Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20837 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 21/07/2021), n.20837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29246/2019 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARENA ZORZELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 678/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.C., cittadino della Guinea, patrocinato dall’avv. Zorzella, propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 30.9.2019, avverso la sentenza n. 678 del 2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 1.3.2019, con la quale la corte d’appello ha rigettato tutte le domande di riconoscimento della protezione internazionale proposte dal ricorrente.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorso riferisce il percorso personale del C. che, nato nel (OMISSIS), proveniente dalla Guinea Conakry, transitato per la Libia, arriva in Italia nel 2015 a bordo di un barcone e viene soccorso dalla Marina Italiana.

Al ricorrente, ascoltato personalmente dal tribunale, venne concessa all’esito del giudizio di primo grado la protezione umanitaria, ma, in accoglimento dell’appello del Ministero, la corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale dei ricorrente volto al riconoscimento della protezione sussidiaria e negato anche la protezione minore, nonostante che, nella stessa ricostruzione dei fatti processuali offerta dal provvedimento impugnato, si dia atto che il ricorrente avesse aggiornato via via le fonti di informazione cui attingere e prodotto in ciascun grado documenti aggiornati attestanti il suo attuale inserimento lavorativo in Italia.

In particolare, la corte d’appello, pur ritenendo credibile la narrazione del S., in quanto estremamente dettagliata e priva di contraddizioni, e quindi superabile, in conformità al principio dell’onere probatorio attenuato, la mancanza dei documenti di identificazione, ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere la protezione umanitaria richiesta, non giudicando grave e, comunque ritenendo efficacemente curabile in patria la patologia – epatite c – dalla quale risulta affetto il ricorrente, e reputando che l’esistenza di una numerosa famiglia in patria, con la quale era ancora in contatto, facilitasse il suo reinserimento nel paese di origine.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, la rigettava ritenendo inattuale il pericolo (consistente in minacce provenienti dal conducente di un moto taxi risalenti al 2012) legato alla vicenda personale prospettata dal ricorrente, dato il molto tempo trascorso dal suo abbandono del paese, e insussistente una situazione di pericolo diffuso nell’area territoriale di provenienza.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112,132 e 342 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché l’apparente o perplessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello del Ministero da lui formulata. Ritiene che la motivazione, laddove è stata ritenuta superabile l’eccezione di inammissibilità dell’appello perché genericamente formulato sia troppo criptica e assertiva per farne comprendere le ragioni.

Il motivo è infondato.

La motivazione della corte d’appello laddove rigetta l’eccezione di inammissibilità è sintetica, ma di una sinteticità funzionale alla decisione conseguente ad una valutazione su una questione circoscritta e legata alla idoneità dell’appello a contenere una esposizione dei motivi sufficientemente chiara e non generica. Lo stesso ricorrente riproduce, alle pagg. da 6 a 10, il corpo dell’atto di appello del Ministero, a fronte della cui chiarezza la motivazione di rigetto dell’eccezione, che esprime una valutazione, non necessitava soverchie argomentazioni.

Con il secondo motivo, denuncia la violazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27, 31, art. 46, par. 3 della direttiva 2013/32/UE dell’art. 702 quater c.p.c..

Il ricorrente impugna la sentenza di appello là dove, riformando il giudizio di primo grado, gli ha negato l’accesso alla protezione umanitaria affermando che non avesse provato il suo percorso di integrazione, e contesta la valutazione di inammissibilità per tardività della produzione documentale da lui effettuata in allegato alla comparsa conclusionale, sia perché carente di motivazione sia perché la corte d’appello omette di considerare la specificità del giudizio di protezione internazionale, che è un giudizio volto all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale, che necessariamente si fonda sulla verifica all’attualità della sussistenza di un rischio persecutorio (in caso di rifugio politico) o del danno grave cui è esposta la persona in caso di rimpatrio (in caso di protezione sussidiaria) così come sulla comparazione, all’attualità, tra la condizione originaria di partenza dal paese di origine e quella attuale, a fini del riconoscimento della protezione umanitaria (richiama a questo scopo quanto espresso da Cass. n. 4455 del 2018).

Il motivo è fondato.

Nei giudizi in materia di protezione internazionale, i principi della cooperazione istruttoria e dell’attenuazione dell’onere probatorio caratterizzano anche il giudizio di appello, purché sia stata devoluta a mezzo della impugnazione l’indagine sulla sussistenza dei presupposti per la concessione delle protezioni internazionali richieste formulando appositi motivi di censura della sentenza di primo grado.

Questi principi vanno contemperati con le peculiarità del rito pro tempore applicabile.

In un appello regolato, a norma dell’art. 702-quater c.p.c., come quello di cui trattasi, la produzione di nuovi documenti – dopo la modifica operata del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1-bis, convertito, con modificazione, nella L. n. 132 del 2012 – è in primo luogo possibile solo alle condizioni colà indicate ed inoltre, applicandosi l’art. 163 e – per l’appello incidentale, come nella specie – l’art. 167 c.p.c., la produzione, o meglio l’indicazione della volontà di produrli, dovrebbe avvenire contestualmente alla proposizione dell’appello, in quanto in appello non si applica l’art. 183 c.p.c., operando l’art. 352 c.p.c.. Una produzione successiva non è di per sé prevista, a meno che non ricorrano gli estremi della rimessione in termini oppure se si tratti di documenti formatisi dopo la preclusione ricollegata agli atti introduttivi.

In caso di una produzione documentale effettuata, come nella specie, solo unitamente alla comparsa conclusionale, il giudice avrebbe dovuto verificare se si trattava di documenti formatisi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie (dei documenti indicati come prodotti congiuntamente alla domanda conclusionale, quanto meno quello relativo al tirocinio formativo svolto dal ricorrente dall’agosto del 2018 al marzo 2019 si è formato successivamente all’udienza istruttoria). In questo caso, avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria per consentire alla controparte, oltre che di prenderne visione, di interloquire sul punto, al fine di valutare all’attualità la condizione di vulnerabilità ed anche l’esposizione a pericolo in caso di rimpatrio, che fa acquistare carattere di indispensabilità ai documenti nuovi volti a documentare tale condizione.

La sentenza deve essere cassata sul punto, in accoglimento del secondo motivo, in quanto il giudice dovrà valutare, previa sottoposizione al contraddittorio delle parti, i documenti prodotti tardivamente in quanto formatisi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del T.U. n. 296 del 1998, art. 5, comma 6, laddove la corte d’appello ha accolto l’impugnazione del Ministero, cancellando la pronuncia di ammissione al beneficio della protezione umanitaria in favore del ricorrente assumendo che egli avrebbe agevolmente potuto curarsi dall’epatite c cronica anche in patria e che non avesse provato il suo percorso di integrazione in Italia.

Quanto alla censura sull’apprezzamento effettuato dalla corte d’appello sulla possibilità di sottoporsi alle cure per una determinata malattia anche nel paese di provenienza, atteso che essa non richiede cure specialistiche reperibili solo nei paesi occidentali, essa attiene a profili di merito sui quali questa Corte non può entrare.

Non possono essere prese in considerazione, perché anch’esse attinenti a profili di merito, le censure del ricorrente laddove sostiene che la corte d’appello si sia limitata a smontare la motivazione del giudice di primo grado, togliendo valore ad ogni elemento del percorso personale del richiedente che era stato invece adeguatamente valorizzato dal tribunale.

Non può non osservarsi che la valutazione del tribunale è molto attenta e rispettosa del doloroso percorso esposto dal ricorrente: ne mette in luce tutti i passaggi, la scomparsa di entrambi i genitori in tenerissima età, l’esperienza della diffusione del virus Ebola, la perdita violenta dell’unica figura di riferimento adulta, rappresentata da uno zio, l’aver compiuto un viaggio attraverso paesi caratterizzati dalla guerra (il Mali) o dalla violenza e dalla emarginazione (l’Algeria e la Libia), l’effetto traumatico indelebile di questo percorso compiuto da quello che all’epoca era solo un adolescente.

Degli stessi fatti, e della personalità del ricorrente, ai fini dell’accertamento della sua vulnerabilità, la corte d’appello compie un diverso apprezzamento ricostruendo l’immagine di un ragazzo giovane ma temprato dalle difficoltà, che è riuscito a superare, tuttora in contatto con la famiglia di origine e in grado di reinserirsi facilmente. In questa valutazione, di merito, la Corte non può entrare.

La necessità di riprendere in considerazione la produzione documentale formatasi successivamente all’udienza, in funzione dell’accoglimento del secondo motivo, potrà eventualmente portare la corte d’appello a riconsiderare questi elementi all’interno del rinnovato giudizio di comparazione.

Infine, con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett b) e c), nonché degli artt. 112,132 e 342 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e l’esistenza di una motivazione perplessa o apparente laddove ha rigettato l’appello incidentale del C., volto ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria per ritenuta insussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Guinea, facendo riferimento esclusivamente da informazioni tratte dal sito “(OMISSIS)”, dal quale si desume che la pericolosità sarebbe circoscritta alla sola zona della capitale e concernente in realtà soltanto cittadini e interessi occidentali.

Il motivo è fondato a va accolto.

Come già affermato da questa Corte, infatti, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Informations”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. n. 8819 del 2020); non può allo scopo ritenersi sufficiente la consultazione delle “raccomandazioni della Farnesina”, infatti, trattandosi di fonti che forniscono dati incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale (Cass. n. 3357 del 2021).

Conclusivamente, in accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e il terzo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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