2/10/2020, n. 21010; Cass., ord., 25/01/2018, n. 1838).

Nel caso di specie, dal tenore della clausola sopra riportata, può ritenersi che la deroga in favore del foro della sede dell’impresa di distribuzione abbia portata esclusiva e chiaramente risulta dal contesto degli atti difensivi di entrambe le parti che i rapporti tra le stesse sono regolati da tale codice.

In particolare, come pure evidenziato dalla Corte di merito, nel ricorso per d.i. 2iGas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l. ha chiaramente indicato che i rapporti contrattuali tra la società distributrice di gas e la società venditrice in causa trovino la loro completa disciplina – e quindi anche in tema di competenza – nel Codice di Rete Tipo per la distribuzione del Gas Naturale approvato con Delib. n. 108 del 2006 e successive modificazioni, e ha indicato Verona quale sede dell’impresa di distribuzione.

Il motivo è dunque manifestamente infondato, perché, come pure evidenziato dalla Corte territoriale, l’opponente (v. atto di opposizione p. 2 e sgg.) ha formulato l’eccezione di incompetenza invocando i fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., che non trovano nella specie applicazione, e negando la sussistenza di alcun collegamento normativo di competenza (v. atto di citazione in opposizione, p. 4), senza tempestivamente, ritualmente e specificamente contestare proprio il foro contrattuale sostanzialmente indicato dall’ingiungente (parte attrice) come idoneo a determinare la scelta del giudice adito, con conseguente radicamento della competenza di quest’ultimo.

Neppure è fondato il secondo motivo, in quanto la Corte territoriale ha motivato la sua decisione in tema di competenza, individuando espressamente il Codice di rete quale fonte convenzionale regolatrice del rapporto tra le società in lite (v. pag. 5 “ai sensi del cap. 14.2.2. lett. B del codice di rete che regola il rapporto controverso, le parti hanno attribuito la competenza esclusiva al foro dove aveva sede l’impresa di distribuzione infrastruttura”), e, in secondo luogo, ha ritenuto che la previsione de, foro deve intendersi esclusiva, con esclusione dei fori di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c..

3. Il terzo e il quarto motivo attengono al capo della sentenza d’appello che rigetta l’eccezione con cui l’odierna ricorrente ha dedotto carenza di prova sul prezzario praticato da 2i Rete Gas.

3.1. In particolare, con il terzo motivo si deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – rilevabilità di ufficio della eccezione relativa alla mancanza del prezzario per le prestazioni accessorie”.

La società ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto tardiva l’eccezione, peraltro fondata sulle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, con cui essa aveva rappresentato la mancanza di prova del prezziario, trattandosi di eccezione in senso lato e, pertanto, non soggetta al più rigido regime processuale delle eccezioni in senso stretto.

3.2. Con il quarto motivo si censura il medesimo capo della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello avrebbe sovvertito l’onere della prova laddove ha ritenuto che si potesse dimostrare la correttezza del costo delle prestazioni accessorie anche attraverso mezzi di prova diversi dalla produzione del prezzario o dal preventivo, previsti obbligatoriamente dal Codice di Rete, cap. 3.2.

4. I motivi terzo e quarto, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi.

La Corte territoriale ha rigettato il terzo motivo di appello proposto dall’attuale ricorrente circa il prezzario sulla scorta di due diverse rationes decidendi: a) ha ritenuto che l’eccezione fosse infondata alla luce di quanto evidenziato dal consulente tecnico nella relazione integrativa, secondo cui, nonostante non fosse stato prodotto agli atti il prezzario pubblicato, si poteva dedurre che i corrispettivi erano stati determinati in base a un prezzario o a preventivo emesso dall’impresa di distribuzione, in quanto i valori applicati erano analoghi ai valori applicati nel periodo in esame anche da altre società del settore; b) in secondo luogo, ha affermato che l’eccezione della pretesa divergenza tra prezziario e prezzi applicati nelle fatture dal distributore era stata proposta tardivamente, in quanto si trattava di eccezione attinente “al merito in senso stretto non rilevabile d’ufficio”, e, pertanto, l’esame della stessa era precluso dall’intervenuta decadenza.

Il quarto motivo, che, in base alla ragione più liquida (Cass. 11/05/2018 n. 11458; Cass. 9/01/2019, n. 363), va esaminato per primo, è inammissibile.

Ed invero, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 5/09/2006, n. 19064; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; Cass. 19/08/2020, n. 17313). Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, essendosi la Corte territoriale limitata a ritenere raggiunta la dimostrazione di un certo fatto costitutivo (l’esistenza di un prezzario e le rispondenza allo stesso dei corrispettivi applicati dall’attrice) sulla base di risultanze istruttorie diverse dal documento-prezzarlo, senza che questo significhi che l’onere della prova di tale fatto sia stati) addossato alla convenuta, odierna ricorrente.

Orbene, l’inammissibilità del quarto motivo rende inammissibile per carenza di interesse il terzo motivo; infatti, anche eventualmente accogliendolo, esso risulterebbe inidoneo a travolgere la statuizione(della Corte di appello sul punto, posto che essa rimarrebbe sostenuta dall’altra ratio decidendi addotta. Ed invero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto dl doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 24540 del 2009; Cass., ord., 13/06/2018, n. 15399; Cass., ord., 11/03/2019, n. 6985; v. anche Cass., 6/07/2020, n. 13880).

5. Il quinto e il sesto motivo investono il capo della sentenza relativo al c.d. calcolo della quota fissa.

5.1. In particolare, con il quinto motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 3, comma 7, dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/88 e n. 16/93, della Delib. AEEG n. 237 del 2000, art. 18.1 e della Delib. AEEG n. 124 del 2011, art. 1, che ha aggiunto il comma 21.1. bis al testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Rilevanza del criterio mensile e non giornaliero per il calcolo della quota fissa”.

La ricorrente sostiene, in sintesi, che la quota fissa debba essere calcolata non su base giornaliera, bensì su base mensile, in ragione di tutte le disposizioni di settore citate in epigrafe, che sarebbero rimaste in vigore nonostante il successivo esercizio di potestà regolamentare da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La Corte di appello avrebbe errato per aver omesso di prendere in considerazione i citati provvedimenti normativi.

5.2. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale posto a carico dell’odierna ricorrente l’onere della mancata prova dell’applicazione della base di calcolo mensile anziché giornaliera.

5.3. I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Osserva il Collegio che la Corte di appello ha rilevato che la previsione della quota fissa calcolata su base mensile e non giornaliera, come sostenuto dalla ricorrente, è contemplata nella Delib. AEEGSI n. 237 del 2000, art. 18, la quale prevede il ricorso alla base mensile e non giornaliera per il solo servizio di distribuzione non interrompibile verso clienti idonei (in cui non rientra il caso di specie). Risulta corretta l’interpretazione di tale norma operata dalla Corte territoriale nel senso che la stessa, in difetto di una espressa previsione e in mancanza di elementi univoci, non sia applicabile anche al rapporto tra società di vendita e di distribuzione del gas, quali sono le parti del presente giudizio. Va pure precisato che i provvedimenti del Comitato Interministeriale prezzi richiamati dalla parte ricorrente non rilevano nella specie, dovendo ritenersi che gli stessi siano stati superati dalla disciplina di settore già richiamata e dettata successivamente dall’Autorità competente, nell’ambito del potere di regolamentazione del mercato, attribuitole dal D.Lgs. n. 164 del 2000, art. 23 e che della Delib. AEEGSI n. 237 del 2000, art. 13, prevede la possibilità, per le imprese di distribuzione, di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla predetta Autorità “proposte tariffarie”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il quinto motivo è infondato.

Parimenti infondato è il sesto motivo. La Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 597 c.c., in quanto la deduzione di Ese Gas S.r.l. (la quota fissa s calcola su base mensile e non su base giornaliera, come richiesto ex adverso) va qualificata come eccezione, il cui onere probatorio grava certamente sulla parte che l’ha sollevata.

5.4. Entrambi i motivi all’esame vanno, pertanto, rigettati.

6. Il settimo e l’ottavo motivo censurano la sentenza impugnata in relazione al capo con cui la Corte territoriale ha rigettato il quinto motivo d’appello.

6.1. Con il settimo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dei capitoli 3.2 comma 5, 11.3 commi 2 e 3, 11.3.1 comma 7 Codice di rete in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente sostiene che la controparte sarebbe venuta meno alle obbligazioni su di essa gravanti a norma del Codice di Rete e che la Corte territoriale avrebbe violato le norme che attribuiscono all’impresa di distribuzione (l’odierna coritroricorrente) l’obbligo di eseguire le letture dei contatori presso i clienti finali. In particolare, il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente attribuito rilevanza alle dichiarazioni testimoniali (dalle quali è risultato che la lettura era effettuata da Ese Gas S.r.l.), in quanto la normativa di settore (il Codice di Rete) stabilisce inderogabilmente che tale onere gravi sull’impresa di distribuzione. La Corte territoriale non avrebbe inoltre tenuto conto delle produzioni documentali e, della c.t.u..

6.2. Con l’ottavo motivo si denunzia omessa pronuncia sul motivo 5.1.4. dell’atto di appello, in cui si sosteneva che, pur a voler ammettere che l’onere delle letture dei contatori gravasse sulla Ese Gas S.r.l., nondimeno l’impresa di distribuzione non avrebbe adempiuto agli obblighi alla medesima imposti dal Codice di Rete al capitolo 11.3.1. commi 11 e 14. Su tale punto, la Corte di appello avrebbe totalmente omesso di pronunciare, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

6.3. Il settimo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. Anzitutto, richiamando quanto, già detto sopra a proposito della natura contrattuale del Codice di Rete, la ricorrente avrebbe dovuto censurare la violazione dei canoni ermeneutici dettati dal codice civile in relazione ai contratti (Cass., ord., 15/11/2017, n. 27136; v. anche Cass. 16/09/2014, n. 19507, in relazione alla peculiare ipotesi di violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro). Inoltre, la censura risulta priva di concreto interesse, in quanto, con accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, la Corte di merito ha acclarato non sole che i contatori sono stati letti proprio dall’attuale ricorrente (e tanto sulla base delle deposizioni testimoniali rese) ma anche che non sono state formulate contestazioni in sede di verifica contabile anche alla presenza dei consulenti di parte circa i volumi fatturati per il servizio di vettoriamento e in relazione alle prestazioni effettuate dal distributore (e tanto sulla base delle risultanze della c.t.u.), precisando che l’ausiliare ha verificato corretta la quantificazione e ha specificato che “le cause di difformità fra i volumi fatturati per il servizio di distribuzione (vettoriamento), quelli determinati ai fini dell’allocazione e quelli fatturati ai clienti finali sono da attribuirsi alle diverse metodologie di calcolo prescritte normativamente”.

6.4. Anche l’ottavo motivo risulta inammissibile, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass. 10/05/2007, n. 10696; Cass. 4/10/2011, n. 20311; Cass., ord., 13/10/2017, n. 24155; Cass., ord., 6/12/2017, n. 29191).

7. Con il nono motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., si impugna la sentenza nella parte in cui ha affermato, a proposito delle doglianze proposte dalla ricorrente circa la c.d. allocazione (che, secondo il glossario del Codice di Rete “e’ il processo attraverso il quale il gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari utenti”), che “Dalla relazione d’ufficio si evince che “le cause delle difformità fra i volumi fatturati per il servizio di distribuzione (vettoriamento), quelli determinati ai fini dell’allocazione e quelli fatturati ai clienti finali sono da attribuirsi alle diversa metodologie di calcolo prescritte normativamente” (p. 23). Pertanto, alla luce di questo rilievo, che non appare superato, la Corte reputa superflua una nuova consulenza tecnica pure richiesta dall’appellante alla p. 85, poiché comunque l’ausiliare già officiato ha chiaramente indicato la causa di eventuali discrasie nella diversità del modo di rilevazione o calcolo, non già in errori nella determinazione dei volumi di gas concretamente vettoriato.

12. Nella relazione integrativa del 28/2/2014 alla p. 10 lo stesso ing. C. ha ribadito che la distorsione “e’ insita nella metodologia all’epoca vigente”, che, se non intervengono aggiustamenti tempestivi, gli errori non sono poi più sanabili; che nello specifico sarebbero stati opportuni “un più tempestivo e miglior presidio in termini di controllo dei dati di allocazione con richiesta di precisazione e dati dettaglio (onere dell’opponente ESE GAS)”, e una maggior trasparenza “con invio di dettaglio di fatturazione e misure” da parte dell’opposta INFRASTRUTTURA. In questo quadro, la Corte interpreta la fattispecie concreta a svantaggio del venditore ESE GAS: vero che anche al distributore è stata imputata scarsa trasparenza, ma a monte più grave appare l’omissione del venditore ESE GAS che, come si è detto, ha effettuato le letture dei contatori almeno fino al luglio 2009″.

Ad avviso della ricorrente, gravava su 2i Rete Gas l’onere di dimostrare in maniera specifica e puntuale tutti gli elementi relativi alla correttezza della determinazione dei volumi di gas funzionali all’allocazione. La Corte di appello, dunque, avrebbe violato l’art. 2697 c.c., poiché non avrebbe rilevato che 2i Rete Gas, come sarebbe stato suo onere, avrebbe dovuto dare precisa dimostrazione di tali elementi, quali fatti posti a fondamento della domanda proposta, ed avrebbe dovuto dimostrare, altresì, di aver provveduto a trasmettere a Ese Gas S.r.l. i dati funzionali all’allocazione.

7.1. Il motivo va disatteso in quanto, pur deducendosi con lo stesso, apparentemente, una violazione di norme di legge, si mira, in realtà, inammissibilmente alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., ord., 4/04/2017, n. 8758).

Peraltro, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia – come nel caso in esame – la valutazione che il giudice abbia svolto delle risultanze istruttorie (Cass. 19/08/2020, n. 17313; Cass. 29/05/2018, n. 13395).

8. Con il decimo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” in quanto, con la motivazione della sentenza impugnata in questa sede, la Corte di appello non avrebbe fornito “alcuna risposta in ordine alla avvenuta prova degli elementi atti a dimostrare la correttezza della determinazione”, non “dicendo” la sentenza perché la Corte territoriale ha ritenuto che l’impresa di distribuzione abbia dimostrato di aver fornito gli elementi idonei a dimostrare di aver determinato correttamente i dati funzionali all’allocazione.

9. Con l’undicesimo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 omessa pronuncia sul motivo 5.3.1 dell’atto di appello”, sempre in relazione al medesimo punto, la ricorrente deduce l’omesso esame del motivo d’appello con cui si censurava la sentenza di primo grado in ordine all’interpretazione del Codice di Rete fatta propria dal Tribunale, con conseguente erroneità nel metodo per la determinazione dei dati funzionali all’allocazione.

10. I motivi decimo e undicesimo che, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente esaminati, devono essere entrambi disattesi.

10.1. Il decimo motivo è infondato perché la sentenza dà conto delle doglianze espresse da Ese Gas circa la c.d. allocazione, le esamina e ne statuisce motivatamente il rigetto, aderendo alle conclusioni del C.T.U., secondo cui è impossibile, per le peculiarità delle metodologie di misurazione adoperate, evitare le difformità tra i volumi fatturati per il servizio di distribuzione, quelli determinati ai fini dell’allocazione e quelli fatturati ai clienti finali.

10.2. L’undicesimo motivo è inammissibile, poiché la Corte territoriale ha implicitamente rigettato le censure proposte nell’atto d’appello da Ese Gas, e ha “ribadito, sul punto, che le discrasie denunziate dall’odierna ricorrente sono da imputarsi alle diverse modalità di calcolo prescritte dalla normativa di settore. La Corte territoriale, inoltre, ha esplicitamente preso in considerazione anche la richiesta di svolgere una nuova consulenza tecnica avanzata dall’odierna ricorrente, ma ha ritenuto di rigettarla, confermando l’adesione alle conclusioni del primo consulente.

11. Con il dodicesimo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione dei capitoli 12.3.1 comma 1 e 12.3.2 comma 1 del codice di rete e della Delib. AEEG n. 138 del 2004, art. 24.1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente sostiene che dal Codice di rete è possibile desumere analitici obblighi in capo alla società di distribuzione relativamente alla modalità di predisposizione e ai contenuti delle fatture delle forniture e censura la motivazione della sentenza impugnata in questa sede nella parte in cui la Corte territoriale, aderendo acriticamente al parere formulato dal consulente tecnico d’ufficio, malgrado le specifiche contestazioni mosse da Ese Gas, ha disatteso la censura proposta al riguardo sul rilievo che la stessa attuale ricorrente era rimasta inerte, non avendo mai sollecitato precisazioni relative al servizio prestato.

Assume la ricorrente che le norme del codice di Rete prevedono espressamente che, a prescindere da ogni richiesta dell’utente, le fatture emesse dall’impresa di, distribuzione o un allegato delle stesse debbano contenere obbligatoriamente il codice identificativo dei P.d.R. e che le fatture per il servizio di distribuzione debbano contenere altresì obbligatoriamente la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura; pertanto sostiene che non si comprende come il C.T.U. e la Corte di merito abbiano potuto interpretare diversamente le “norme” richiamate, sicché la Corte avrebbe errato nel ritenere che gli elementi sopra evidenziati non avrebbero dovuto obbligatoriamente essere presenti in fattura o in allegato alla stessa, nel considerare obbligatoria la richiesta dell’utente e nel considerare inerte Ese Gas, mentre avrebbe dovuto ritenere inadempiente 2i Rete Gas per aver emesso sistematicamente fatture prive di elementi indispensabili.

11.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero, il Codice di rete non è una norma di diritto la cui violazione è denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma è necessario censurare la violazione dei canoni ermeneutici del contratto (artt. 1362 c.c. e segg.), sicché la doglianza è sotto tale profilo inammissibile.

In ogni caso, il motivo risulta volto a sollecitare una nuova valutazione di elementi di fatto, che la Corte di appello ha operato, ritenendo prevalente l’inerzia della controricorrente nel sollecitare le precisazioni di dettaglio sin dalle prime fatture del 2007.

12. Il tredicesimo motivo è così rubricato. “violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contenuta nel sesto motivo di appello, affermando che “nella specie tratta vasi di un contratto con durata dal 2007 al 31.12.2009 – le fatture richiamate nel ricorso monitorio e relative al vettoriamento del gas vanno dal 17.12.2008 al 19.1.2010. Di conseguenza non può esser: dichiarato risolto un contratto di durata già estinto, considerando che il ricorso è del 30.7.2011”. Tale affermazione sarebbe del tutte priva di fondamento in quanto gli effetti della risoluzione retroagiscono al momento dell’inadempimento ex art. 1458 c.c., e, pertanto, una domanda di risoluzione di un contratto già cessato per scadenza naturale non deve considerarsi inammissibile.

13. Con il quattordicesimo motivo si censura la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. La ricorrente riporta quanto affermato dalla Corte territoriale al punto 15 della sentenza impugnata in questa sede, dove si afferma che “in ogni caso, la pretesa appare infondata nel merito, poiché l’ausiliare ha riscontrato che “l’analisi dell’operato del distributore alla luce dei quesiti sottoposti non ha rilevato comportamenti di metodo e merito non conformi alle regole definite dalla normativa all’epoca vigente””, e sostiene che tale motivazione sarebbe “ridondante”, “inutile e priva di autonoma valenza”, in quanto il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento sarebbe conseguenza del rigetto di tutti i motivi di appello volti a far valere i gravi inadempimenti di 2i rete Gas e che, pertanto, dall’accoglimento di uno dei motivi di ricorso per cassazione già proposti dovrebbe discendere, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la caducazione della sentenza d’appello in questo punto.

14. I motivi tredicesimo e quattordicesimo, che ben possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili per carenza di interesse, in base all’assorbente rilievo che, in relazione al contratto di durata di cui si discute in causa, la Corte di merito ha ritenuto, in base ad un accertamento in fatto, insussistente ogni inadempimento dell’attuale controricorrente idoneo a supportare la domanda risolutoria proposta ex adverso.

15. Con il quindicesimo motivo, la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di rinnovazione della c.t.u. in quanto il motivo di appello al riguardo proposto sarebbe stato conforme a quanto richiesto dall’art. 342 c.p.c., comma 1.

15.1. Il motivo è inammissibile/atteso che la Corte di merito, pur avendo ritenuto inammissibilmente formulato il motivo di appello in questione, lo ha anzitutto motivatamente ritenuto infondato.

Peraltro il motivo è pure inammissibile per difetto di specificità, essendosi la ricorrente limitata a riportare nell’illustrazione del mezzo in scrutinio solo le conclusioni del motivo di appello di cui si discute e non anche la parte di quest’ultimo relativa alle “precise, puntuali e specifiche contestazioni all’operato del c.t.u.” che la ricorrente genericamente sostiene di aver ivi formulato.

16. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

17. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

18. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA