Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20838 del 14/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8098-2015 proposto da:
I.F., elettivamente domiciliato in ROMA,
presso lo studio dell’avvocato M. Z., che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato M. D. L., giusta procura in
calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE ROMA, ROMA CAPITALE, EQUITALIA GERIT SUD SPA IN PDLRPT;
– intimati –
avverso la sentenza n. 22092/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 06/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato Z. M., difensore del ricorrente che ha
chiesto si riporta e deposita note giurisprudenziali.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che I.F. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 6 novembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice dl pace di Roma n. 39802 del 2013 di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. I. avverso la pretesa impositiva e di rigetto della domanda di condanna di Roma capitale e di Equitalia Gerit Sud s.p.a. per lite temeraria, formulata dal medesimo I., a spese compensate in ragione della parziale soccombenza dell’opponente;
che gli intimati Roma Capitale ed Equitalia Gerit Sud spa non hanno svolto difese.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di liquidazione delle spese di lite, e in particolare dell’art. 92 c.p.c., e si contesta che la soccombenza sia configurabile a fronte del rigetto di una delle domande proposte dalla parte che sia risultata vittoriosa sulla domanda principale;
che la tesi del ricorrente non può essere condivisa;
che il rigetto di parte della domanda ovvero di alcune delle domande proposte dalla stessa parte configura l’ipotesi di parziale soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione totale o parziale delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità, in forza del quale sono Imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate (da ultimo, con ampi richiami, Cass., sez. 3, sentenza n. 3438 del 2016);
che, nella specie, il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – che è domanda autonoma – a fronte dell’accoglimento della domanda di opposizione, configura la soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;
che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, atteso il mancato svolgimento di difese da parte degli intimati;
che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016