Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20838 del 14/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8098-2015 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato M. Z., che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato M. D. L., giusta procura in

calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMA, ROMA CAPITALE, EQUITALIA GERIT SUD SPA IN PDLRPT;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22092/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Z. M., difensore del ricorrente che ha

chiesto si riporta e deposita note giurisprudenziali.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che I.F. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 6 novembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice dl pace di Roma n. 39802 del 2013 di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. I. avverso la pretesa impositiva e di rigetto della domanda di condanna di Roma capitale e di Equitalia Gerit Sud s.p.a. per lite temeraria, formulata dal medesimo I., a spese compensate in ragione della parziale soccombenza dell’opponente;

che gli intimati Roma Capitale ed Equitalia Gerit Sud spa non hanno svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di liquidazione delle spese di lite, e in particolare dell’art. 92 c.p.c., e si contesta che la soccombenza sia configurabile a fronte del rigetto di una delle domande proposte dalla parte che sia risultata vittoriosa sulla domanda principale;

che la tesi del ricorrente non può essere condivisa;

che il rigetto di parte della domanda ovvero di alcune delle domande proposte dalla stessa parte configura l’ipotesi di parziale soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione totale o parziale delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità, in forza del quale sono Imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate (da ultimo, con ampi richiami, Cass., sez. 3, sentenza n. 3438 del 2016);

che, nella specie, il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – che è domanda autonoma – a fronte dell’accoglimento della domanda di opposizione, configura la soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, atteso il mancato svolgimento di difese da parte degli intimati;

che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA